Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 17 dicembre 2012 |
Autorizzazione all'organismo «Rina Service s.p.a.» all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. |
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IL DIRIGENTE GENERALE per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni; Vista la nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, con cui questa Direzione generale ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; Ritenuto necessario aggiornare le autorizzazioni vigenti al fine di garantire l'armonizzazione degli standard di sicurezza della navigazione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, nonche' delle relative procedure tecnico-operative utilizzate dai singoli organismi autorizzati; Vista l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. con nota prot. RSSE/RTC/RCB/24280 del 4 giugno 2012, integrata successivamente dalla nota prot. n. RSSE/RTC/RCB/44018 del 26 ottobre 2012; Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto allegate alle note sopra citate; Considerato che l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana s.g. n. 218 del 18 settembre 2012, con cui e' stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 28 giugno 2012; Visto che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale e' stata esaminata la documentazione trasmessa dal RINA Services S.p.a. in allegato all'istanza sopra menzionata, l'organismo in questione e' risultato rispondere ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali; Ritenuto pertanto di procedere all'autorizzazione del RINA Services S.p.a. all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.
Decreta:
Art. 1 Finalita' dell'autorizzazione
1. L'organismo RINA Services s.p.a. e' autorizzato all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. |
| Art. 2 Attivita' autorizzate e norme di riferimento
1. Il RINA Services S.p.a., nell'ambito delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali e' autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attivita', con le relative operazioni di certificazione: a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita'; b) assegnazione della linea di massimo carico; c) stazzatura delle navi; d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare; e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo; f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione, g) tutte le altre attivita' concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo. 2. Nello svolgimento delle attivita' di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali il RINA Services S.p.a. fa riferimento alla seguente normativa nazionale: 2.1 Per le attivita' di cui ai punti a), b), d), e) ed f): legge 5 giugno 1962, n. 616 "sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e successive modifiche o integrazioni. 2.2 Per l'attivita' di cui al punto b): legge 5 giugno 1962, n. 616 "sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 "regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili". 2.3 Per l'attivita' di cui al punto c): legge 29 giugno 1913, n. 796 "relativa alla stazzatura delle navi"; decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 "regolamento per la stazzatura delle navi"; decreto ministeriale 25 luglio 1918 "istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti"; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 "stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico". 3. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da pesca, il RINA Services S.p.a. fa riferimento alla seguente normativa nazionale: D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 "approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (Titolo V) e successive modifiche o integrazioni; Decreto 5 agosto 2002, n. 218 "regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera", come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231; Decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 "attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri". 4. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da diporto, il RINA Services S.p.a. fa riferimento alla seguente normativa nazionale: decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto"; decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 "regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche". 5. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da passeggeri adibite a navigazione nazionale, il RINA Services S.p.a. fa riferimento alla seguente normativa nazionale: decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 "attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" e successive modifiche o integrazioni. |
| Art. 3 Condizioni generali
1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno per il RINA Services s.p.a. dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa. 2. Il RINA Services S.p.a. mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato; 3. Il RINA Services S.p.a. fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova; 4. Il RINA Services S.p.a. assicura la disponibilita' di unita' operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le Direzioni Marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attivita' di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nelle note citate in premessa al presente decreto; 5. Il RINA Services S.p.a. si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. |
| Art. 4 Interpretazioni
1. Il RINA Services S.p.a. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonche' la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e collabora alla loro definizione, ove necessario. |
| Art. 5 Informazioni
1. Al rilascio della presente autorizzazione, il RINA Services S.p.a. invia alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2 comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti: N° IMO; N° RINA; Nome (nome nave); Compartimento nave; Matricola; GT/SL; Toca si'/no; Organismo di classe precedente; Data entrata in classe; Altra societa' di classifica; Nome armatore; Servizio nave; Data costruzione. 2. Il RINA Services S.p.a. garantisce alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2 comma 1. 3. Il RINA Services S.p.a. invia con frequenza annuale alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonche' relative procedure operative riferite alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2 comma 1. 4. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce al RINA Services S.p.a. tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere le attivita' autorizzate. 5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il RINA Services S.p.a. pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilita' per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. Il RINA Services S.p.a. tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione. 6. Analogamente, la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima il RINA Services S.p.a. nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1. 7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana. |
| Art. 6 Monitoraggio e controlli
1. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dal RINA Services S.p.a. con propria soddisfazione, sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attivita'. 2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor. 3. La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni. 4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterra' opportune, dando al RINA Services S.p.a. un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 5. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato al RINA Services S.p.a. che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sara' oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo. 6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 7. Nel corso delle verifiche, il RINA Services S.p.a. si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne puo' disporre, in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa. 9. Il RINA Services S.p.a. e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attivita' autorizzata sia svolta con propria soddisfazione. |
| Art. 7 Riservatezza
1. Per quanto riguarda le attivita' autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, sia il RINA Services S.p.a. che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza. |
| Art. 8 Ispettori
1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, il RINA Services S.p.a. si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 2. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il RINA Services S.p.a. abbia preso accordi. 3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA Services S.p.a. sono vincolate al sistema di qualita' dell'organismo stesso. |
| Art. 9 Responsabilita'
1. Il RINA Services S.p.a. e' direttamente responsabile dell'attivita' svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano. |
| Art. 10 Durata e cessazione dell'Accordo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al RINA Services S.p.a. delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, in base alle esigenze della propria flotta. 2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il RINA Services S.p.a., almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalita' previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione. |
| Art. 11 Interpretazione
1. Il presente decreto e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2012
Il dirigente generale: Pujia |
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