IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2013, concernente la situazione di grave criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma; Visto che negli allegati 2 e 3 del citato decreto sono riportati gli impianti di compostaggio della frazione organica e di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani in corso di autorizzazione nella Regione Lazio; Considerato che al fine del superamento della criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Roma e' necessario incrementare l'offerta di impianti di trattamento meccanico biologico e di compostaggio, accelerando l'iter e definendo tempi certi per la conclusione dei relativi procedimenti di autorizzazione; Considerato che l'art. 2, comma 1, lettera a), terzo punto, attribuisce invece al Commissario poteri sostitutivi per autorizzare solo impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani di cui all'allegato 3 dell'anzidetto decreto; Ritenuto di dover integrare in decreto anzidetto con l'indicazione degli impianti di compostaggio di cui all'allegato 2 dell'anzidetto decreto che il Commissario puo' autorizzare in via sostitutiva; Ritenuto altresi', di dover precisare gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del citato decreto;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 2, comma 1, lettera a), terzo punto, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2013, le parole «nella regione Lazio, di cui alla tabella richiamata in premessa.» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «e di compostaggio di cui agli allegati «3» e «2».» 2. All'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2013 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma «1-bis. Gli impianti di trattamento di cui al comma 1 non comprendono le relative discariche di servizio.» Roma, 9 gennaio 2013
Il Ministro: Clini |