Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 novembre 2012
Determinazione dei requisiti soggettivi dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del richiamato decreto-legge che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in favore di consorzi per l'internazionalizzazione, per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
Visto altresi' il comma 6 del citato art. 42, che prevede, nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'emanazione di un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico contenente i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione;
Visto il Regolamento n. 1998/2006/CE del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»);
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, concernente individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tenuto conto che detto trasferimento non e' stato ancora attuato per le Regioni Valle d'Aosta e Sicilia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto determina i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per disciplinare l'intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione.
2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzati dai Consorzi per l'internazionalizzazione, anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese (di seguito PMI) non consorziate.
 
Art. 2

Soggetti destinatari

1. Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 1, i Consorzi per l'internazionalizzazione devono:
a) essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di societa' consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. E' altresi' ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purche' non fruiscano dei contributi pubblici di cui al presente decreto. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle PMI consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attivita';
b) avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonche' il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Nelle attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attivita' relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarita' o collettivi;
c) avere uno statuto in cui risulti espressamente indicato il divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della Societa' consortile o cooperativa;
d) avere un fondo consortile interamente sottoscritto, versato almeno per il 25 per cento, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a 1.250 euro e non superiori al 20 per cento del fondo stesso;
e) non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali.
2. I consorzi dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo; l'eventuale perdita in itinere dei requisiti non consentira' l'erogazione del contributo stesso.
 
Art. 3

Iniziative finanziabili

1. Il progetto di internazionalizzazione deve prevedere specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
2. Il progetto deve prevedere una spesa ammissibile non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 400.000 euro.
3. Il progetto di internazionalizzazione deve coinvolgere, in tutte le sue fasi, almeno cinque PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse regioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera; e' possibile prevedere il coinvolgimento, attraverso un contratto di rete, di PMI non consorziate purche' in numero non prevalente rispetto a quello delle imprese consorziate coinvolte.
4. Il progetto presentato da consorzi con sede legale in Sicilia o Valle d'Aosta puo' anche avere una strutturazione monoregionale prevedendo il coinvolgimento di sole imprese con sede legale in una delle citate regioni. Tale previsione e' applicabile sino al trasferimento delle funzioni alle suddette regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 citato nelle premesse.
5. Il progetto puo' avere anche durata pluriennale con un'articolazione massima triennale. In tal caso le attivita' previste devono essere strutturate e collegate tra loro in un'ottica di sviluppo strategico in merito agli obiettivi che si intendono raggiungere. La domanda di contributo deve essere presentata annualmente.
6. Sono agevolabili le seguenti iniziative: partecipazione a fiere e saloni internazionali; eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; «show-room» temporanei; «incoming» di operatori esteri; incontri bilaterali fra operatori; «workshop» e/o seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; azioni di comunicazione sul mercato estero; attivita' di formazione specialistica per l'internazionalizzazione; realizzazione e registrazione del marchio consortile. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale), di cui al successivo art. 5, sono individuate le spese ammissibili e non ammissibili e possono essere individuate ulteriori iniziative meritevoli, secondo le direttive del Ministro.
 
Art. 4

Contributi

1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012.
2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, non potra' superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili.
3. Ai contributi si applica, con riguardo alle PMI imprese consorziate e alle PMI non consorziate rientranti in un contratto di rete, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti «de minimis», fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli.
4. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.
 
Art. 5

Presentazione della domanda

1. La domanda, unitamente a tutta la relativa documentazione allegata, deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. Le modalita', i termini iniziale e finale di presentazione, nonche' i modelli della domanda di ammissione al contributo, sono individuati e approvati annualmente con decreto direttoriale. L'avviso di tale provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale del provvedimento e dei modelli saranno reperibili nel sito web istituzionale (www.mise.gov.it). In prima applicazione, la domanda potra' prevedere l'impegno, da parte dei consorzi gia' costituiti, di adeguare i propri statuti alle prescrizioni del presente decreto entro il termine di presentazione della rendicontazione di spesa.
 
Art. 6

Procedura per l'ammissione al contributo

1. Le domande pervenute sono istruite dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda stessa.
2. Nel corso dell'istruttoria il Ministero potra' richiedere informazioni e/o integrazioni che dovranno essere fornite dal consorzio entro trenta giorni dalla data della Posta elettronica certificata (PEC) con cui e' stata richiesta l'integrazione. La mancata o incompleta presentazione, entro tale termine, degli elementi richiesti comporta l'esclusione della domanda.
3. L'attivita' istruttoria e' diretta:
a) a verificare la sussistenza e la completezza della documentazione presentata dai proponenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilita' del progetto al contributo;
b) a valutare le spese ammissibili e non ammissibili, individuate con provvedimento direttoriale di cui all'art. 5.
4. Successivamente alla valutazione di cui al comma 3, lettere a) e b), i progetti rispondenti ai requisiti e che prevedano una spesa ammissibile non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 400.000 euro sono inoltrati alla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 7.
 
Art. 7

Commissione di valutazione

1. E' istituita presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi una Commissione di valutazione (di seguito Commissione), i cui componenti sono nominati con decreto direttoriale. La Commissione e' composta da tre dirigenti in servizio presso la citata Direzione generale e si dota di procedure organizzative interne.
2. La Commissione esamina i progetti e attribuisce a ciascun progetto un punteggio. Il punteggio attribuibile e' determinato con il decreto direttoriale di cui all'art. 5, tenendo conto dei seguenti parametri:
a) validita' tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero; coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, il contesto di intervento e gli obiettivi;
b) coerenza dell'attivita' programmata con i risultati attesi;
c) congruita' degli indicatori e standard qualitativi e quantitativi;
d) congruita' e coerenza dei costi;
e) carattere innovativo del progetto;
f) numero imprese coinvolte nel progetto, sia consorziate che aderenti con contratto di rete;
g) numero di imprese associate al consorzio o societa' consortile o cooperativa il cui capitale sia detenuto per la maggioranza da donne e/o giovani;
h) per i soli progetti pluriennali: realizzazione delle attivita' e conseguimento dei risultati previsti nell'annualita' precedente a quella di presentazione della domanda.
3. Sono ammessi a contributo esclusivamente i consorzi che raggiungono il punteggio-soglia individuato con decreto direttoriale di cui all'art. 5.
4. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l'esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverra' in esito alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo art. 8, nella misura consentita dalle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2.
 
Art. 8

Procedura per la liquidazione del contributo

1. I consorzi per l'internazionalizzazione ammessi al beneficio dovranno presentare la rendicontazione di spesa del progetto promozionale realizzato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, sulla base dei termini e dei modelli approvati con il decreto direttoriale di cui all'art. 5.
2. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70 per cento dell'importo approvato.
3. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato, raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate e chiede, ove necessario, eventuali elementi di approfondimento.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono essere:
a) previste nel piano finanziario presentato e approvato;
b) identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi; le fatture devono essere intestate al Consorzio e regolarmente quietanzate.
5. E' ammesso per ciascuna voce di costo uno scostamento tra l'importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20 per cento, sempreche' trovi compensazione in altre voci, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo nonche' eventuali limiti previsti dal DDG di cui all'art. 5 per specifiche tipologie di spesa.
6. L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilita' generale dello Stato. Il contributo erogato alle imprese beneficiarie cosi' come previsto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e' soggetto a una ritenuta d'acconto del 4 per cento.
 
Art. 9

Revoche, controlli e sanzioni

1. L'approvazione del progetto e' revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorita' competenti. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della documentazione presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate.
2. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione e' avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorita' competenti, si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo.
4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza del Foro di Roma.
 
Art. 10

Informativa sul trattamento
dei dati personali e pubblicita'

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalita' relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento e' il Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
2. Il Ministero dara' pubblicita' dei dati dei beneficiari, delle attivita' finanziate e dell'entita' del contributo concesso, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con legge n. 134 del 2012.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2012

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 127
 
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