Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 10 dicembre 2012 |
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonche' delle modalita' di esercitazione alla guida di veicoli per i quali e' richiesta la predetta patente. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»; Visto, in particolare, l'art. 116, comma 3, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che la patente di guida della categoria AM abilita alla guida di ciclomotori a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, nonche' il comma 4, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire, tra l'altro, la patente speciale, della categoria AM; Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; Visto, altresi', l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi dell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011, e che i requisiti per il conseguimento della patente di categoria AM sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013; Visto l'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano, tra l'altro, disciplinate le modalita' di rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992; Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, recante: «Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalita'», ed il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 23 marzo 2011, recante: «Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalita' di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore», entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuta la necessita' di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire la patente di guida di categoria AM; Considerato che l'art. 116, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, come applicabile dal 19 gennaio 2013, sopprime le disposizioni relative al certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, di cui all'art. 115, commi da 1-bis ad 1-quinquies, ed 11-bis; Considerato, pertanto, che dalla predetta data non saranno piu' applicabili le disposizioni di cui ai predetti decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2011 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 marzo 2011; Ritenuto, infine, necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validita', per il conseguimento di una patente di categoria AM, dei procedimenti amministrativi avviati, con riferimento ad un certificato di idoneita' alla guida di un ciclomotore, ai sensi dei predetti commi dell'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e dei predetti decreti ministeriali;
Decreta:
Art. 1 Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM
1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti: a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo; d) segnali di indicazione e pannelli integrativi; e) norme sulla precedenza; f) norme di comportamento; g) segnali luminosi, segnali orizzontali; h) fermata, sosta e definizioni stradali; i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione; l) elementi del ciclomotore e loro uso; m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco; n) valore e necessita' della regola; o) rispetto della vita e comportamento solidale; p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori; q) rispetto dell'ambiente; r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato 1. 2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformita' ai contenuti di cui all'allegato II, lettera A, punto 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venticinque minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a tre. |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di categoria AM
1. Per le modalita' delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale, in particolare si applicano: a) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente. Si applica la deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, quale prevista dall'art. 2, comma 1-quater, della legge n. 10 del 2011; b) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su ciclomotori a due ruote ed in ogni caso in cui il veicolo non sia omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente. |
| Art. 3 Prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM
1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su un ciclomotore a due ruote, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree attrezzate in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2 e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se e' superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. 2. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote o su quadricicli leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, attrezzate in conformita' a quanto indicato nell'allegato 3, e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se e' superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992, in tale fase, sul veicolo e' presente una persona in qualita' di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 3. Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disciplinata la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri diversi da quelli di cui al comma 2. |
| Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa predisposizione dei questionari utili per l'esame informatizzato, di cui all'art. 1, comma 2, la prova di verifica delle cognizioni si svolge sulla base di questionari estratti da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di dieci domande, per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere: tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la stessa rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a quattro. 2. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013 per il rilascio di un certificato di idoneita' alla guida di un ciclomotore, e' utile ad accedere alla prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale. Conseguentemente, alla data del 19 gennaio 2013 alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, previste dall'art. 2, comma 1-quater, del decreto legge decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e rilasciate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, si applica la disciplina di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di un certificato di idoneita' alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di un certificato di idoneita' alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale, ferma restando la possibilita' di sostenere al massimo due volte la predetta prova entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli attestati di frequenza gia' rilasciati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 23 marzo 2011, scadono di validita'. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013. Dalla stessa data sono abrogati il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, recante: «Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalita'», ed il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 23 marzo 2011, recante: «Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalita' di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore». Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 dicembre 2012
Il vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 134 |
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