Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 gennaio 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana e del Comune di Pantelleria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' determinatasi nel settore portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 37).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticita' del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 e da successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3939 del 7 maggio 2011, con cui il Prefetto di Trapani - Commissario delegato, e' stato autorizzato a proseguire in regime ordinario fino al 30 aprile 2012;
Ravvista la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del Commissario delegato del 26 gennaio, del 7 e del 18 giugno, del 21 settembre e dell'8 novembre 2012;
Viste le note della Regione Siciliana del 27 febbraio, del 7 e 13 giugno e del 23 luglio 2012;
Vista la nota del 29 novembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Siciliana ed il Comune di Pantelleria sono individuati quali Amministrazioni competenti al coordinamento delle attivita' necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticita' rispettivamente nel settore portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico.
2. Per i fini di cui al comma 1 il Prefetto di Trapani, gia' Commissario delegato, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile e del Comune di Pantelleria nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza provvedendo, contestualmente, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate agli Assessorati competenti della regione Siciliana ed al comune di Pantelleria. Il Prefetto di Trapani Commissario delegato ai sensi delle Ordinanze richiamate in premessa, provvede entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento ricognitivo di cui al presente comma, a trasferire alla Regione Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile, con riferimento al settore portuale, ed al Comune di Pantelleria con riferimento al settore dell'approvvigionamento idrico, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale nonche' i beni ed i materiali acquistati per lo svolgimento delle relative attivita'. Il Prefetto di Trapani e' altresi' tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. La Regione Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile ed il Comune di Pantelleria sono autorizzati a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna.
3. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, la Regione Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse, nel limite di euro 3.152.466,38 disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3589/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene intestata al Direttore generale del medesimo Dipartimento regionale per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Alla predetta contabilita' speciale sono, altresi', imputati gli oneri relativi alle spese del personale impiegato per le finalita' di cui al presente articolo, da sostenere entro il 30 aprile 2013, quantificate in euro 28.596,79.
4. Ai fini del completamento degli interventi relativi al potenziamento della rete idrica del comune di Pantelleria, il Direttore di cui al comma 3 provvede a trasferire la somma di euro 924.904,20, presente nella contabilita' speciale al medesimo intestata, al predetto Comune, a fronte di un finanziamento complessivo di euro 5.877.172,42 gia' assentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di cui alla convenzione n. 1356 dell'11 febbraio 2009 per il potenziamento della rete idrica comunale. Le eventuali economie realizzatesi sono trasferite dal Comune di Pantelleria al predetto Dicastero.
5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 3, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore generale del Dipartimento regionale della protezione civile puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
8. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 3 e 6 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
9. Il Direttore generale di cui al comma 3 ed il Sindaco di Pantelleria all'esito della attivita' di rispettiva competenza trasmettono al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2013

Il Capo del dipartimento: Gabrielli
 
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