Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 30 novembre 2012, n. 242
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della Difesa tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
islamica del Pakistan

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, (di seguito denominati congiuntamente le "PARTI" e singolarmente "PARTE"):
Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
In considerazione delle relazioni amichevoli che esistono tra i due paesi, i loro popoli e le rispettive Forze Armate.
Convinti che la cooperazione bilaterale nel settore della difesa facilitera' la reciproca comprensione delle rispettive questioni militari e rafforzera' le connesse capacita' di difesa.
hanno concordato quanto segue:

Art. 1.
Portata

1. Le Parti agiranno in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocita'.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.
 

Art. 2.
Gestione della cooperazione

2.1. L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel settore della difesa saranno condotte dalla Commissione per la Cooperazione nel settore della Difesa (La Commissione) composta da un numero paritetico di rappresentanti delle Parti.
2.2. Le riunioni della Commissione si terranno una volta l'anno alternativamente a Roma ed Islamabad allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previa approvazione bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Memorandum, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica Islamica del Pakistan. Le riunioni saranno co-presiedute dai capi delle rispettive delegazioni. La Commissione stabilira' proprie regole e procedure.
2.3. Attivita', modalita', tempi e luoghi saranno specificati nei programmi di cooperazione di cui sopra.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 3.
Settori di cooperazione

3.1. La cooperazione fra le Parti puo' essere sviluppata nei seguenti settori:
3.1.a. politica di sicurezza e difesa;
3.1.b. operazioni di supporto della pace (PSO) e operazioni umanitarie;
3.1.c. partecipazioni ad esercitazioni congiunte o multilaterali;
3.1.d. organizzazione e gestione delle Forze Armate;
3.1.e. formazione e addestramento militare;
3.1.f. questioni ambientali relative alle Forze Armate;
3.1.g. politica industriale e approvvigionativa nel settore della difesa, secondo quanto stabilito dai rispettivi Ministeri della Difesa sulla base del preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990;
3.1.h. scambio di materiali di difesa secondo quanto stabilito nel preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990;
3.1.i. medicina, sport, storia militare e diritto.
3.2. La cooperazione potra' non limitarsi ai settori sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di mutuo interesse nell'ambito della portata del presente MoU.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Di Paola, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Severino
 

Art. 4.
Modalita' esecutive della cooperazione

4. La cooperazione tra le Parti nel settore della difesa potra' concretizzarsi, tra le altre cose, nei seguenti modi:
4.a. incontri di rappresentanti delle Parti, nominati dai rispettivi Ministeri della Difesa;
4.b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
4.c. partecipazione incrociata ad attivita' addestrative e ad esercitazioni;
4.d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
4.e. contatti fra istituti militari similari;
4.f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, seminari, conferenze e corsi;
4.g. visite di navi, aerei e di altre strutture militari;
4.h. scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche;
4.j. scambi nel campo delle attivita' culturali e sportive;
 

Art. 5.
Scambio di materiali di difesa

5.1 Ai sensi di quanto indicato agli art. 3.1g. e 3.1h. del presente MoU, le Parti possono concordare, conformemente con le rispettive legislazioni nazionali in materia, di scambiare materiale di difesa, con le relative componenti, appartenente alle categorie qui di seguito indicate:
5.1.a. aeromobili;
5.2.b. sottomarini e unita' navali di superficie;
5.3.c. veicoli corazzati e blindati;
5.4.d. sistemi di comunicazione e di difesa.
5.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverra' ai sensi del presente Memorandum e potra' essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
5.3 Il presente Articolo non obbliga nessuna Parte ad aderire ad una proposta di scambio di materiale di difesa se avanzata successivamente dall'altra Parte.
5.4 Ogniqualvolta le Parti intendano promuovere lo scambio in altri settori di prioritario interesse per loro, nell'ambito del presente MoU, dovranno indicarlo in maniera esplicita negli Accordi Tecnici aggiuntivi nei quali tali materiali saranno individuati in maniera specifica.
 

Art. 6.
Aspetti finanziari

6.1 L'attuazione del presente MoU e delle attivita' conseguenti saranno finanziate dalle Parti secondo i principio della reciprocita'.
6.2 La Parte Inviante sosterra' gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta ai proprio personale in conformita' con le proprie leggi e regolamenti.
6.3 La Parte ricevente sosterra' le spese per il trasporto locale, a partire dal punto stabilito di ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio e le attivita' pianificate.
6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente:
6.4.a la Parte ricevente provvedera' alle cure mediche d'urgenza e di routine;
6.4.b la Parte Inviante sosterra' i costi relativi all'assicurazione sanitaria, su base di reciprocita', oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato.
6.5 Tale principio generale di reciprocita', di cui all'Articolo 6.4, non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Le procedure per la copertura finanziaria relative a tali gruppi saranno fissate mediante accordo reciproco tra le Parti.
6.6 Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del contesto stabilito dal presente MoU, la Parte stessa sosterra' tutte le spese relative.
 

Art. 7.
Danni e risarcimento

7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/scambio sara' corrisposto dalla Parte Inviante.
7.2 Se il danno e' causato al personale militare, alle apparecchiature e alle infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sara' stabilito di comune accordo.
 

Art. 8.
Giurisdizione

1. Le autorita' della Nazione Ospite (HN) hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e punibili secondo la legislazione nazionali della HN.
2. Le autorita' della Nazione Inviante (SN), tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile - qualora soggetto alle leggi in vigore nella SN - nei seguenti casi:
a. quando i reati minacciano la sicurezza della SN o comportano la perdita di beni della stessa.
b. Quando i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi in relazione con l'esercizio delle funzioni assegnate.
3. Nel caso in cui il sopraccitato personale ospite sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in eventi per i quali la HN prevede sanzioni non in linea con i principi della SN, le Parti, attraverso consultazioni bilaterali ed in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, raggiungeranno un accordo volto a risolvere detta contraddizione.
 

Art. 9.
Sicurezza delle informazioni classificate

9.1 Tutte le informazioni classificate, i documenti, i dati tecnici, le tecnologie ed i materiali, scambiati tra le Parti e le loro industrie ai sensi del presente MoU, saranno trattati conformemente alle leggi ed ai regolamenti nazionali della Parte che li ha originati.
9.2 Ciascuna Parte attribuira' a tutte le informazioni, ai documenti, ai dati tecnici, alle tecnologie ed ai materiali, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
9.3 Ai sensi del presente MoU:
9.3.a per "informazione classificata" si intendono i documenti, i dati tecnici, le tecnologie o il materiale, specificati ai punti successivi, o qualunque documento, informazione, attivita' o altro elemento, ai quali e' stata assegnata una classifica di segretezza;
9.3.b per "documento classificato" si intende tutte le informazioni classificate sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, inclusa l'elaborazione di dati, nastri, carte, fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie effettuate in qualsiasi modo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche, o video sotto qualsiasi forma;
9.3.c. per "materiale classificato" si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura o armamento, prodotto o in fase di produzione, al quale e' stato assegnato un livello di protezione di sicurezza.
9.4 Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza:




Repubblica Repubblica Islamica del
italiana Pakistan

SEGRETISSIMO TOP SECRET
SEGRETO SECRET
RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL
RISERVATO RESTRICTED



9.5 Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti, i dati tecnici la tecnologia ed i materiali scambiati ai sensi del presente MoU siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle Parti e nell'ambito delle finalita' di questo MoU.
9.6 Il trasferimento a Terze Parti di informazioni, documenti, dati tecnici, tecnologia e materiali, siano essi classificati o meno, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente MoU, sara' soggetto al preventivo assenso scritto della Parte che li ha originati.
9.7 Se nel quadro del presente MoU, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra industrie e/o agenzie diverse dalle Parti, le competenti autorita' delle Parti stipuleranno specifici accordi. Le misure di sicurezza citate in questo MoU si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate nel corso delle trattative contrattuali.
 

Art. 10.
Composizione delle controversie

10. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente MoU, saranno risolte mediante consultazioni bilaterali tra le Parti e, se necessario, per il tramite dei canali diplomatici.
 

Art. 11.
Aggiunte o varianti

11. Il presente Memorandum puo' essere emendato o modificato in qualsiasi momento, mediante lo scambio di note ufficiali. L'emendamento o la modifica entrera' in vigore seguendo la stessa procedura di cui all'Articolo 12.1 del presente MoU.
 

Art. 12.
Entrata in vigore, validita' e cessazione

12.1 Questo MoU entrera' in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di ratifica.
12.2 Il presente MoU restera' valido per cinque anni, e sara' automaticamente rinnovato per periodi di durata similare, a meno che non si decida la sua cessazione. Ciascuna delle due Parti puo' cessare il presente MoU in qualsiasi momento, successivamente al completamento del primo periodo di cinque anni, informando con un preavviso di sei mesi l'altra Parte della propria intenzione di cessare il presente MoU.
12.3 Le responsabilita' e gli obblighi rispettivi delle Parti derivanti dal presente MoU relativi ad eventuali progetti/programmi in corso, accordi di sicurezza, approvvigionamenti nel settore della difesa, diritti di proprieta' intellettuale e scambio, soccorso, trasferimento e protezione delle informazioni, continueranno ad applicarsi indipendentemente dalla cessazione del presente MoU, fino a quando non sera deciso altrimenti dalle Parti.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle Parti, hanno firmato il presente MoU.
Redatto a Roma in data 30 settembre 2009, in due copie originali, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra i testi o di discrepanza di interpretazione, fara' fede la versione inglese.
 
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