Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2013 (vai al sommario) |
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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 3 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. |
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Allegato
ACCORDO (inglese) Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO (italiano)
Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso. |
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Art. 3 Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino |
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