Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 117 (Testo applicabile fino all'esercizio
finanziario relativo all'anno 2013). - La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)

La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 2229 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali).
- La legge determina le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in
appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli
albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere
disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle
associazioni professionali], sotto la vigilanza dello
Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione
dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari
che importano la perdita o la sospensione del diritto
all'esercizio della professione e' ammesso ricorso in via
giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle
leggi speciali.».
Il titolo III della parte II del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 235 dell'8 ottobre 2005, reca: «Titolo III - PRATICHE
COMMERCIALI, PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI
COMMERCIALI.».

 
Art. 2
Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.
Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 27-bis e 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e' il seguente:
«Art. 27-bis (Codici di condotta) (in vigore dal 21
settembre 2007). - 1. Le associazioni o le organizzazioni
imprenditoriali e professionali possono adottare, in
relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu'
settori imprenditoriali specifici, appositi codici di
condotta che definiscono il comportamento dei
professionisti che si impegnano a rispettare tali codici
con l'indicazione del soggetto responsabile o
dell'organismo incaricato del controllo della loro
applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana
e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo
responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere
garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata
la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono
comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei
rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del
responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi
contenuti e dell'adesione il professionista deve
preventivamente informare i consumatori.».
«Art. 27-ter (Autodisciplina) (in vigore dal 21
settembre 2007). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche
tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di
avviare la procedura di cui all'art. 27, possono convenire
con il professionista di adire preventivamente, il soggetto
responsabile o l'organismo incaricato del controllo del
codice di condotta relativo ad uno specifico settore la
risoluzione concordata della controversia volta a vietare o
a far cessare la continuazione della pratica commerciale
scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente
articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non
pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita',
ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva,
ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento
innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita',
valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione
del procedimento per un periodo non superiore a trenta
giorni.».

 
Art. 3
Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
 
Art. 4
Pubblicita' delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 81 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, e' il seguente:
«Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei servizi)
(in vigore dal 14 settembre 2012). - 1. I soggetti,
pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri
attestati di qualita' relativi ai servizi o sono
responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili
ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul
proprio sito internet, informazioni sul significato dei
marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli
altri attestati di qualita', dandone contemporaneamente
notizia al Ministero dello sviluppo economico ed
evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate
sulla base del sistema di accreditamento di cui al
Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008.
1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma
1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali
azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli
articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del
consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui all'art. 27 del medesimo codice.».

 
Art. 5
Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita' dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attivita' professionali cui l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita' professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 6
Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attivita' dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.
Note all'art. 6:
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, reca: «Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione.».

 
Art. 7
Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
 
Art. 8
Validita' dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.
 
Art. 9
Certificazione di conformita'
a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Note all'art. 9:
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, reca:
«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.».

 
Art. 10
Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 27 del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' il
seguente:
«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale) (in
vigore dal 16 settembre 2010). - 1. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, di seguito denominata
"Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo anche quale autorita' competente per
l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori,
nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di
finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e'
indipendente dalla circostanza che i consumatori
interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato
membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.
14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni
o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'art. 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della
gravita' e della durata della violazione. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi
3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00
euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita'
d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'art. 2598 del codice civile, nonche', per
quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».

 
Art. 11
Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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