Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 dicembre 2012 |
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Pescara. |
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IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO di Pescara
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro, oggi Direzioni territoriali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali; Viste le circolari del Ministero del lavoro della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39/97 del 18 marzo 1997; Visto il precedente proprio decreto n. 34 del 21 dicembre 2010; Vista le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalle OO.SS. di categoria e dalle Centrali cooperative; Tenuto conto delle osservazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e del movimento cooperativistico intervenuti alla riunione dell'11 dicembre 2012, nonche' degli indici ISTAT del costo della vita; Ravvisata per l'effetto la necessita' di aggiornare la tariffa minima ad economia da applicare nella provincia di Pescara a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 2013, le tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la Provincia di Pescara, e' cosi' aggiornata: per i lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili-abbigliamento, calzature): a) anno 2013 €. 16,30/h + I.V.A.; b) anno 2014 €. 16,80/h + I.V.A.; per lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie: a) anno 2013 €. 16,70/h + I.V.A.; b) anno 2014 €. 17,20/h + I.V.A.; per lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energie, ricerca e produzione idrocarburi, nonche' costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru: a) anno 2013 €. 17,50 + I.V.A.; b) anno 2014 €. 17,80 + I.V.A. |
| Art. 2
Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto. |
| Art. 3
La tariffa e' maggiorata nella misura del: 25% per lavoro notturno dalle 22.00 alle 06.00; 50% per lavoro festivo; 60% per lavoro notturno festivo; 30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie. |
| Art. 4
La tariffa, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra, per le prestazioni inferiori a 4 ore giornaliere, e' maggiorata del 50%. |
| Art. 5
La tariffa, come sopra aggiornata, ha validita' biennale (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014) ed e' considerata inderogabile. |
| Art. 6
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sara' data pubblicita' legale con la pubblicazione nella sezione "Pubblicita' Legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pescara, 18 dicembre 2012
Il direttore territoriale: Parisi |
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