Gazzetta n. 26 del 31 gennaio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2013
Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, finalizzata al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione», laddove all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), e' disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalita' di riscossione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2011 concernente l'estensione delle modalita' di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato e modificato dall'art. 8, commi da 13 a 16 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, laddove all'art. 19, commi da 1 a 5, sono state introdotte modifiche all'art. 13 e relative note della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonche' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3 dello stesso articolo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 emanato in attuazione dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Considerate le esigenze rappresentate dagli enti gestori in ordine alla complessita' degli adempimenti fiscali introdotti con le modifiche apportate dall'art. 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed in particolare quelle connesse alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, riguardante, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sono obbligati al pagamento di un acconto dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto entro il 16 aprile di ogni anno e che questo puo' essere scomputato dai successivi versamenti;
Rilevato che in forza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2011 concernente l'estensione delle modalita' di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono ritenersi applicabili anche alla imposta di bollo pagata in modo virtuale le disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, laddove e' disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti di imposta e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi di cui allo stesso decreto n. 241 del 1997, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Per i soggetti individuati dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 e' prorogato fino al 31 marzo 2013.
2. In sede di liquidazione definitiva dell'imposta dovuta, gli uffici applicano sulle differenze di imposta da versare a titolo di conguaglio annuale a debito dovuto per l'armo 2012 la maggiorazione di cui all'art.12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino alla data di effettivo pagamento del saldo dovuto per l'anno 2012.
 
Art. 2

1. Ferme restando le scadenze bimestrali disposte dall'art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i soggetti individuati dall'art. 15-bis dello stesso decreto, limitatamente all'anno 2013, l'obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale e' assolto con il versamento dell'importo corrispondente alla rata dell'imposta riferibile al primo bimestre dell'anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno. La rata cosi' determinata deve essere evidenziata nella dichiarazione annuale prorogata ai sensi del precedente art. 1, allegando la quietanza di versamento della relativa imposta. L'importo della prima rata bimestrale deve essere rideterminato a seguito della presentazione della dichiarazione annuale. La differenza tra l'importo determinato in via provvisoria della rata bimestrale versata e l'importo riliquidato a seguito della presentazione della dichiarazione deve essere imputata a debito o a credito della rata successiva alla liquidazione delle rate bimestrali di pari importo effettuata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Grilli
 
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