Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2012
Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione 2012/138/CE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster);
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis (Thomson)»;
Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Anoplophora chinensis (Forster) a quanto disposto dalla decisione 2012/138/CE della Commissione, del 1° marzo 2012;
Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 18 aprile 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1
Scopo

1. La lotta contro Anoplophora chinensis (Forster) e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.
 
Allegato I

Sezione 1
Prescrizioni specifiche relative alle importazioni
A. Importazioni originarie di Paesi terzi eccetto la Cina
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di Paesi terzi diversi dalla Cina, in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, devono essere accompagnate da un certificato, come previsto all'art. 13, comma 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
a) le piante sono state coltivate, per tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure
b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
i. registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine; e
ii. che e' stato sottoposto ad almeno due minuziose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non e' stata constatata la presenza di tale organismo; e
iii. dove le piante sono state coltivate in un sito:
a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure
in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che e' circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e
iv. in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%; oppure
c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:
i. al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura piu' di 1 cm nel suo punto di massimo spessore;
ii. le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv).
2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della decreto ministeriale 16 ottobre 2006. I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%. B. Importazioni originarie della Cina
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 16, 18 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie della Cina devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall'art. 13, comma 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
a) le piante sono state coltivate, per tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure
b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
i. registrato e controllato dall'organizzazione nazionale cinese per la protezione delle piante; e
ii. che e' stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non e' stata constatata la presenza di tale organismo; e
iii. dove le piante sono state coltivate in un sito:
a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure
in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che e' circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e
iv. in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa comprendente un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto per rilevare l'eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto.
Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%; oppure
c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:
i. al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura piu' di 1 cm nel suo punto di massimo spessore;
ii. le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv);
d) il numero di registrazione dello stabilimento di produzione.
2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma del decreto ministeriale 16 ottobre 2006. I metodi di controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto, assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%.
Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va effettuato al livello definito nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico



Sezione 2
Condizioni per lo spostamento

1. Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto legislativo n. 214/2005, e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione:
i. registrato in conformita' al decreto legislativo 214/2005; e
ii. che e' stato sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non e' stata constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto delle piante; le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%; e
iii. situato in una zona delimitata in cui le piante sono state coltivate in un sito:
a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo specificato, oppure
in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il campionamento distruttivo mirato e' effettuato su ciascun lotto di piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella tabella di cui alla sezione 1, parte B, punto 2, e, in ogni caso, che e' sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento dell'organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali l'organismo specificato, o tracce di esso, non e' stato trovato.
I portinnesti che soddisfano i requisiti della sezione 1 possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purche' il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore.
2. Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, punto iii), e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato a norma del decreto legislativo n. 214/2005.
3. Le piante specificate importate da Paesi terzi in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, conformemente alla sezione 1, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.
 
Allegato II

Definizione delle zone delimitate e misure di cui all'art. 7
Sezione 1
Definizione delle zone delimitate

1. Le zone delimitate sono costituite da:
a) una zona infestata, ossia la zona in cui la presenza dell'organismo specificato e' stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e, se necessario, tutte le piante che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione; e
b) una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata.
2. La delimitazione esatta delle zone e' basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo specificato. Nei casi in cui il SFR conclude che e' possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si e' verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, e' possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l'eradicazione dell'organismo specificato non sia piu' possibile, il raggio non puo' essere ridotto al di sotto di 2 km.
3. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto andranno modificati di conseguenza.
4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 6, comma 1, e al monitoraggio di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non e' rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, piu' un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, e' possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in questione o per un'area dal clima simile. E' possibile revocare la delimitazione della zona nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, le condizioni di cui alla sezione 2, punto 1, sono soddisfatte.

Sezione 2

Condizioni in cui non e' necessaria la definizione di zone delimitate

1. Conformemente all'art. 7, comma 2, i SFR non sono tenuti a definire una zona delimitata, a norma dell'art. 7, comma 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) vi sono prove che l'organismo specificato e' stato introdotto nella zona con le piante su cui e' stato trovato e vi e' motivo di credere che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato, immediatamente associato ad una pianta specificata o no, che presumibilmente non portera' ad un insediamento; e
b) e' stato accertato che non vi e' alcun insediamento dell'organismo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell'organismo specificato non e' possibile a motivo della sua biologia e in base ai risultati di un'indagine specifica e di misure di eradicazione che possono comprendere l'abbattimento e la distruzione precauzionale di piante specificate, comprese le loro radici, dopo che queste sono state esaminate.
2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto 1, i SFR non sono tenuti a definire zone delimitate, a condizione che adottino le misure seguenti:
a) misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell'organismo specificato ed escludere la possibilita' che esso si diffonda;
b) monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita dell'organismo specificato, piu' un anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove e' stato rilevato l'organismo specificato; per il primo anno, almeno, il monitoraggio deve essere regolare ed intensivo;
c) distruzione di tutto il materiale vegetale infestato;
d) individuazione dell'origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;
e) attivita' di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo;
f) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9
Le misure di cui alle lettere da a) a f) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell'art. 8.

Sezione 3
Misure da adottare nelle zone delimitate

1. Nelle zone delimitate i SFR sono tenuti ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato:
a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonche' rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non e' opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, e' consentita l'applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell'organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui all'art. 8;
b) abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonche' esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di contaminazione; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non e' opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, si procede all'esame individuale e dettagliato di tutte le piante specificate che si trovano nel raggio in questione, ma che non devono essere abbattute, per verificare se presentano o meno segni di contaminazione, nonche' all'applicazione, ove opportuno, di misure volte a impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo specificato a partire da queste piante;
c) rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonche' delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento;
d) evitare lo spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata adottando specifiche misure;
e) individuazione dell'origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;
f) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;
g) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera b), eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato I, sezione 2;
h) monitoraggio intensivo della presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'art. 8;
i) attivita' di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall'organismo nonche' sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata conformemente all'art. 7;
j) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificita' o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilita' e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile;
k) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9;
Le misure di cui alle lettere da a) a k) devono essere trasmesse sotto forma di relazione a norma dell'art. 8.
2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6, svolte in un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la presenza dell'organismo specificato in una zona e qualora vi sia evidenza che l'organismo specificato non puo' piu' essere eradicato, I SFR possono limitarsi ad adottare misure volte al contenimento dell'organismo specificato nella zona in questione. Dette misure includono almeno le seguenti azioni:
a) abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonche' rimozione completa delle radici. Le attivita' di abbattimento devono iniziare immediatamente, tuttavia qualora le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un SFR competente per territorio stabilisca che non e' opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, e' consentita l'applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell'organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui all'art. 8;
b) rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato dopo l'abbattimento;
c) prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;
d) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;
e) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona infestata di cui all'allegato II, sezione 1, punto 1, lettera a), eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato I, sezione 2;
f) monitoraggio intensivo della presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni e' indicato nella relazione di cui all'art. 8;
g) attivita' di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza della popolazione sulle minacce rappresentate dall'organismo specificato, nonche' sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata conformemente all'art. 7;
h) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificita' o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all'accessibilita' e all'eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile;
i) qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato.
Le misure di cui alle lettere da a) a i) devono essere trasmesse sotto forma di relazione a norma dell'art. 8.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) per «piante specificate» s'intendono le piante destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, il cui diametro delle radici o del fusto misurato al colletto e', nel punto piu' spesso, uguale o superiore ad 1 cm, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.;
b) per «luogo di produzione» s'intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») n. 5;
c) per «organismo specificato» s'intende Anoplophora chinensis (Forster).
 
Art. 3

Importazione delle piante specificate originarie di Paesi terzi
eccetto la Cina

1. Per quanto riguarda le importazioni originarie di Paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l'organismo specificato e' notoriamente presente, le piante specificate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le condizioni seguenti:
a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, lettera A, punto 1;
b) al loro ingresso nella Repubblica italiana sono ispezionate dal Servizio fitosanitario regionale (di seguito SFR) competente per territorio conformemente all'allegato I, sezione 1, lettera A, punto 2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
 
Art. 4
Importazione delle piante specificate originarie della Cina

1. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina, le piante specificate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le condizioni seguenti:
a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1;
b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono ispezionate dal SFR competente per territorio conformemente all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo;
c) il luogo di produzione di dette piante:
i. e' identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali;
ii. e' incluso nella versione piu' recente del registro trasmessa dal Servizio fitosanitario centrale ai SFR in conformita' al comma 2;
iii. non e' stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra il Servizio fitosanitario centrale e i SFR in conformita' al comma 2.
2. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette ai SFR:
a) il registro, e i relativi aggiornamenti dei luoghi di produzione in Cina redatto dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformita' all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b);
b) le informative relative al rinvenimento dell'organismo specificato a seguito di una ispezione condotta dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in luoghi di produzione registrati, come definito nell'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv);
c) le informative relative al riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai punti precedenti, che un luogo di produzione iscritto nel registro non e' conforme all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o che l'organismo specificato e' presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione.
 
Art. 5
Spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione

1. Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno dell'Unione in conformita' all'art. 7 possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 1.
2. Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 2.
3. Le piante specificate importate a norma degli articoli 3 e 4 da Paesi terzi dove l'organismo specificato e' notoriamente presente possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 3.
 
Art. 6
Ispezioni e notifiche dell'organismo specificato

1. I SFR effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel territorio di propria competenza.
2. I SFR notificano i risultati del monitoraggio e delle ispezioni al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il Servizio fitosanitario centrale notifica i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.
4. I SFR notificano immediatamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi e per iscritto al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento dell'organismo specificato in una zona all'interno del loro territorio in cui tale presenza non era precedentemente nota, o dove si riteneva che tale organismo fosse stato eradicato, o dove la contaminazione e' stata rilevata in una specie di pianta non nota come pianta ospite.
5. Il Servizio fitosanitario centrale notifica entro e non oltre due giorni lavorativi e per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri, il ritrovamento di cui al comma 4 del presente articolo.
 
Art. 7
Zone delimitate

1. Se i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6, comma 1, confermano la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, i SFR competenti per territorio definiscono senza indugio una zona delimitata, composta da una zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all'allegato II, sezione 1.
2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, sezione 2, punto 1, i SFR competenti per territorio non sono tenuti a stabilire zone delimitate conformemente al comma 1. In questo caso, i SFR competenti per territorio adottano le misure in conformita' al punto 2 di detta sezione.
3. Nelle zone delimitate i SFR adottano le misure stabilite nell'allegato II, sezione 3.
4. I SFR stabiliscono i periodi di tempo per l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3.
 
Art. 8
Relazioni sulle misure

1. Entro venticinque giorni dalla notifica di cui all'art. 6, comma 5, i SFR inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate o che si intendono adottare conformemente all'art. 7.
2. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione e agli Stati Membri la relazione di cui al precedente comma, entro e non oltre cinque giorni dal suo ricevimento.
3. Qualora sia stata definita una zona delimitata, la relazione contiene anche la descrizione di detta zona, nonche' informazioni circa la sua posizione, una mappa che ne mostra i confini, dettagli sull'attuale situazione degli organismi nocivi e le misure adottate per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione di cui all'art. 5. La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.
4. Qualora i SFR decidano di non stabilire una zona delimitata a norma dell'art. 7, comma 2, la relazione deve specificare i dati e i motivi che giustificano tale decisione.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno i SFR trasmettono al Servizio fitosanitario centrale una relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell'art. 7, nonche' la loro descrizione, le informazioni circa la loro posizione, le mappe che ne indicano i confini e le misure adottate o che si intendono adottare.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri la relazione di cui al precedente comma.
 
Art. 9
Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 9 novembre 2007 «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis (Thomson)» e' abrogato.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 ottobre 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 13, foglio n. 156
 
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