Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2012
Proroga della designazione delle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2010, con il quale le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" sono state designate ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 22 dicembre 2009, data di emanazione del decreto di designazione in precedenza citato;
Considerato che non e' ancora pervenuta la segnalazione da parte del Consorzio tutela DOP Basilico Genovese sulla conferma delle "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere" per l'effettuazione dei controlli della denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga della designazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 22 dicembre 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione alle "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1

La designazione delle "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria", concessa con decreto 22 dicembre 2009, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese", registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
 
Art. 2

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" sono obbligate al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 22 dicembre 2009.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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