Gazzetta n. 25 del 30 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 7
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 182 del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i commi da 1 a 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Al citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e' aggiunto, in fine, l'allegato B annesso alla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice di beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti
tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia
maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito
del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art.
29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio
conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i
quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2
dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento
formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per
l'attivita' di restauro presa in carico alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi
entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data
certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
dell'appalto, in corso d'opera o al momento della
conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa
appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle Accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1)
ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
Accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata
nell'ambito della procedura di selezione pubblica.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione ‟Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».
 

Annesso
(articolo 1, comma 2)

«Allegato B
(articolo 182)
I) Titoli e punteggi
Parte di provvedimento in formato grafico


I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle universita' e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 e' cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti e' cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.
Parte di provvedimento in formato grafico


II) Settori di competenza
1) Materiali lapidei, musivi e derivati
2) Superfici decorate dell'architettura
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
11) Strumenti musicali
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».
 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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