Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 249
Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l'articolo 17, commi 5 e 6, e l'allegato B;
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);
Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonche' la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;
Visto l'articolo 28, comma 12-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, introdotto dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Obiettivo

1. Il presente decreto stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese mediante meccanismi affidabili e trasparenti, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e a prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficolta' o crisi degli approvvigionamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17 e dell'allegato B della
legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O. cosi'
recita:
"Art. 17. (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in
materia di energia, nonche' in materia di recupero di
rifiuti)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2
della presente legge, in quanto compatibili, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in
capo allo Stato mediante la promozione congiunta di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla
lettera c), anche attraverso la regolazione da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo
economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da
adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi
nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili
consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricita' e
del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
in base a criteri che tengano conto del rapporto
costi-benefici;
c) favorire le iniziative di cooperazione per
trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle
regioni e di operatori privati, secondo criteri di
efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli
obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di
autorizzazione, di certificazione e di concessione di
licenze, compresa la pianificazione del territorio, i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
sulla base delle specificita' di ciascuna tipologia di
impianto e dei siti di installazione, prevedendo
l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio
attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli
impianti per la produzione di energia elettrica con
capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle
fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in
sede di pianificazione, progettazione, costruzione e
ristrutturazione di aree residenziali industriali o
commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture
urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e
sistemi di produzione di elettricita', calore e freddo da
fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi
di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili
nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare
la dispacciabilita' di tutta l'energia producibile dagli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli
oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche
da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi per
l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei
regimi di sostegno;
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
particolare alla istituzione di un meccanismo di
trasferimento statistico tra le regioni di quote di
produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del
rispetto della ripartizione di cui all'articolo 2, comma
167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma
170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio
energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale
delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e
il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio
2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico
degli utenti, una revisione degli incentivi per la
produzione di energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere,
compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, la realizzazione e
l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attivita'
agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime
attivita';
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
energia, compresi i consumi, al fine di disporre di
informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri
adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
all'attuazione di quanto previsto alla lettera g).
2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la
promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di
conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali
obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol
etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni
vinicole si considera ricompreso nell'ambito della
definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per
scopi energetici diversi dal trasporto, compresi
l'elettricita', il riscaldamento e il raffreddamento,
prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di
energia elettrica mediante impianti di potenza nominale
media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema
elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro cent/kWh di
cui al numero 6 della tabella 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica anche
all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui
all'articolo 103-tervicies del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. La presente
disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, ne' incrementi delle tariffe a
carico degli utenti.
3. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo e' tenuto
a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi
transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore
efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla
sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo
sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della
realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di
trasporto di energia elettrica, della rilevanza
dell'infrastruttura stessa per il mercato interno
dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli
obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato
rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche
dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate
alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non
superiori a euro 154.937.069,73;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
normativo, al processo di aggregazione delle piccole
imprese di distribuzione di energia elettrica, per
favorirne l'efficienza e la terzieta';
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di
distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate
non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla
loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione
ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione
dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di
sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta
esistenti e previste, contenente misure atte a garantire
l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo
svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema
di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma
38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
h) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e
collaborino tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.
4. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che
abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi
transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore
efficienza, prezzi competitivi e piu' elevati livelli di
servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e
regionale, in uno spirito di solidarieta' tra gli Stati
membri, in particolare in casi di crisi del sistema
energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacita'
bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine
di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto
dispongano di sistemi integrati a livello di due o piu'
Stati membri per l'assegnazione della capacita' e per il
controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto
presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste,
contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del
sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire
l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai
programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di
fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di
trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e
le altre attivita' del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando
l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di
misurazione intelligenti, anche ai fini della
diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
per il mercato interno del gas naturale e della sua
coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli
approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il
livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi
disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso di
programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di
fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore
disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas naturale,
anche favorendo l'accesso a parita' di condizioni di una
pluralita' di operatori nella gestione delle nuove
attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato
rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas
naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie
assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro
2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi
inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
apposita tutela in termini di condizioni economiche loro
applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
del gas naturale, anche demandando all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di
appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,
della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della
direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini
dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del
gas naturale, consentano la definizione di un'unica
controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
normativo, al processo di aggregazione delle piccole
imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne
l'efficienza e la terzieta';
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di
distribuzione verticalmente integrate non siano in
condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le
dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al
termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano
coerenti con i criteri posti alla base della definizione
delle rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo
svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema
di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma
38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e
collaborino tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.
5. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del
14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza
nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo
affidabile e trasparente che assicuri la disponibilita' e
l'accessibilita' fisica delle scorte petrolifere di
sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli
obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di
sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il
sistema comunitario e quello vigente nell'ambito
dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di
stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel
settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del
Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e
con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano
importato o immesso in consumo petrolio o prodotti
petroliferi in Italia;
d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si
faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della
detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di
prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle
statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e
commerciali;
e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio
possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di
trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore
dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non
integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa
assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della
concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio;
f) garantire la possibilita' di reagire con rapidita'
in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio
greggio o di prodotti petroliferi.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a
carico dei soggetti che importano o immettono in consumo
petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione
del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
7. Ai fini delle attivita' di recupero relative alla
formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi
ambientali, di cui alla lettera c) del punto 13.6.3
dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi
derivanti dalle produzioni di acidi organici, in
particolare di acido tartarico naturale derivante dai
sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la presenza di
sostanza organica rappresenta un elemento costituente il
rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno
inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell'allegato
3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, non e' richiesto il parametro del "COD"
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita' ;
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra ;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio ;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione ;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio ;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio ;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione) ;
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi ;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario ;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.".
- La legge 7 novembre 1977, n. 883 (Approvazione ed
esecuzione dell'accordo relativo ad un programma
internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18
novembre 1974), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 7
dicembre 1977, n. 333, Supplemento ordinario.
- La direttiva 2009/119 e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
ottobre 2009, n. L 265.
- Il testo dell'articolo 28, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2011, n. 155:
"Art. 28. (Razionalizzazione della rete distributiva
dei carburanti)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per
la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti e' altresi' destinato all'erogazione di
contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti
titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non
integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia
per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito
di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche
destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i
tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata
l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della
nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1,
per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in
una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e
in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti
all'interno del medesimo bacino di utenza.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la
chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili
ai sensi del decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei
criteri di incompatibilita' successivamente individuati
dalle normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti
incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei
criteri di incompatibilita' successivamente individuati
dalle normative regionali di settore, provvedono in tal
senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo
economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e'
prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti in misura
determinata col decreto di cui al comma 2. I Comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la
qualita' dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento
della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei
carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la
modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento
anticipato.
6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a
condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei
criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti
l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il
mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in
rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di
1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione
amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune
competente.
7. Non possono essere posti specifici vincoli
all'utilizzo di apparecchiature per la modalita' di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato,
durante le ore in cui e' contestualmente assicurata la
possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita
la presenza del titolare della licenza di esercizio
dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o
di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle
norme di circolazione stradale, presso gli impianti
stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della
strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono
essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo
continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature
per la modalita' di rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',
l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e'
sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita
non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della superficie, nonche', tenuto conto delle
disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre
1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel
rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui alla
presente lettera, presso gli impianti di distribuzione
carburanti con una superficie minima di 500 mq, a
condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina
urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali
impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi,
diversi da quelli al servizio della distribuzione di
carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a
30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto
della vigente normativa relativa al bene e al servizio
posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o
gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse
le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie
pari a metri quadrati 1500".
10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della
licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di
carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza,
salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio
medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento delle
predette attivita'. Limitatamente alle aree di servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri
soggetti, nel caso in cui tali attivita' si svolgano in
locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza
di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti
delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del
31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi con procedure
competitive in aree autostradali in concessione espletate
secondo gli schemi stabiliti dall'Autorita' di regolazione
dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai
commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in
aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura
ovvero somministrazione possono essere adottate, alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento
con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali
per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di
distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative
nazionale e europea, e previa definizione negoziale di
ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente
rappresentative, depositati inizialmente presso il
Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31
agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta
giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli
accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti
puo' chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che
provvede nei successivi novanta giorni, la definizione
delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme
contrattuali di cui sopra potra' essere inclusa anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva
relative ai gestori degli impianti per la distribuzione
carburanti titolari della sola licenza di esercizio,
purche' comprendano adeguate condizioni economiche per la
remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e
europea e delle clausole contrattuali conformi alle
tipologie di cui al comma 12, sono consentite le
aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di
carburante finalizzate allo sviluppo della capacita' di
acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di
stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio,
del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli
Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi'
stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato
all'ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i
gestori degli stessi, da soli o in societa' o cooperative,
possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli
impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un
indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli
ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono
assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.".
- Il testo dell'articolo 17 del Decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2012, n. 19, S.O., cosi' recita:
"Art. 17. (Liberalizzazione della distribuzione dei
carburanti)
(In vigore dal 25 marzo 2012)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei
carburanti che siano anche titolari della relativa
autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi
da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della
vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30
giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano
per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la
parte eccedente il 50 per cento della fornitura
complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente
il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal
singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma
le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e
l'uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e
l'efficienza del mercato anche attraverso una
diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i
titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli
impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in
aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura
ovvero somministrazione possono essere adottate, alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento
con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali
per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di
distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative
nazionale e europea, e previa definizione negoziale di
ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente
rappresentative, depositati inizialmente presso il
Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31
agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta
giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli
accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti
puo' chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che
provvede nei successivi novanta giorni, la definizione
delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme
contrattuali di cui sopra potra' essere inclusa anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva
relative ai gestori degli impianti per la distribuzione
carburanti titolari della sola licenza di esercizio,
purche' comprendano adeguate condizioni economiche per la
remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e
europea e delle clausole contrattuali conformi alle
tipologie di cui al comma 12, sono consentite le
aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di
carburante finalizzate allo sviluppo della capacita' di
acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di
stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio,
del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli
Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi'
stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato
all'ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i
gestori degli stessi, da soli o in societa' o cooperative,
possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli
impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un
indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli
ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono
assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento».
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli
impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare,
impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni
contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18
giugno 1998, n. 192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',
l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e'
sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita
non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della
rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle
prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle
attivita' di cui alla presente lettera, presso gli impianti
di distribuzione carburanti con una superficie minima di
500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto
della vigente normativa relativa al bene e al servizio
posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o
gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
di sicurezza stradale»;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della
licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di
carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza,
salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio
medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento delle
predette attivita'. Limitatamente alle aree di servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri
soggetti, nel caso in cui tali attivita' si svolgano in
locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza
di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti
delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del
31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi con procedure
competitive in aree autostradali in concessione espletate
secondo gli schemi stabiliti dall'Autorita' di regolazione
dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni
o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti
incompatibili»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a
condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei
criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti
l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il
mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in
rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di
1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione
amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune
competente».
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi
incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo
comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo».
6. Al metano per autotrazione e' riconosciuta la
caratteristica merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del metano per
autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e
successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17
e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, stabilisce i principi generali per
l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete
degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani,
tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante
e dell'esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono
prevedere la semplificazione delle procedure di
autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli
esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e
l'uso di biometano come carburante per autotrazione, come
previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche
in realta' geografiche dove la rete del metano non e'
presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei
carburanti prevedono per i comuni la possibilita' di
autorizzare con iter semplificato la realizzazione di
impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano
anche presso gli impianti di produzione di biogas, purche'
sia garantita la qualita' del biometano.
10. Il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto degli
standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a
livello dell'Unione europea nonche' nel rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua
criteri e modalita' per:
a) l'erogazione self-service negli impianti di
distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di
compressione domestici di metano;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e
gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento
multiprodotto.
11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo
economico stabiliti per la diffusione del metano per
autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
codici di rete e di distribuzione di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste
modalita' per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi
impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione
alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per
ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare
per le aree dove tali impianti siano presenti in misura
limitata, nonche' per la riduzione delle penali per i
superi di capacita' impegnata previste per gli stessi
impianti.
12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad
alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e
ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita',
possono circolare con una massa complessiva a pieno carico
che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta
di circolazione, purche' tale eccedenza non superi il
limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le
sanzioni di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad
alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e
ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita',
possono circolare con una massa complessiva a pieno carico
che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta
di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma
3»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in
cui un autotreno o un articolato sia costituito da un
veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso
l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente tra i
veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al
comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il
veicolo rimorchiato.»;
d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis
l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10 e' pari al valore minimo
fra il 20 per cento e 10 per cento piu' una tonnellata
della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta
di circolazione».
13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e'
abrogato.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e
istituzioni da esse dipendenti o controllati e i gestori di
servizi di pubblica utilita', al momento della sostituzione
del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti
merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a
metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
Supplemento ordinario
 
Allegato I

(di cui all'articolo 3, comma 4)

METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE
IN PETROLIO GREGGIO DELLE IMPORTAZIONI
DI PRODOTTI PETROLIFERI

L'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'articolo 3, deve essere stabilito utilizzando il metodo seguente:
L'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi e' ottenuto sommando le importazioni nette di petrolio greggio, GNL, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, adeguate per tener conto di eventuali variazioni delle scorte e ridotte del 4 %, che rappresenta la resa di nafta (oppure, se il tasso medio di resa della nafta sul territorio nazionale supera il 7 %, diminuite del consumo effettivo netto di nafta o ridotte del tasso medio della resa di nafta) e aggiungendo a tale risultato le importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi, a eccezione della nafta, parimenti adeguate per tener conto delle variazioni delle scorte e moltiplicate per 1,065.
Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.
 
Allegato II

(di cui all'articolo 3, comma 5)
METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DEL CONSUMO
INTERNO

Ai fini dell'articolo 3, l'equivalente in petrolio greggio del consumo interno deve essere calcolato utilizzando il metodo seguente:
Il consumo interno e' stabilito sommando le "consegne interne lorde osservate" aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.
L'equivalente in petrolio greggio del consumo interno e' calcolato applicando un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,2.
 
Allegato III.1

(di cui all'articolo 4, comma 1)

METODI DI CALCOLO DEL LIVELLO
DI SCORTE COMPLESSIVE DETENUTO

Per calcolare il livello delle scorte devono essere utilizzati i metodi seguenti:
Fatto salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, nessun quantitativo puo' essere contabilizzato piu' volte a titolo di scorte.
Le scorte di petrolio greggio sono diminuite del 4 %, corrispondente a un tasso medio di resa di nafta.
Non si tiene conto delle scorte di nafta e delle scorte di prodotti petroliferi per i bunkeraggi marittimi internazionali.
Gli altri prodotti petroliferi sono contabilizzati nelle scorte utilizzando uno dei due metodi di seguito indicati. Il metodo scelto vale per l'intero anno di cui trattasi.
E' possibile:
a) includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure
b) includere unicamente le scorte dei seguenti prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo) e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,2.
Nel calcolo delle scorte, e' possibile tener conto dei quantitativi detenuti:
- nei serbatoi delle raffinerie,
- nei terminali di carico,
- nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti,
- nelle chiatte,
- nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi,
- nelle navi cisterna che si trovano nei porti,
- nei serbatoi delle navi della navigazione interna,
- nei fondi delle cisterne,
- sotto forma di scorte mercantili,
- da importanti consumatori in virtu' di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici.
Tuttavia, di questi quantitativi, tranne quelli detenuti nei serbatoi delle raffinerie, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti o nei terminali di carico, non puo' essere tenuto conto nel calcolo dei livelli delle scorte specifiche, quando questi livelli sono calcolati separatamente da quelli delle scorte di sicurezza.
Nel calcolo delle scorte, non si puo' mai includere:
a) il petrolio greggio non ancora prodotto;
b) i quantitativi detenuti:
- negli oleodotti,
- nei vagoni cisterna,
- nei serbatoi delle imbarcazioni d'alto mare,
- nelle stazioni di servizio e nei punti di vendita al dettaglio,
- da altri consumatori,
- nelle petroliere in mare,
- sotto forma di scorte militari.
Ai fini del calcolo delle loro scorte, si riducono del 10 % i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.
Tuttavia, la riduzione del 10 % non si applica al calcolo del livello delle scorte specifiche e neppure al calcolo del livello delle diverse tipologie di scorte specifiche, se tali scorte specifiche o tipologie sono considerate separatamente dalle scorte di sicurezza, in particolare al fine di verificare il rispetto dei livelli minimi stabiliti dall'articolo 9.
 
Allegato III. 2

(di cui all'articolo 4, comma 4)
RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLE SCORTE DI SICUREZZA
TRA I SOGGETTI OBBLIGATI

Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, seguendo la procedura riportata negli allegati I e II, si calcola "l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese" per l'anno di riferimento in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1 ovvero il "valore a)".
In base alle dichiarazioni di immissioni in consumo dell'anno precedente di cui all'articolo 3 comma 8, il Ministero dello sviluppo economico calcola l'aggregato "totale Italia immesso in consumo" in tonnellate equivalenti di petrolio, utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1, cioe' il "valore b)" da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere.
Dividendo "l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese" per il "totale Italia immesso in consumo" (ovvero dividendo il "valore a)" per il "valore b)") si ottiene l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento "valore c)".
I soggetti obbligati moltiplicando il "valore c)" per il proprio quantitativo dichiarato di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, in tonnellate equivalenti di petrolio, ottengono il proprio "valore complessivo di scorta di sicurezza da detenere" o "valore X.".
Ogni soggetto obbligato dividendo il proprio "valore X)" per il numero di 90 (i giorni di scorta minimi da detenere) otterra' la propria "quota individuale giornaliera di scorte di sicurezza".
Tale quota individuale potra' essere detenuta per un massimo equivalente a 60 giorni (valore X 60 )) utilizzando uno o piu' dei prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e la rimanente parte nelle modalita' "scorte in prodotti" per il complemento a 30 rispetto alle scorte specifiche che l'OCSIT ha dichiarato di detenere per l'anno di riferimento (valore X30 )).
La parte di scorte di sicurezza del tipo "valore X 30 )" puo' essere detenuta dal singolo soggetto obbligato proporzionalmente al proprio "immesso in consumo" degli stessi prodotti indicati nel decreto di cui all'articolo 3 comma 1, relativamente alle tipologie di prodotti utilizzabili come scorte "specifiche" o in "prodotti" con le caratteristiche delle scorte specifiche, nell'anno precedente a quello di riferimento.
 
Allegato IV

(di cui all'articolo 12, comma 1)
NORME RELATIVE ALLA COMPILAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE CONCERNENTI LE SCORTE DA
DETENERE IN VIRTU' DELL'ARTICOLO 3

Ogni mese, il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e comunica alla Commissione europea una rilevazione statistica definitiva del livello delle scorte effettivamente detenuto l'ultimo giorno di ogni mese, calcolato sulla base di un numero di giorni di importazioni nette di petrolio o sulla base di un numero di giorni di consumo interno di petrolio, in conformita' dell'articolo 3. Nella rilevazione, il Ministero dello sviluppo economico indica con precisione le motivazioni che lo hanno indotto a basare il calcolo su un numero di giorni di importazioni oppure, al contrario, su un numero di giorni di consumo e deve specificare quale metodo di calcolo e' stato utilizzato tra quelli enunciati all'allegato II.
Se una parte delle scorte considerate per il calcolo del livello detenuto a norma dell'articolo 3 e' detenuta al di fuori del territorio nazionale, ogni rilevazione indica in maniera dettagliata le scorte detenute dai diversi Stati membri della Unione europea e OCS interessati l'ultimo giorno del periodo a cui si riferisce. Inoltre, nella rilevazione il Ministero dello sviluppo economico indica per ciascun caso se si tratta di scorte detenute in base a una delega rilasciata da uno o piu' operatori economici, o se si tratta invece di scorte detenute su richiesta sua o dell' OCSIT.
Con riguardo alle scorte detenute dallo Stato italiano sul proprio territorio per conto di altri Stati membri della Unione europea o OCS, il Ministero dello sviluppo economico compila e comunica alla Commissione europea una rilevazione delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per tipologia di prodotti. In tale rilevazione il Ministero dello sviluppo economico indica per ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonche' i pertinenti quantitativi.
Le rilevazioni statistiche di cui al presente allegato sono comunicate alla Commissione europea nei cinquantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono le rilevazioni. Le stesse rilevazioni sono inoltre comunicate entro due mesi dalla richiesta della Commissione europea. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 comma 7 e gli operatori economici forniscono al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT tutte le informazioni di loro pertinenza per la corretta compilazione e comunicazione entro i tempi previsti dal presente decreto alla Commissione europea delle rilevazioni statistiche concernenti le scorte da detenere in virtu' dell'articolo 3.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) anno di riferimento: l'anno cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;
b) additivi: sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprieta';
c) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla 'biomassa', ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
d) consumo interno: il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l'allegato II, dei quantitativi immessi in consumo nel Paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende i consumi del settore della trasformazione e i consumi delle industrie, dei trasporti, delle famiglie e degli altri settori di consumo finale; esso comprende altresi' l'autoconsumo del settore dell'energia, fatta eccezione per il combustibile utilizzato in raffineria per la produzione di prodotti petroliferi. L'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
e) decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e misure addizionali;
f) organismo centrale di stoccaggio (OCS): il soggetto di un Paese membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che opera ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio e prodotti petroliferi, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche; l'OCSIT e' l'Organismo centrale di stoccaggio italiano;
g) interruzione grave dell'approvvigionamento: una riduzione grave e improvvisa dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dell'Unione europea o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;
h) bunkeraggi marittimi internazionali: quanto previsto dall'allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
i) scorte petrolifere: scorte di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
l) scorte di sicurezza: scorte petrolifere che ciascuno Stato membro e' tenuto a mantenere ai sensi dell'articolo 3;
m) scorte commerciali: scorte petrolifere detenute dagli operatori economici che il presente decreto non impone di detenere;
n) scorte specifiche: scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all'articolo 9;
o) accessibilita' fisica: le modalita' di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell'effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da far fronte ad eventuali problemi di approvvigionamento;
p) stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito: impianto destinato allo stoccaggio del petrolio, dei prodotti petroliferi, dei biocarburanti e degli additivi costituito da serbatoi ed attrezzature per l'immagazzinamento e la movimentazione dei prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
q) operatori economici persone fisiche o giuridiche che producono, importano, esportano commercializzano o detengono prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008; non sono considerati operatori economici, ai fini del presente decreto, i soggetti che risultano esclusivamente utilizzatori finali di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
Note all'art. 2:
- Il Regolamento CE n. 1099/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 novembre 2008, n. L 304.

 
Art. 3

Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al
mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza

1. Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente e' adottato entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti obbligati di cui al comma 7 sono tenuti ad adeguare il volume delle scorte come determinato dal decreto di cui al comma 1 entro il 1° aprile di ogni anno.
3. Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.
4. Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell'anno precedente, stabilite secondo il metodo e le modalita' di cui all'allegato I.
5. Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione e' calcolato sulla base dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell'anno precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalita' di cui all'allegato II.
6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.
7. Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza e' assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile e jet fuel del tipo cherosene e dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo gli altri prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per un quantitativo complessivo superiore a 50 mila tonnellate. Al prodotto GPL, in sede di prima applicazione del presente decreto, non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente e rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nel decreto annuale di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico valuta altresi' l'opportunita' di includere ulteriori obblighi di scorte per tale tipologia di prodotto petrolifero.
8. Le immissioni in consumo dell'anno precedente dei prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico, dai titolari dei depositi fiscali e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso in consumo tramite lo stesso deposito fiscale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero dello sviluppo economico puo' disporre controlli sulla veridicita' di tali dichiarazioni, in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza, che li effettuano operando secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
9. I soggetti di cui al comma 7 che iniziano l'immissione in consumo di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 nel corso dell'anno, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello della prima immissione in consumo.
10. I soggetti di cui al comma 7 che cessano l'attivita' di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attivita' e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali e' avvenuta l'immissione in consumo, anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti.
11. Il contributo di cui all'articolo 7, comma 4, puo' essere separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
12. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Note all'art. 3:
Per il Regolamento CE n. 1099/2008, si veda nelle note
all'art. 2.
Il testo degli articoli 9 e 14 del Decreto legislativo
22 febbraio 2006 n. 128 (Riordino della disciplina relativa
all'installazione e all'esercizio degli impianti di
riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche'
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di
GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della
Legge 23 agosto 2004, n. 239), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2006, n. 74, cosi' recita:
"Art. 9. (Statistiche sull'energia rinnovabile e sul
consumo energetico finale)
1. Al fine di migliorare la qualita' delle statistiche
dell'energia rinnovabile e del consumo energetico finale,
la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati
membri, provvede a che tali statistiche siano comparabili,
trasparenti, dettagliate e flessibili, mediante:
a) revisione della metodologia utilizzata per generare
statistiche sulle energie rinnovabili, al fine di rendere
disponibili statistiche supplementari, pertinenti e
dettagliate su ciascuna fonte di energia rinnovabile,
annualmente ed in maniera efficiente in termini di costi.
La Commissione (Eurostat) presenta e diffonde le
statistiche generate dal 2010 (anno di riferimento) in poi;
b) revisione e determinazione della metodologia
utilizzata a livello nazionale e comunitario per generare
statistiche sul consumo energetico finale (fonti,
variabili, qualita', costi) basate sulla situazione
attuale, sugli studi esistenti e sugli studi pilota di
fattibilita' nonche' sulle analisi costi-benefici ancora da
attuare, e valutazione dei risultati degli studi pilota e
delle analisi costi-benefici al fine di stabilire chiavi di
ripartizione delle energie finali per settore e per usi
principali di energia, integrando gradualmente gli elementi
risultanti nelle statistiche dal 2012 (anno di riferimento)
in poi.
2. La serie di statistiche sulle energie rinnovabili
puo' essere modificata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11,
paragrafo 2.
3. La serie di statistiche sul consumo energetico
finale e' istituita e puo' essere modificata secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 11, paragrafo 2."
" Art. 14. (Norme per l'esercizio dell'attivita' di
distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti
oggettivi).
1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo
13, chiunque intenda esercitare l'attivita' di
distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi deve
avere i seguenti requisiti oggettivi:
a) avere la disponibilita' esclusiva di serbatoi fissi
aventi capacita' volumetrica non inferiore al 3 per cento
della capacita' volumetrica complessiva di tutti i serbatoi
di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24
maggio 2004, di proprieta' del titolare della
autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilita', a
qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;
b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo
16.
2. Ai fini della determinazione del rapporto
percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa
riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi
esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli
impianti petrolchimici:
a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o
appartenenti a societa' collegate o dal medesimo
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione
all'entita' della quota di partecipazione;
b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui
all'articolo 13, comma 2, lettera b), in proporzione alla
quota consortile;
c) per i quali siano stati stipulati contratti di
affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in
esclusiva, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 13,
comma 2, lettere c) e d).
3. La capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai
sensi del comma 2 non puo' essere utilizzata per soddisfare
quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a).
4. I serbatoi di cui al citato decreto del Ministero
dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti
canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto
percentuale di cui al comma 1, lettera a).".
Il testo dell'articolo 1, comma 52, della Legge 23
agosto 2004 n.239 (Riordino del settore energetico, nonche'
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215, cosi' recita:
"52. Al fine di garantire la sicurezza di
approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di
petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di
distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto
legislativo e' adottato su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche
attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche,
ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in
materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio in materia di prevenzione e protezione dai
rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche
attraverso la determinazione di requisiti tecnici e
professionali per l'esercizio dell'attivita' e
l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la
commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con
l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.".
Per il Regolamento CE n. 1099/2008, si veda nelle note
all'art. 2.
Il testo dell'articolo 46 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa - TestoA), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 46. (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni)
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".
Il testo dell'articolo 18 del Decreto Legislativo del
26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, S.O., cosi' recita:
"Art. 18. (Poteri e controlli )
(In vigore dal 29 aprile 2011)
1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze
necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al
presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di
deposito fiscale, e presso i destinatari registrati, puo'
applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli
ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del
destinatario registrato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i depositi fiscali possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita'
di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte
del personale dell'Amministrazione finanziaria che si
avvale della collaborazione dei militari della Guardia di
finanza.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei
tributi di cui al presente testo unico; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti
della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma
2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici
finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli
elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
regionale, ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti,
ritenuti utili per le indagini o per i controlli,
depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica
amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi
ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni
costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. L'Amministrazione finanziaria puo' effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.".

 
Art. 4
Calcolo dei livelli delle scorte

1. I livelli delle scorte complessivamente detenuti sono calcolati in conformita' dei metodi riportati nell'allegato III.1. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna tipologia a norma dell'articolo 9, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della tipologia in questione.
2. I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell'anno di riferimento determinato in conformita' delle norme di cui all'articolo 3.
3. Le scorte petrolifere possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza, sia nel calcolo delle scorte specifiche, purche' tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dal presente decreto per entrambi i tipi di scorte.
4. Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono anche riportati i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, secondo il metodo dell'allegato III.2.:
a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per l'anno di riferimento, in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando le metodologie riportate nell'allegato I e nell'allegato II;
b) l'aggregato totale Italia immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, in tonnellate equivalenti di petrolio, utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1, cioe' il valore da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere;
c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento, ottenuto dividendo l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per il totale Italia immesso in consumo.
 
Art. 5
Disponibilita' delle scorte petrolifere di sicurezza

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e l'OCSIT di cui all'articolo 7, garantiscono in qualsiasi momento la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
2. Ai fini della identificazione, contabilita' e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio carico e la ripartizione per tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
3. Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate insieme alle scorte commerciali deve essere garantita l'identificabilita' contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
4. E' vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilita' delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.
5. Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale. Le scorte di sicurezza possono essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:
a) 100 per cento fino a 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio;
b) oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio, entro un limite massimo percentuale del 50 per cento fino al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10 per cento all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento nel 2017.
6. In relazione a situazioni particolari di indisponibilita' di logistica da dedicare a scorte di sicurezza sul territorio nazionale o in presenza di condizioni di mercato nazionale della logistica petrolifera particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere indicato un limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero differente rispetto a quanto indicato nel comma 5.
7. Qualora sia necessario attuare le procedure d'emergenza previste all'articolo 20, e' vietato adottare misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel territorio dello Stato italiano per conto di un altro Stato membro.
Note all'art. 5:
- Per il Regolamento CE n. 1099/2008, si veda nelle
note all'art. 2.

 
Art. 6
Inventario delle scorte di sicurezza - Relazione annuale

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'OCSIT, compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano, che non costituiscono scorte specifiche, o a beneficio di un altro Stato Comunitario. L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonche' i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
2. E' fatto obbligo ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, ed agli altri operatori economici, di comunicare le informazioni previste dal comma 1 al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT, con le modalita' previste dall'articolo 12, comma 3.
3. Entro il 25 febbraio di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al comma 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno precedente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea anche una copia completa dell'inventario entro 15 giorni da una eventuale richiesta della Commissione europea. In tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'OCSIT ha l'obbligo di mantenere per almeno cinque anni la documentazione utilizzata per compilare l'inventario di cui al comma 1.
Note all'art. 6:
- Per il Regolamento CE n. 1099/2008, si veda nelle
note all'art. 2.

 
Art. 7
Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano

1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicita' dell'operato dell'OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire gli obiettivi, priorita', strumenti operativi e modalita' di utilizzo delle risorse destinate al servizio.
2. L'OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1. L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, puo' organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di cui al comma 1.
3. L'OCSIT per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all'articolo 21, minimizzando i relativi costi.
4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'OCSIT ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, secondo le modalita' di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. L'OCSIT svolge le funzioni e le attivita', comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti obbligati, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi.
5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente. L'ammontare del contributo, le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto con periodicita' almeno annuale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte da Acquirente unico. In prima applicazione del presente decreto, entro il 30 aprile 2013, l'ammontare del citato contributo e' determinato, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che, relativamente all'anno 2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando i quantitativi immessi in consumo.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente decreto relativamente alle funzioni dell'OCSIT.
8. Le modifiche allo statuto devono prevedere anche l'obbligo di tenuta della contabilita', basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attivita' di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonche' l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico.
9. L'OCSIT elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza, le analisi del rischio, la proposta di piano operativo di risposta ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero che viene sottoposta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.
10. Per le attivita' di cui al comma 2, l'OCSIT elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche finanziarie, ivi compresa una valutazione della economicita' di quanto previsto al comma 13 tenendo in considerazione le infrastrutture di logistica gia' disponibili per lo stoccaggio sul territorio nazionale anche in considerazione delle disponibilita' attuali e prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a livello regionale.
11. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, l'OCSIT puo', per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:
a) un altro Stato membro dell'Unione europea sul territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri dell'Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale delega e' subordinata alla autorizzazione preventiva del Ministero dello sviluppo economico;
b) operatori economici, senza possibilita' di sottodelegare tali compiti. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute in un altro Stato membro dell'Unione europea, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico in rappresentanza dello Stato italiano per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in cui tali scorte saranno detenute.
12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere a) e b) di seguito indicato a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Fermo restando la necessita' di rispettare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, le remunerazioni dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, per i servizi delegati all'OCSIT non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCSIT puo' subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7. L'OCSIT ha l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, di pubblicare:
a) in maniera continua informazioni complete, per tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, o, se opportuno, per gli OCS ed operatori economici interessati di altri Stati membri;
b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali e' disposto a offrire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, i servizi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, saranno determinate dall'OCSIT.
13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.
14. La realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva di stoccaggio, di quelli acquisiti dall'OCSIT o di quelli che gli sono affidati in comodato gratuito o in locazione, e tutte le opere ad essi connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma 13, alla quale si applicano le disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'articolo 38 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati gia' nella disponibilita' patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e puo' gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessita' militari con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa.
16. Al fine di garantire la migliore operativita' del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti.
Note all'art. 7:
- Per il Regolamento CE n. 1099/2008, si veda nelle
note all'art. 2.
- Il testo degli articoli 57 e 57 bis del Decreto Legge
9 febbraio 2012 n.5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 4
aprile 2012, n. 35, cosi' recita:
"Art. 57. (Disposizioni per le infrastrutture
energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno
e in tema di bunkeraggio)
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro
delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8,
lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia
geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
insediamenti strategici di cui al comma 1, le
autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli
impianti industriali strategici e relative infrastrutture,
disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione,
d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta,
pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per
le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge
23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di
novanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova
applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e
migliorarne la competitivita' economica sui mercati
internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche
di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonche'
assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con
gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, promuove accordi di
programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, per la
realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti
e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in
esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali strategici per
l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti
industriali.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di
oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia' rilasciate
ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie
per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono la loro
validita' fino alla naturale scadenza.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si
applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli
vegetali destinati ad uso energetico.
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei
siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel
caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro
trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza
operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti
senza necessita' di procedere contestualmente alla
bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo
delle aree interessate, attestante la non compromissione di
eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita'
di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66
del Codice della navigazione e all'articolo 60 del
regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e'
fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6
marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
18 marzo 1997, recante «Disposizioni in materia di
sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super
senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui
all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di
esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in
esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in
materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo
prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che
riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento
nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori
su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni,
all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare adotta procedure semplificate per
le operazioni di bonifica relative alla rete di
distribuzione carburanti."
"Art. 57-bis. (Individuazione delle infrastrutture
energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del
gas naturale )
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di
energia elettrica, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nei mercati di
riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono
individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel
territorio nazionale e di interconnessione con l'estero
identificati come prioritari, anche in relazione a progetti
di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le
reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento
(CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli impianti e delle
infrastrutture di cui al comma 1 e' aggiornata con
periodicita' almeno biennale, nell'ambito delle procedure
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.".
- Il testo dell'articolo 1, comma 8 bis, della citata
Legge 23 agosto 2004, n. 239, e' il seguente:
"8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli
atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti
alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo,
entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui
al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero
dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro
sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
partecipazione della regione interessata. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.".
- Il testo dell'articolo 38 del Decreto legge 22 giugno
2012, n.83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
n. 147, S.O. convertito con legge di conversione 7 agosto
2012, n. 134, cosi' recita:
"Art. 38. (Semplificazioni delle attivita' di
realizzazione di infrastrutture energetiche e
liberalizzazioni nel mercato del gas naturale).
1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli
atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti
alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo,
entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui
al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero
dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro
sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
partecipazione della regione interessata. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.»;
1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla
costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o
limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre
2000, n. 340, oltre a comportare la conformita' agli
strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il
rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del
procedimento per il rilascio della concessione demaniale di
cui all'articolo 52 del codice della navigazione,
l'eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei
lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio
superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine
non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali
il parere si intende reso in senso favorevole, salve le
prescrizioni tecniche che possono essere disposte anche
successivamente fino al rilascio della concessione, e si
procede alla conclusione del procedimento di concessione
demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso.
2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo
economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
e' altresi' determinata la parte dello spazio di stoccaggio
di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui
all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare,
per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta
competitiva, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio
di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione
vigenti. Le stesse procedure di asta competitiva sono
utilizzate anche per le ulteriori capacita' di stoccaggio
di gas naturale disponibili per altre tipologie di
servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai
sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla
remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione
relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla
stessa Autorita' alla riduzione delle tariffe di
distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli
altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla
riduzione della tariffa di trasporto.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 130, e' offerto, nell'anno contrattuale di
stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente
disponibile, ai soggetti individuati allo stesso punto 2)
mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate
rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di
stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di
trasporto.»
2-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, provvede ad
adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas
naturale secondo criteri che rendano piu' flessibile ed
economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti
con maggiore consumo di gas naturale.
3. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
determinati limiti massimi per l'attribuzione a ciascun
soggetto o gruppo societario delle capacita' di stoccaggio
non destinate alle esigenze dei clienti civili e, fino alla
realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di
punta di erogazione sufficienti a garantire il
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in
base alle valutazioni di rischio condotte ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93 (108), le modalita' per l'utilizzo delle capacita' di
stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.".

 
Art. 8
Operatori economici

1. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e' concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente:
a) all'OCSIT;
b) a uno o piu' altri OCS che hanno gia' dato la loro disponibilita' a detenere tali scorte, purche' la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute;
c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purche' tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE;
d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purche' tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalita' operative a tali deleghe.
2. Gli obblighi delegati in conformita' alle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) puo' avere effetto solo se autorizzata preventivamente dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) e' considerata una nuova delega.
3. Nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, con il decreto di cui al comma 1 e' assicurato che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'eventuale impegno preso dall'OCSIT ai sensi dell'articolo 9, comma 6, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' disporre un obbligo di delega all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.
Note all'art. 8:
- La direttiva 2009/119 e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
ottobre 2009, n. L 265.

 
Art. 9
Scorte specifiche

1. L'OCSIT mantiene un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformita' delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprieta' dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio dello Stato Italiano.
2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:
a) etano;
b) GPL;
c) benzina per motori;
d) benzina avio;
e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);
f) jet fuel del tipo cherosene;
g) altro cherosene;
h) gasolio (olio combustibile distillato);
i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);
l) acqua ragia minerale e benzine speciali;
m) lubrificanti;
n) bitume;
o) cere paraffiniche;
p) coke di petrolio.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono identificati i prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio greggio di quantita' consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna delle tipologie identificate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e puo' essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono costituite almeno dai seguenti prodotti:
a) benzina per motori;
b) jet fuel del tipo cherosene;
c) gasolio;
d) olio combustibile.
4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.1 del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle tipologie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.
5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea della eventuale decisione di mantenere scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio.
6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche. Tale numero potra' variare tra un minimo di zero ed un massimo di trenta.
7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, assicurano che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30 ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT e' obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5, sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio dello Stato italiano.
8. Fino a quando l'OCSIT non sara' nella condizione operativa di impegnarsi per l'intera durata di un determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate per garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficolta' di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione e' trasmessa alla Commissione europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa riferimento.
Note all'art. 9:
- Per il Regolamento CE n. 1099/2008, si veda nelle
note all'art. 2.

 
Art. 10
Gestione delle scorte specifiche

1. L'OCSIT compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio italiano. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione. Tale inventario e' costantemente a disposizione del Ministero dello sviluppo economico che ne trae informazioni da trasmettere alla Commissione europea, per la reportistica ordinaria di cui all'articolo 13 ed entro 15 giorni da una richiesta straordinaria della Commissione europea. In tale reportistica i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi. Le richieste della Commissione europea sono effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e' vietato ogni spostamento di questi prodotti miscelati, per un volume equivalente alla parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta dell'OCSIT, proprietario delle scorte specifiche.
3. Le scorte specifiche italiane o di altri Stati membri della Unione europea mantenute o trasportate sul territorio italiano, godono di un'immunita' incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.
 
Art. 11
Statistiche petrolifere e dei biocarburanti

1. E' fatto obbligo agli operatori economici che svolgono la loro attivita' nell'ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello sviluppo economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti, cosi' come specificato nel Questionario del petrolio, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
2. Ai soggetti rientranti nel campione statistico del Ministero dello sviluppo economico ai fini del calcolo del prezzo medio dei prodotti petroliferi da comunicare alla Commissione europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999 e' fatto obbligo di inviare i dati nel formato e con la tempistica stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 6, comma 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia tra 2.000 euro e 5.000 euro per ogni omessa, incompleta o tardiva trasmissione.
4. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, spetta al Ministero dello sviluppo economico.
5. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta al Prefetto competente per territorio.
Note all'art. 11:
- Per il Regolamento CE n. 1099/2008, si veda nelle
note all'art. 2.
- La Decisione 26-7-1999 n. 1999/566/CE (Decisione
della Commissione recante applicazione della decisione
1999/280/CE del Consiglio concernente una procedura
comunitaria di informazione e consultazione sui costi
dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al
consumo dei prodotti petroliferi.) e' pubblicata nella
G.U.C.E. 14 agosto 1999, n. L 216.
- Il testo dell'articolo 19 del Decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito con Legge del 24 marzo 2012, n.
27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n.
71, S.O., cosi' recita:
"Art. 19. (Miglioramento delle informazioni al
consumatore sui prezzi dei carburanti)
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio
del lunedi' da comunicare al Ministero dello sviluppo
economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22
aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione
1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto
al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio
per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu'
decreti del Ministero dello sviluppo economico sono
definite le modalita' attuative della disposizione di cui
al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni
punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in
modalita' non servito, ove presente, senza indicazioni
sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto
verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale
decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di
carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio debbano essere riportati su
cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come
differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio,
ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono,
altresi', le modalita' di evidenziazione, nella
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni
punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali
rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in
euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai
commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Garante per la sorveglianza
dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e
199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei
medesimi obiettivi di trasparenza.".

 
Art. 12
Rilevazioni statistiche relative
alle scorte di cui all'articolo 3

1. Per quanto concerne il livello delle scorte detenuto ai sensi dell'articolo 3, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, il Ministero dello sviluppo economico compila e trasmette alla Commissione europea rilevazioni statistiche in conformita' delle norme previste all'allegato IV.
2. L'OCSIT ed il Ministero dello sviluppo economico, nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza non possono includere i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o di esecuzione. Lo stesso si applica a tutte le scorte di proprieta' delle imprese in situazione di fallimento o concordato.
3. Tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati cui all'articolo 3, comma 7, a norma del presente decreto ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico e dell'OCSIT.
 
Art. 13
Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea, per ciascuna tipologia di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell'anno di riferimento. Tale rilevazione indica inoltre in maniera dettagliata informazioni sulla proprieta' di tali scorte.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, ove eventualmente ricorrano le condizioni, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione delle scorte specifiche di proprieta' di altri Stati membri della Unione europea o OCS che si trovano sul territorio dello Stato italiano, esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per ciascuna tipologia di prodotti di cui all'articolo 9. Su tale rilevazione il Ministero dello sviluppo economico, indica, inoltre, in ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonche' i pertinenti quantitativi.
3. La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata nel mese successivo a quello cui le rilevazioni si riferiscono.
4. Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre comunicate immediatamente su richiesta della Commissione europea. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
 
Art. 14
Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali

1. Gli operatori economici trasmettono al Ministero dello sviluppo economico anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul territorio italiano. In tale contesto, esso assicura la protezione dei dati sensibili ed evita di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
 
Art. 15
Elaborazione dei dati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, l'OCSIT e' responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, a norma del presente decreto, compresi i dati relativi alle scorte commerciali previste dall'articolo 14 del presente decreto. Fino alla piena operativita' dell'OCSIT l'elaborazione dei dati e' assicurata dal Ministero dello sviluppo economico.
2. L'archivio cartaceo storico dei dati della gestione delle scorte d'emergenza petrolifera riguardanti l'ultimo anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto viene trasferito dal Ministero dello sviluppo economico all'OCSIT. Cessa ogni obbligo per il Ministero dello sviluppo economico di mantenimento degli archivi delle annualita' precedenti.
 
Art. 16
Biocarburanti, additivi e bioliquidi

1. Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.
2. Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:
a) siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure
b) siano stoccati nel territorio dello Stato italiano, purche' sia garantito, con autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel presente decreto e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti;
c) siano stoccati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dallo Stato italiano, purche' tale Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel presente decreto e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.
3. Nell'articolo 1, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituite le parole "il biodiesel" con le parole "i biocarburanti ed i bioliquidi".
4. L'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazione dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al comma 1 lettera d) sono sostituite le parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali" e il comma 8-bis e' abrogato.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'articolo 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, si
veda nelle note all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 1, comma 8, della legge 23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia.), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215, come
modificato dal seguente decreto, cosi' recita:
"Art.1.
(Omissis).
8 . Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale
dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto
dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani
regionali di sviluppo del servizio elettrico (10);
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata,
della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei
dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della
sicurezza e dell'economicita' degli interscambi
internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti
vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle
reti energetiche, promuovendo un accesso piu' esteso
all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire
l'effettiva concorrenzialita' del mercato dell'energia
elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove
concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di generazione di energia elettrica di potenza
termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza
unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas
naturale, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale
e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai
fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli stoccaggi
strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni e
la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni
di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento;
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata
sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la
Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della
continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per
il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per
la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del
gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle
loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di
petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi;
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in
materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al
fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le
regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la
valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di
natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in
grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di
politica energetica nazionale, nonche' per la definizione
di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni
nazionali, comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni
delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di
oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e
gli enti locali per la realizzazione e le modifiche
significative di infrastrutture di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, di criteri e modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli
impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.
Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente
in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di oleodotti.
(Omissis)."
- Il testo dell'articolo 57 del decreto legge 9
febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35. (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo) e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. ,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 57. (Disposizioni per le infrastrutture
energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno
e in tema di bunkeraggio)
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro
delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8,
lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia
geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
insediamenti strategici di cui al comma 1, le
autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli
impianti industriali strategici e relative infrastrutture,
disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione,
d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta,
pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per
le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge
23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di
novanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova
applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e
migliorarne la competitivita' economica sui mercati
internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche
di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonche'
assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con
gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, promuove accordi di
programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, per la
realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti
e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in
esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali strategici per
l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti
industriali.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di
oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia' rilasciate
ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie
per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono la loro
validita' fino alla naturale scadenza.
8-bis. (abrogato).
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei
siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel
caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro
trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza
operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti
senza necessita' di procedere contestualmente alla
bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo
delle aree interessate, attestante la non compromissione di
eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita'
di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66
del Codice della navigazione e all'articolo 60 del
regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e'
fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6
marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
18 marzo 1997, recante «Disposizioni in materia di
sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super
senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui
all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di
esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in
esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in
materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo
prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che
riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento
nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori
su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni,
all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare adotta procedure semplificate per
le operazioni di bonifica relative alla rete di
distribuzione carburanti.".

 
Art. 17
Gruppo di coordinamento per il petrolio
e i prodotti petroliferi

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'OCSIT, assicura il collegamento con il Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi costituito dalla Commissione europea e con il Gruppo permanente sulle questioni delle emergenze dell'Agenzia internazionale per l'Energia, e garantisce la partecipazione alle riunioni ed alle attivita' ordinarie e di emergenza di tali organismi internazionali ed europei, nonche' di organizzazioni di agenzie delle scorte petrolifere, con oneri a carico dell'OCSIT stesso.
2. La nomina dei rappresentanti italiani nei Gruppi di cui al comma 1 e' effettuata dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 18

Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e
dello stoccaggio

1. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predispone tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione europea, per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, puo' partecipare ai controlli decisi dalla Commissione europea insieme ad agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Rappresentanti dell'OCSIT, in collaborazione con rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, possono essere designati, dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, per accompagnare le persone incaricate dalla Commissione europea di effettuare il controllo nello Stato italiano. Entro una settimana dall'annuncio del controllo di cui al comma 1 per lo Stato italiano, il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, nell'eventualita' che non abbia fornito alla Commissione europea i dati sensibili sull'ubicazione delle scorte ai sensi degli articoli 6 e 9, mette tali informazioni a disposizione delle persone impiegate o incaricate dalla Commissione europea.
3. E' fatto obbligo all'OCSIT, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, ed ai loro delegati, e ai titolari di deposito presso cui le scorte sono detenute, di acconsentire alle ispezioni ed assistere nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione europea e dal Ministero dello sviluppo economico a effettuare tali controlli. In particolare assicurano che agli incaricati del controllo della Commissione europea sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte e il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione.
4. L'esito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico, all'OCSIT ed ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, interessati.
5. E' fatto obbligo ai funzionari, agli agenti e alle altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione europea, come pure ai Rappresentanti italiani nel Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 17, di non divulgare le informazioni raccolte o scambiate a norma del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l'identita' dei proprietari delle scorte.
6. Gli obiettivi dei controlli di cui al comma 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati o divulgati nel corso di tali controlli non possono essere raccolti ne' presi in considerazione e, in caso di raccolta accidentale, sono immediatamente distrutti.
7. Tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche sono conservati per una durata di almeno cinque anni dall'OCSIT. Fino alla piena operativita' dell'OCSIT tali dati sono conservati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. La vigilanza sull'osservanza, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al Ministero dello sviluppo economico, che, per i controlli, agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, che operano secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
9. La vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori economici degli obblighi di detenere scorte a vantaggio di altri Paesi dell'Unione europea spetta al Ministero dello sviluppo economico, che, per i controlli, agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, che operano secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.504, si veda nelle note
all'art. 3.

 
Art. 19
Tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento di dati personali

1. Il presente decreto non pregiudica e non lede in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale.
 
Art. 20
Procedure di emergenza

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e adottate le misure necessarie affinche' i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonche' per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico predispone, anche su proposta dell'OCSIT, un piano di interventi da attuare in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento dove sono definite le misure organizzative atte a garantire l'attuazione dei piani in questione. Su richiesta, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea in merito al piano di interventi e alle relative disposizioni di natura organizzativa.
3. In caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte:
a) il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, puo' disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtu' di tale decisione. In questo caso, il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea in modo che possa convocare il Gruppo di coordinamento o consultare i membri di tale gruppo per via elettronica, allo scopo in particolare di valutare gli effetti di tale rilascio;
b) il Ministro dello sviluppo economico, nell'autorizzare il rilascio di cui alla lettera a), tiene conto delle eventuali raccomandazioni della Commissione europea adottate nel caso specifico.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, in mancanza di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, ma qualora nello Stato italiano si incontrino difficolta' di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera, chiede la consultazione del Gruppo di coordinamento ai fini della verifica e successiva dichiarazione della Commissione europea di interruzione grave dell'approvvigionamento con eventuale autorizzazione al rilascio di tutte o parte delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
5. Il Ministro dello sviluppo economico puo' autorizzare il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche a un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dal presente decreto, nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea dei quantitativi rilasciati ai fini della trasmissione di tale informazione ai membri del Gruppo di coordinamento.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, e quindi di autorizzazione a detenere temporaneamente scorte a livelli inferiori a quelli stabiliti dal presente decreto, e' fatto obbligo di ricostituire le scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori, entro il termine stabilito dalla Commissione europea.
 
Art. 21
Costituzione di un mercato della logistica
petrolifera di oli minerali

1. Le funzioni dell'OCSIT, di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 17, comma 5, lettera e), relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralita', trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, nella quale rendere note e negoziare le capacita' logistiche disponibili a breve, a medio ed a lungo termine con le relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, attraverso modelli standardizzati.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'avvio della piattaforma di cui al comma 1, i soggetti che a qualunque titolo detengono capacita', anche non utilizzata, di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale relativa a depositi di capacita' superiore a 3.000 metri cubi, comunicano al GME i dati relativi alla capacita' secondo il modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, su proposta del GME, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti. Con lo stesso decreto sono disposte le modalita' operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali, dovranno comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma di cui al comma 4, i dati sulla capacita' mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacita' disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacita' impegnata in base a contratti sottoscritti.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GME, dopo un periodo transitorio di sperimentazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' determinata la data di avvio della piattaforma di cui al comma 1.
Note all'art. 21:
Per il testo dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010
n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., si veda nelle Note
alle premesse.

 
Art. 22

Costituzione di un mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi
liquidi per autotrazione

1. Al fine di favorire la concorrenza nell'offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione il Ministero dello sviluppo economico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un decreto per la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralita', trasparenza e concorrenza, presso il GME, per l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione, anche in coordinamento con la piattaforma di cui al comma 1 dell'articolo 21 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, su proposta del GME e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Dogane, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti.
3. L'avvio della piattaforma decorre dopo un periodo transitorio di sperimentazione determinato dallo stesso GME, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
4. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, su proposta del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' approvata la disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione.
5. Le operazioni concluse sull'istituendo mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione ai sensi del presente articolo gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non rilevano ai fini della esigibilita' delle accise ne' della identificazione del soggetto obbligato di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Alle piattaforme di mercato di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo ed al comma 1 dell'articolo 21, qualora il GME svolga nell'ambito delle stesse il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni ivi concluse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Note all'art. 22:
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
1999, n. 75, cosi' recita:
" Art. 5. (Funzioni di gestore del mercato)
1. La gestione economica del mercato elettrico e'
affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato
e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della
rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza
il mercato stesso secondo criteri di neutralita',
trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra
produttori, assicurando altresi' la gestione economica di
un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La
disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato
entro un anno dalla data della propria costituzione, e'
approvata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare,
prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del
gestore del mercato in ordine al bilanciamento della
domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e
importatori di energia elettrica che non si avvalgono di
quanto disposto dall'articolo 6 .
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio
2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di
produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli
impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti
e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11,
secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data
in cui questo viene applicato, il gestore del mercato
assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di
accesso alle reti di interconnessione e di contratti
d'importazione ed esportazione.".
Per i riferimenti al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n.504, si veda nelle note agli articoli 3 e 16.
Il testo dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009,
n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, S.O., cosi' recita:
"Art. 30. (Misure per l'efficienza del settore
energetico)
1. La gestione economica del mercato del gas naturale
e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico
di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas
naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del
mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e'
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita
del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo
criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte
dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti
dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma
prestate, non possono essere distratte dalla destinazione
prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie,
cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli
partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei
confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale
e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione
volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le
modalita' e i tempi di escussione delle garanzie prestate
nonche' il momento in cui i contratti conclusi sui mercati,
la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano
vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e
gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una
procedura concorsuale nei confronti di un partecipante,
opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla
procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di
nullita', puo' pregiudicare la definitivita' di cui al
periodo precedente. Le societa' di gestione di sistemi di
garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, possono svolgere i servizi di
compensazione, garanzia e liquidazione anche con
riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di
mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del
presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per
i clienti finali del settore del gas, la societa'
Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza
garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici
con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni
di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti
industriali finali dei settori dell'industria
manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e
costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai
commi 2 e 3 dell' articolo 19 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas
naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della
domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro
aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire
l'effettivo trasferimento dei benefici della
concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti
finali industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il
termine per l'esercizio della delega e' differito di un
periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non
eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere
emanato.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la societa'
Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza
e l'economicita' degli approvvigionamenti di gas per i
clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto
del Ministro dello sviluppo economico e' stabilita la data
di assunzione da parte della societa' Acquirente unico Spa
della funzione di garante della fornitura di gas per i
clienti finali di cui al medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del
mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sulla base
di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico,
adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta
di energia nella medesima regione mediante l'individuazione
di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e
la cessione di capacita' produttiva virtuale sino alla
completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di
integrazione con la rete nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo
di cui al comma 9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas determina le modalita' per la cessazione, entro il 31
dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni
tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai
commi 11 e 12 dell' articolo 11 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione
ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1
dell' articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n. 20, e' riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci
anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio
dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento
nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti.
Il medesimo regime di sostegno e' riconosciuto sulla base
del risparmio di energia primaria, anche con riguardo
all'energia autoconsumata sul sito di produzione,
assicurando che il valore economico dello stesso regime di
sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei
principali Stati membri dell'Unione europea al fine di
perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare
distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei
benefici di cui al presente comma, nonche', con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di
cui all' articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita' delle forme
incentivanti.
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'
articolo 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in
esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di
salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell' articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per
effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti
titolari di impianti realizzati, o in fase di
realizzazione, in attuazione dell' articolo 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31
dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi
impianti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009,
purche' i lavori di realizzazione siano stati
effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre
2006.
13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«assegnati dopo il 31 dicembre 2007». All'articolo 2, comma
173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le parole:
«enti locali» sono inserite le seguenti: «o regioni».
14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della
parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole:
«esclusivamente meccanica» sono inserite le seguenti: «e
dal trattamento con aria, vapore o acqua anche
surriscaldata».
15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente
il valore della componente del costo evitato di
combustibile di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo
1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del
valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono
effettuati sulla base di periodi trimestrali di
registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di
riferimento della componente convenzionale relativa al
valore del gas naturale di cui al punto 3
delladeliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle
dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo
altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di
conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo
evitato di combustibile di cui alla deliberazione della
medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto
rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme
per la semplificazione degli adempimenti relativi
all'installazione dei dispositivi e alle misure di
carattere fiscale e per la definizione di procedure
semplificate in materia di versamento delle accise e degli
altri oneri tributari e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare
minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 32, comma 8, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili
istantaneamente e interrompibili con preavviso, da
assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano
esclusivamente le societa' utenti finali. Le maggiori
entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del
presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete
elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali
beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge.
19. I clienti finali che prestano servizi di
interrompibilita' istantanea o di emergenza sono esentati,
relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che
hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non
inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte
sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei
corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73
dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo
economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata
delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del
medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla
risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti
devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei
casi in cui non si risolvano le convenzioni .
21. La validita' temporale dei bolli metrici e della
marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata
massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni,
decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di
verificazione o accertamento della conformita' prima della
loro immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, puo' stabilire una maggiore
validita' temporale rispetto a quella di cui al comma 21,
comunque non superiore a venti anni, per particolari
tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori
efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli
attualmente installati in prevalenza.
23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante
l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione
della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a
verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il
Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con
riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla
relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalita' di
individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e
della marcatura «CE».
25. Ai fini di una graduale applicazione della
prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce,
con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per
procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di
gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando
che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti
a carico dei consumatori ne' direttamente ne'
indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione
tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la
sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti
deformabili mediante contatori elettronici che adottino
soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e
la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori
finali quali una maggiore informazione al cliente circa
l'andamento reale dei propri consumi nonche' riduzioni
tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle
imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le
sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo'
irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e
massima di cui all' articolo 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1 dell'articolo 23 bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'
articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale.
Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato
articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di
cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle
interconnessioni degli impianti di distribuzione e con
riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei
clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale».
27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del
servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso
reti private con eventuale produzione interna, al sistema
elettrico nazionale di cui all' articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello
sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nuovi
criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra
il gestore della rete, le societa' di distribuzione in
concessione, il proprietario delle reti private ed il
cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione
dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della
salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento
alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse
esistenti.
28. Il comma 1 dell' articolo 8 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 128, e' sostituito dal seguente:
«1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con
contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento,
che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel
previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono
essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che
in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura
superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in
veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele».
29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156,
recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa
agevolata sul bio-diesel, il limite del 5 per cento del
contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e'
elevato al 7 per cento.".

 
Art. 23
Prosecuzione attivita' approvvigionamento idrocarburi

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ed idrocarburi in generale, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative agli impianti di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, questi proseguono nelle attivita' sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi riguardanti la loro realizzazione ed esercizio, anche provvisorio, eventualmente aggiornati.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative ad impianti esistenti di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, l'attivita' dei medesimi prosegue negli stessi termini ed alle stesse condizioni relativi agli impianti di cui al comma 1.
Note all'art. 23:
Per il testo dell'articolo 57 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5 si veda nelle note all'articolo 16.
Il testo dell'articolo 46 del decreto legge 1 ottobre
2007 n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n.222 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2007, n. 229, cosi' recita:
" Art. 46. (Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto)
1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero
all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono
rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di
impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.".

 
Art. 24
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 6,5 euro per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si e' verificata la violazione.
2. La omessa o incompleta comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro.
3. La ritardata comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 5.000 euro.
4. Il versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 7, comma 5, con ritardo di oltre 30 giorni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto.
5. L'omessa comunicazione dei dati previsti all'articolo 21, comma 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo di capacita' di stoccaggio non comunicata.
6. L'omessa o incompleta comunicazione dei dati mensili previsti all'articolo 21, comma 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000. La mancata comunicazione dei dati mensili relativi alla capacita' di stoccaggio disponibile per uso di terzi, previsti all'articolo 21, comma 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo della stessa capacita' disponibile non comunicata.
7. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il Prefetto competente per territorio.
8. Per l'attivita' di controllo del presente articolo il Ministero dello sviluppo economico agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, anche con la sottoscrizione di una apposita convenzione o integrazione di quelle esistenti.
9. Alla Commissione europea sono trasmesse eventuali modifiche alle sanzioni del presente articolo.
10. L'articolo 18, comma 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, e' sostituito dal seguente "13. Le sanzioni indicate nel presente articolo sono irrogate dal prefetto competente per territorio in cui e' stata commessa la violazione.".
Note all'art. 24:
Il testo dell'articolo 18 del Decreto legislativo 22
febbraio 2006, n.128 (Riordino della disciplina relativa
all'installazione e all'esercizio degli impianti di
riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche'
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di
GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della
L. 23 agosto 2004, n. 239), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2006, n. 74, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art.18. (Sanzioni)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
5, 8, 9, 13, 14 e 15 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila
euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7
e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con
l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo
12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila euro a cinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
3, comma 5 e 11 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
5. Chiunque riempie bombole utilizzando le
apparecchiature installate presso gli impianti stradali di
distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la
chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo
di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni.
Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e'
disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL
da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei
mesi.
6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui
al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso
il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del
serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati
presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in
locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
cinquantamila euro.
8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo
si applica anche al comodatario o al locatario che abbia
autorizzato il riempimento. E' ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la
polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentomila euro a un milione di euro.
10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto
previsto all'articolo 10, comma 2, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro
a un milione di euro.
11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresi',
la sanzione accessoria della sospensione della
autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella
di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei
mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni
caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli
impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore
dell'illecito.
13. Le sanzioni indicate nel presente articolo sono
irrogate dal prefetto competente per territorio in cui e'
stata commessa la violazione.
14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione
della sanzione viene comunicata all'autorita' competente ai
fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi
previste.".

 
Art. 25
Norme transitorie

1. Gli obblighi di scorta vigenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2012, rimangono in essere fino alla data di entrata in vigore dei nuovi obblighi, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli obblighi vigenti di cui al comma 1 si ritengono assolti anche quando ciascun soggetto obbligato detenga almeno un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie, e la rimanente quota sia assicurata con la detenzione di uno o piu' prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
3. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, ed all'articolo 9, comma 7, le autorizzazioni a detenere scorte all'estero, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali stipulati entro il 30 settembre 2012, restano valide fino alla scadenza ivi indicata.
4. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 9, comma 7, le scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene detenute come scorte specifiche dall'OCSIT o come scorte in prodotti di cui all'articolo 9, comma 7, dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere detenute anche presso uno Stato Comunitario differente dall'Italia entro un limite massimo per ciascun soggetto obbligato pari a venti giorni del proprio obbligo di scorta nel 2013, a quindici giorni nel 2014, a dieci giorni nel 2015, a cinque giorni nel 2016, fino ad annullarsi nel 2017.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Ministero dello sviluppo economico adegua tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti.
Note all'art. 25:
- Per il Regolamento CE n. 1099/2008, si veda nelle
note all'art. 2.

 
Art. 26
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;
b) l'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che istituivano l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
c) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002;
d) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006;
e) il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 gennaio 2003;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, recante modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.
Note all'art. 26:
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
abrogato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2001, n. 45.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53.

 
Art. 27
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Severino, Ministro della giustizia

Terzi di Sant'agata, Ministro degli
affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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