Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 21 dicembre 2012, n. 38
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari - Aggiornamento.


Alle Amministrazioni Centrali dello Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei Conti
All'Avvocatura Generale dello Stato
Agli Uffici Centrali di Bilancio presso
le Amministrazioni Centrali
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
All'Agenzie delle Entrate
All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

e p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
All'Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale - INPS
Alla Banca d'Italia
Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi
Al Dipartimento del Tesoro
Premessa.
Con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n. 30/RGS del 20 ottobre 2011 (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2011 e n. 264 del 12 novembre 2011) sono state fornite le istruzioni per la trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello Stato in relazione ai contratti di finanziamento e di assicurazione stipulati.
In siffatte fattispecie e' stato esplicitato che, a fronte del servizio prestato dall'amministrazione, l'istituto delegatario e' tenuto a ristorare gli oneri amministrativi sopportati dalla stessa amministrazione, in dipendenza dell'impiego di risorse, soprattutto umane e strumentali, per lo svolgimento della relativa attivita'.
In particolare, gli oneri amministrativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato - sia nel caso di partite stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA (ex Service Personale Tesoro-SPT) sia nel caso di gestione con sistemi diversi - sono stati calcolati sulla base di elementi connessi all'espletamento delle cennate attivita', tenendo conto dei tempi medi di lavorazione, del numero dei dipendenti addetti al servizio, delle spese di investimento, eccetera.
Per tali oneri amministrativi, quantificati nella ricordata circolare n. 1/RGS del 2011, e' stato previsto nella medesima circolare un aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni eventualmente intervenute nella resa del servizio, ponendo, nella successiva circolare n. 30/RGS del 2011, quale limite massimo la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto Centrate di Statistica-ISTAT.
Nello specifico, la richiamata circolare n. 1/RGS del 2011 stabilisce che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) procede all'aggiornamento di cui trattasi, fissando il termine della prima rilevazione per la rideterminazione della misura degli oneri in discorso alla data del 31 ottobre 2012, al fine di poter aggiornare gli stessi a far data dal 1° gennaio 2013, relativamente al biennio 2013-2014. 1. Oneri amministrativi.
In ottemperanza alle indicazioni contenute nelle circolari richiamate in Premessa, si e' proceduto, quindi, ad espletare l'attivita' di verifica circa la congruita' degli oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari.
In proposito, la competente Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione del DAG ha comunicato come, sebbene la variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI nel periodo considerato abbia registrato un incremento pari al 5,1%, la misura degli oneri amministrativi sia variata in misura non economicamente apprezzabile, anche in virtu' della razionalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti svolti e di ottimizzazione delle risorse impiegate, a seguito della centralizzazione di una parte delle attivita' in precedenza espletate nelle sedi periferiche.
Pertanto, possono essere confermati gli importi indicati nella piu' volte richiamata circolare n. 1/RGS del 2011 e che, per un'immediata consultazione, si riportano nella tabella appresso riprodotta.
Parte di provvedimento in formato grafico

2. Note conclusive.
In coerenza con le istruzioni a suo tempo adottate, si rappresenta che la prossima valutazione dei suddetti importi, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione e sempre in relazione alle variazioni rilevate degli oneri amministrativi sostenuti per le attivita' connesse alle delegazioni convenzionali di pagamento, dovra' essere effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2014, al fine di poter adeguare - qualora ne dovessero ricorrere i presupposti e sempre nei limiti delle intervenute variazioni dell'indice dei prezzi al consumo FOI nel periodo considerato - la misura dovuta a titolo di ristoro dagli istituti delegatari a far data dal 1° gennaio 2015, anche per le delegazioni ancora in essere.
Con l'occasione, non sembra superfluo confermare la piena operativita' delle circolari n. 1/RGS e n. 30/RGS del 2011, con eccezione, ovviamente, delle indicazioni fornite per l'ormai terminata fase transitoria.
Da ultimo, stante pure le sollecitazioni pervenute in tal senso, si espone che e' attualmente allo studio la concreta fattibilita' - tanto sotto il profilo giuridico, quanto sotto quello tecnico e informatico, onde consentire una gestione in forma dematerializzata - di poter estendere l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento anche ad altre tipologie contrattuali, con speciale riguardo al contratto di assicurazione sulla responsabilita' civile per i veicoli a motore (cd. «R.C. auto») e alle relative garanzie accessorie (furto, incendio, ecc.), laddove sia previsto un premio pagabile con rateizzazione a periodicita' mensile.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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