Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2012
Modifica al decreto 8 agosto 2008, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. n. 1488, con la quale e' stato notificato alla Commissione europea il programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;
Vista la nota 3902 del 28 giugno 2012 con la quale e' stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, n. 1990, che modifica il comma 2 dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 8, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2011, n. 6822, che modifica il comma 5 e il comma 8 dell'art. 8, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553;
Considerata la necessita' di sostenere in maniera differenziata la viticoltura delle zone caratterizzate da forti pendenze, nonche' da forte valenza paesaggistica, attraverso un aiuto forfettario specifico alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti rappresentativo dei maggiori costi legati alle caratteristiche orografiche dei terreni ed alle sistemazioni da adottare;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1

Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, e' integrato dal seguente comma:
«5-bis.
1. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, a decorrere dalla campagna 2012/2013, le regioni possono elevare l'aiuto di cui al comma precedente fino a 17.500,00 euro ad ettaro o a 20.000,00 euro nelle regioni appartenenti all'obiettivo convergenza. Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:
pendenza del terreno superiore a 30% e/o altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
viticoltura delle piccole isole.
2. I soggetti che beneficeranno del contributo dovranno impegnarsi a eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.».
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 13, foglio n. 147
 
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