Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 dicembre 2012
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Chieti.


IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
di Chieti

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro, oggi direzioni territoriali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione IV n. 25157 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e determinazione delle relative tariffe, e la successiva circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il precedente proprio decreto direttoriale n. 13 del 22 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2011;
Ravvisata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2013/2014 da valere per la provincia di Chieti;
Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo settembre 2010/settembre 2012;
Interessate le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni datoriali e le associazioni del movimento cooperativo;
Viste le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalla Confcooperative - Unione provinciale di Chieti e dalle segreterie regionali Abruzzo FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL;

Decreta:

Per il biennio 2013/2014 nella provincia di Chieti, per le operazioni di facchinaggio, le tariffe minime orarie vengono come di seguito rideterminate:
«Art. 1 (Prestazioni in economia). - 1. Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):
A) euro 16,30/h + IVA anno 2013;
B) euro 16,80/h + IVA anno 2014.
2. Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.) dei minerali non metallici (ceramica, legno, vetro, giocattoli) e cartarie:
A) euro 16,70/h + IVA anno 2013;
B) euro 17,20/h + IVA anno 2014.
3. Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi: nonche' costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru:
A) euro 17,50/h + IVA anno 2013;
B) euro 17,80/h + IVA anno 2014.
Art. 2 (Maggiorazioni). - La tariffa oraria sara' maggiorata della misura del:
25% per lavoro notturno;
50% per lavoro festivo;
60% per lavoro notturno-festivo;
50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;
30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo, notturno-festivo ed inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie.
Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali, sia degli oneri contributivi che di quelli gestionali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Chieti, 14 dicembre 2012

Il direttore territoriale: Di Muzio
 
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