Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 dicembre 2012
Modalita' di effettuazione degli adempimenti tributari scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012-30 novembre 2012. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012 che, a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 avvenuti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;
Visto il proprio decreto 24 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, che ha prorogato al 30 novembre 2012 il termine di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal decreto 1° giugno 2012;
Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto 24 agosto 2012, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;
Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del 1° giugno 2012, del 24 agosto 2012 e dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazioni di sanzioni e interessi;
Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;

Decreta:
Articolo unico

1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel comma seguente, non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai propri decreti del 1° giugno 2012 e del 24 agosto 2012, sono effettuati entro il mese di aprile 2013.
2. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse, entro la data prevista al comma 1, in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando il modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per le dichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2011, nella casella «Eventi eccezionali» deve essere indicato il codice «4».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli
 
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