Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 5
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento all'ordinamento interno.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione all'adesione

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Allegato
UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL
IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali
degli Stati e dei loro beni

(Traduzione non ufficiale)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato della Convenzione
Interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni
Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei
loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, e' il
seguente:
«Art. 30 (Entrata in vigore). - (Omissis).
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta
giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento
di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o
approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il
deposito del trentesimo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione, la presente
Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data
del deposito dello strumento pertinente da parte dello
Stato in questione.
(Omissis).».
 
Art. 3
Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia

1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui e' stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha gia' emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.
2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 94 dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso
esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945), e' il seguente:
«Art. 94. - 1. Ciascuno Stato Membro delle Nazioni
Unite si impegna a rispettare le decisioni della Corte
Internazionale di Giustizia in ogni controversia in cui
esso sia coinvolto.
2. Se una delle parti coinvolte in una controversia non
adempie gli obblighi previsti da una sentenza emessa dalla
Corte, l'altra parte puo' ricorrere al Consiglio di
Sicurezza il quale avra' la facolta', ove lo ritenga
necessario, di fare raccomandazioni o decidere di assumere
provvedimenti affinche' la sentenza abbia esecuzione).
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 395 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
«Art. 395 (Casi di revocazione). - Le sentenze
pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono
essere impugnate per revocazione:
1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in
danno dell'altra;
2. se si e' giudicato in base a prove riconosciute o
comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la
parte soccombente ignorava essere state riconosciute o
dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu'
documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre
in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto
dell'avversario;
4. se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo
errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di
un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa,
oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui
verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto
nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5. se la sentenza e' contraria ad altra precedente
avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche'
non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza e' effetto del dolo del giudice,
accertato con sentenza passata in giudicato.».
- Il testo dell'art. 396 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
«Art. 396 (Revocazione delle sentenze per le quali e'
scaduto il termine per l'appello). - Le sentenze per le
quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere
impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6
dell'articolo precedente, purche' la scoperta del dolo o
della falsita' o il ricupero dei documenti o la pronuncia
della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la
scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono
durante il corso del termine per l'appello, il termine
stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da
raggiungere i trenta giorni da esso.».
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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