Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012, n. 251 |
Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati; Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei componenti decaduti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta i termini e le modalita' di attuazione della disciplina concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle societa' con azioni quotate. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e).». - La legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2011, n. 174. - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n. 120 del 2011: «Art. 3 (Societa' a controllo pubblico). In vigore dal 12 agosto 2011. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei componenti decaduti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.».
Note all'art. 1: - Per il riferimento al testo dell'art. 2359 del codice civile, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». |
| Art. 2 Composizione degli organi sociali
1. Le societa' di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno' rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. 2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalita' di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinche' non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento. 3. Qualora dall'applicazione di dette modalita' non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore. 4. Le societa' prevedono altresi' le modalita' di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma 1. 5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o piu' sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
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| Art. 3 Decorrenza
1. Le societa' assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
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| Art. 4 Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa. 2. A tale fine, le societa' di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. 3. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime societa' di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. 4. Tale segnalazione puo' essere altresi' fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' da chiunque vi abbia interesse. 5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' accerti il mancato rispetto della quota stabilita all'articolo 2, comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida la societa' a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la societa' non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
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| Art. 5 Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 novembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 69
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