Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 16 ottobre 2012
Disposizioni inerenti l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.


IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, ed 11, comma 1, inerente l'istituzione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012 n. 4007 concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico», che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui al citato art. 11, ed in particolare, il comma 3 dell'art. 1 che rinvia, all'adozione di appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la disciplina delle procedure, della modulistica e degli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza;
Ritenuto opportuno disciplinare l'utilizzo delle somme disponibili per l'annualita' 2011 da destinare ad «altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza n. 4007 del 2012 richiamata, ovvero alle opere di rilevanza strategica per finalita' di protezione civile, con particolare riferimento a quelle che, in caso di sisma, consentono l'evacuazione dalle zone disastrate, o che, in caso di crollo, ne potrebbero impedire la funzionalita';

Decreta:

Art. 1

1. La disciplina prevista per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, e' assimilabile a quella inerente agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione. individuata nella medesima ordinanza per la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. Possono accedere al contributo previsto dall'art. 16, comma 1, lettera c) dell'ordinanza 4007/12 citata i ponti ed i viadotti appartenenti ad infrastrutture di trasporto urbano che servono o interferiscono le vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza e che insistono sui siti ai quali le vigenti norme tecniche per le costruzioni attribuiscono una accelerazione orizzontale massima al suolo, in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni, uguale o superiore a 0,20g, ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico, come identificate nell'allegato 1 al presente decreto. La sussistenza di tale condizione puo', in via di semplificazione, essere verificata utilizzando i valori di ag riportati nell'allegato 7 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907.
3. Il carattere di indifferibilita' ed urgenza da attribuire alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione degli interventi per la mitigazione del rischio sismico deve essere documentato mediante verifica sismica eseguita ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni, emanate con D.M. 14.1.2008, oppure eseguita ai sensi degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., con indici di rischio ricondotti alle citate norme tecniche, anche mediante l'utilizzo di apposito software fornito dal Dipartimento («Indici_di_rischio.xls»), ove sussistano le ipotesi di base per la sua applicazione. La Regione proponente assicura l'omogeneita' delle verifiche delle opere proposte.
4. Le richieste di cui al comma 3 sono istruite dalla Commissione Tecnica istituita con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 6 luglio 2011 rep. n. 3325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 16 luglio 2011.
5. La Regione individua le opere per le quali l'indice di rischio sismico e' associato ad una vita nominale restante (1) (VNR ) inferiore a 5 anni e le ordina considerando il rapporto fra le vite nominali e l'esposizione dell'opera, definito «punteggio base». Il punteggio base viene corretto se l'infrastruttura ricade in zona soggetta anche a rischio vulcanico. I criteri di definizione dei diversi parametri necessari a definire la suddetta graduatoria sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
6. Ciascuna Regione interessata, entro 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, invia al Dipartimento della Protezione Civile dati di cui al comma 3 e le ulteriori informazioni sintetizzate nel foglio elettronico di cui all'allegato 2. A seguito della definizione della graduatoria nazionale, la Commissione di cui al comma 4 potra' richiedere alle Regioni proponenti copia della documentazione riportante i calcoli di verifica per la determinazione dell'indice di rischio sismico.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2012

Il Capo del dipartimento: Gabrielli

(1) Vedi circolare del Capo del Dipartimento recante «Chiarimenti
sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in
ottemperanza all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003».prot.
DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010.

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 52
 
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