Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE |
COMUNICATO |
Linee guida antimafia concernenti le particolari modalita' di svolgimento dei controlli sui lavori finalizzati alla ricostruzione degli insediamenti produttivi, adottate ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012». Comunicato del 19 dicembre 2012. |
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Premessa 1.1. Le Linee Guida approvate da questo Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (nel prosieguo solo: "Comitato"), pubblicate nella G.U.R.I. del 9 novembre 2012, hanno dato attuazione alle previsioni dell'art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come integrato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, definendo le particolari modalita' dei controlli "antimafia" sul processo di ricostruzione delle localita' colpite dalla crisi sismica del maggio del 2012. In questo contesto, una particolare attenzione e' stata dedicata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali negli interventi, commissionati dai privati con l'impiego dei contributi pubblici previsti dal medesimo D.L. n. 74/2012, per il recupero degli immobili destinati ad uso abitativo ovvero dei siti utilizzati per attivita' di impresa, da intendersi nell'accezione vasta rinvenibile nell'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008. (1) Gli indirizzi forniti su questo versante hanno il carattere di una cornice generale, costruita sui tratti comuni a questi due "segmenti" della ricostruzione privata che, naturalmente, e' suscettibile di essere arricchita in relazione alle criticita' ed esigenze destinate ad emergere nel tempo. 1.2. Nell'ottica appena descritta diventano, dunque, importanti per l'attivita' del Comitato gli spunti di riflessione che provengono sia dai Prefetti dell'area sismica, sia dai Commissari delegati e dalle loro Strutture di supporto. In particolare, le interlocuzioni intercorse con la Struttura di supporto del Commissario delegato per l'Emilia Romagna hanno evidenziato come, in questa fase, il "filone" della ricostruzione privata in cui e' piu' avvertito il rischio di infiltrazioni criminali sia quello riguardante la ricostruzione degli insediamenti produttivi. La sensibilita' di questo settore risale, infatti, ad una pluralita' di ragioni (maggiore entita' dei contributi, intrinseca urgenza degli interventi determinata dalla necessita' di riprendere le attivita' produttive) che fanno si' che le organizzazioni criminali siano tentate di intravedere in questo "segmento" della ricostruzione opportunita' piu' allettanti di ingerenza. A fronte di questi rischi sono gia' state adottate, previe intese con il Comitato, alcune iniziative in sede locale. Difatti, il Commissario delegato per la ricostruzione dell'Emilia Romagna, con Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012, ha assoggettato al regime delle white list ulteriori tipologie di forniture e lavori oltre quelle gia' previste dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. n. 74/2012, tra le quali ve ne sono alcune specificamente connesse all'esecuzione degli interventi di ripristino di attivita' produttive nei settori farmaceutici ed alimentari. La stessa Ordinanza prevede, inoltre, che questo catalogo "aggiuntivo" possa essere ulteriormente ampliato anche ad altre attivita' che risultino piu' ricorrenti nell'ambito di questo "filone" della ricostruzione "privata". 1.3. Anche alla luce di queste evoluzioni, il Comitato - in virtu' della legittimazione a dettare norme sui controlli antimafia anche sulla ricostruzione "privata", conferita dall'art. 5-bis, comma 4, del D.L. n. 74/2012 - rileva la necessita' di integrare il modello generale delle verifiche previste dalle Linee Guida del 9 novembre scorso, con ulteriori calibrate iniziative dedicate particolarmente ai lavori, e delle connesse prestazioni, finalizzati al ripristino delle attivita' produttive dell'area sismica. In particolare, appare opportuno che dette iniziative assumano il connotato di un accurato monitoraggio di questo insieme di interventi, demandandone lo svolgimento ai Prefetti delle province dell'area sismica; cio' al duplice fine di: - individuare, tra le varie tipologie di prestazioni, forniture e lavori, cui si fa ricorso con maggiore frequenza, quelle che risultano, sulla base di dati concreti, piu' esposte ai rischi di infiltrazione criminale; - mettere a disposizione dei Prefetti dell'area sismica una base conoscitiva di insieme, utile per orientare i controlli in situ che devono comunque essere eseguiti per il tramite dei Gruppi Interforze a mente delle Linee Guida del 9 novembre 2012 (si veda, in particolare, la Parte III, paragrafo 3.3 indicazioni relative all'attivita' di controllo). In relazione a quanto precede, sono definite nei seguenti termini, salvo modifiche e integrazioni che potranno intervenire, le modalita' di svolgimento di tale azione di monitoraggio. 2. Oggetto del monitoraggio. 2.1. In via preliminare, il Comitato ritiene opportuno riconfermare che anche questa iniziativa di monitoraggio deve svolgersi in continuita' con la "filosofia" operativa indicata dal Comitato nelle Linee Guida del 9 novembre 2012 relativamente alle verifiche da svilupparsi nel campo della ricostruzione "privata". Con tale atto di indirizzo (piu' specificamente alla Parte III, paragrafo 3, punto 3.3), sono stati sottolineate le "coordinate" entro le quali devono muoversi i controlli sulla ricostruzione "privata": - l'esigenza che le verifiche si sviluppino secondo percorsi amministrativi "fluidi", che sgravino i privati da oneri non necessari e valorizzino il ricorso a "risorse" gia' presenti nel sistema, tenendo comunque presenti anche i parametri di "sostenibilita' amministrativa", onde evitare possibili entropie di sistema che comprometterebbero l'efficacia complessiva delle attivita' di prevenzione delle infiltrazioni mafiose; - di conseguenza, la necessita' che l'attivita' di controllo, per non essere dispersiva, si focalizzi su specifici filoni di interesse collegati alla possibilita' che i lavori di ricostruzione attraggano il prevedibile interesse delle consorterie criminali, determinando tentativi di inserimento perseguiti anche attraverso sofisticate forme di schermatura giuridico-finanziaria di piu' difficile individuazione. Coerentemente, con i "parametri" appena evocati e con l'assetto complessivo dei controlli antimafia apprestato per la ricostruzione privata nel contesto territoriale colpito dal sisma del maggio 2012, l'iniziativa di monitoraggio in questione dovra' essere portata avanti secondo una logica di "rete" che coinvolga i diversi soggetti istituzionali competenti all'erogazione dei contributi pubblici e faccia leva anche su una consapevole collaborazione pubblico - privato. 2.2. Cio' premesso, il Comitato ritiene che il monitoraggio sulle attivita' di ripristino degli insediamenti produttivi debba concentrarsi su quelle per le quali i Commissari delegati, direttamente o attraverso i Soggetti attuatori, concedano contributi la cui entita' lasci presumere una significativa complessita' e varieta' delle prestazioni da eseguirsi. Tale tratto di significativita' viene individuato, in questa fase, negli interventi volti a ristabilire la piena funzionalita' degli immobili destinata ad attivita' di impresa (nell'accezione ampia di derivazione comunitaria evocata nella premessa), per i quali siano assentite erogazioni di importo pari o superiore ai 500mila euro. (2) Nell'ambito di questo spettro, il monitoraggio dovra' riguardare evidentemente, non solo l'impresa direttamente affidataria dei lavori o comunque delle prestazioni finanziate dai contributi pubblici, ma anche l'intera "filiera" dei relativi subappaltatori e sub-contraenti, cosi' come risulta definita dall'art. 6, comma 3, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ed illustrata negli indirizzi applicativi contenuti nella determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011. 3. Modalita' del monitoraggio. 3.1. Come si e' gia' anticipato, l'iniziativa in questione andra' sviluppata massimizzando il ricorso alle informazioni gia' in possesso dei Soggetti istituzionali competenti all'erogazione dei cennati contributi pubblici e limitando al minimo possibile gli oneri per il privato. A questo proposito, il Comitato rileva che sono stati emanati dai Commissari delegati specifici provvedimenti volti a disciplinare le modalita' e le procedure con le quali le imprese interessate richiedono la concessione dei finanziamenti (si veda a tal proposito le Ordinanze del Commissario delegato per la Ricostruzione dell'Emilia Romagna n. 57 del 12 ottobre 2012 e n. 75 del 15 novembre 2012 e le correlate Linee Guida, pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna del 16 novembre 2012). Tali provvedimenti prevedono che, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione dei finanziamenti, il richiedente indichi, ove gia' individuate, l'impresa affidataria dei lavori (appaltatore diretto) e le altre ditte esecutrici (nel caso dell'Emilia Romagna, anche l'impresa fornitrici di eventuali prefabbricati). 3.2. Tenuto conto di cio', al fine di alimentare il flusso informativo indispensabile ai Prefetti per avviare il monitoraggio, si ritiene necessario che i Commissari delegati ovvero i Soggetti attuatori di cui si avvalgono, all'atto dell'emanazione del provvedimento di concessione di ciascun contributo di importo pari o superiore alla predetta "soglia" dei 500mila euro, provvedano a: - comunicare alla Prefettura-UTG competente per il luogo di esecuzione degli interventi, i dati identificativi dell'impresa beneficiaria del contributo e, se gia' indicati nell'istanza, i dati identificavi dell'appaltatore diretto, nonche' degli altri operatori economici della filiera; - prescrivere all'impresa beneficiaria del contributo di inserire nel contratto stipulato con l'appaltatore diretto clausole che impegnano quest'ultimo a comunicare alle Strutture competenti (degli stessi Commissari delegati o dei Soggetti attuatori) l'elenco delle ditte della filiera e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso della realizzazione degli interventi finanziati. Si precisa che tali clausole si aggiungono a quelle in funzione "antimafia" gia' raccomandate dal Comitato nelle citate Linee Guida che legittimano il beneficiario dei contributi per la ricostruzione e l'appaltatore diretto a risolvere i contratti stipulati con imprese eventualmente colpite da provvedimenti interdittivi del Prefetto; - trasmettere, per il tramite delle suddette Strutture, alla Prefettura-UTG competente, i suddetti elenchi relativi agli interventi rientranti nel campo di interesse del monitoraggio. In un'ottica tesa a snellire questi adempimenti, il Comitato segnala l'opportunita' che il flusso di queste comunicazioni si sviluppino sfruttando al massimo i mezzi di comunicazione telematica. Si raccomanda, quindi, alle Prefetture di voler individuare e comunicare ai Commissari delegati e ai relativi Soggetti attuatori l'indirizzo di posta elettronica che potra' essere utilizzato per le esigenze in discorso. 3.3. La Prefettura-UTG, sulla base dei dati cosi' acquisiti, intraprendera' le seguenti azioni: - sistematizzazione dei dati mano a mano che affluiscono, in modo da consentire l'elaborazione in progress di statistiche atte ad individuare le tipologie di forniture, prestazioni e lavori piu' ricorrenti; - analisi dei dati da parte del Gruppo Interforze che a questo fine si avvarra' anche del contributo di "intelligence" che sara' offerto dal GIRER. Tale attivita' di analisi dovra' essere finalizzata, oltre che ad individuare le principali linee di tendenza che si registrano nello specifico "segmento" della ricostruzione privata, anche ad enucleare le imprese che appaiono di maggiore interesse ai fini dell'avvio di mirati controlli. Sotto questo punto di vista, il Comitato ritiene opportuno segnalare che puo' rivelarsi importante sottoporre a verifiche non solo, com'e' ovvio, gli operatori economici nei cui riguardi sono gia' emerse indicazioni di contiguita' mafiosa possibile o conclamata, ma anche imprese che, non essendo mai state oggetto di controlli in precedenza, possono celare tentativi di ingerenza mafiosa rimasti occulti. - esecuzione di controlli sulle imprese di interesse (siano esse l'appaltatore diretto ovvero subcontraenti), possono avvenire sia nella forma di accertamenti del tipo di quelli previsti per il rilascio dell'informazione "antimafia", sia attraverso iniziative ispettive in cantiere da condursi secondo le modalita' illustrate nelle piu' volte ricordate Linee Guida del 9 novembre 2012 (Parte III, paragrafo 3, punti 3.2 e 3.3). Le citate previsioni disciplinano anche le conseguenze giuridiche scaturenti da eventuali informazioni antimafia interdittive adottate dai Prefetti. 4. Durata del monitoraggio. 4.1. In considerazione della speditezza che caratterizzera' gli interventi di ripristino degli insediamenti industriali, il monitoraggio sara' attuato in un arco temporale predefinito, che il Comitato fissa, sin da adesso, in sei mesi a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida nella G.U.R.I.. Al termine di tale periodo di tempo, i Prefetti dell'area sismica predisporranno un rapporto conclusivo sugli esiti delle iniziative in commento, corredato da ragguagli statistici idonei ad evidenziare le tipologie piu' ricorrenti di prestazioni, forniture e lavori riscontrate, nonche' gli esiti raggiunti attraverso i controlli a campione eseguiti. Sulla scorta di questi dati, il Comitato provvedera' ad effettuare le opportune analisi proponendo, se del caso, ulteriori integrazioni del "catalogo" delle attivita' da assoggettare al regime delle white fist previste dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. n. 74/ 2012.
(1) Sono quindi beneficiari dei contributi in questione: gli operatori economici industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, del turismo, dell'agricoltura, dell'agriturismo, della zootecnia e delle attivita' professionali.
(2) Giova precisare che i contributi concessi per tali finalita' sono destinati a finanziare gli interventi di demolizione, costruzione e ricostruzione di edifici, di rafforzamento strutturale e miglioramento sismico, nonche' quelli riguardanti la realizzazione dei relativi impianti tecnologici (idraulici, elettrici, di riscaldamento e raffrescamento). |
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