IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3961 del 2 settembre 2011; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Vista la nota n. 3178 del 3 ottobre, del 12 novembre 2012 e del 4 dicembre 2012 della regione Siciliana; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Siciliana e' individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza degli eventi richiamati in premessa. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione Siciliana, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, fino al 28 febbraio 2013, del personale gia' operante ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Egli puo' avvalersi, altresi', delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con particolare riguardo alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 11, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 70, 86, 87, 88, 93, 98, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128 e 132, nonche' le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e il D. Presidente della regione Siciliana 23 gennaio 2012, n. 12; - legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 19. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 2013
Il capo del dipartimento: Gabrielli |