Gazzetta n. 26 del 31 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9
Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modalita' per l'indicazione di origine

1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10
novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12 del 16 gennaio
2010:
"Art. 4. Designazione dell'origine.
1. La designazione dell'origine degli «oli extra
vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura
attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico
di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo
secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al
paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento.
2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1 del regolamento, non puo' essere utilizzata
per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e
da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».
3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in
conformita' dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del
regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra
vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro
o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso
l'indicazione sull'etichetta di:
a) miscela di oli di oliva comunitari;
b) miscela di oli di oliva non comunitari;
c) miscela di oli di oliva comunitari e non
comunitari.
La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla
documentazione di accompagnamento.
4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti
che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio,
Unione europea, una lista di piu' Stati membri o Paesi
terzi, un nome di una regione geografica piu' grande di un
Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona
geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4
e 5 del regolamento.
5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non
deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere
alla reale zona geografica nella quale le olive sono state
raccolte e in cui e' situato il frantoio nel quale e' stato
estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del
regolamento.".
 
Art. 2
Comitato di assaggiatori

1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio.
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 43. Potere sanzionatorio in materia di Made in
Italy.
(In vigore dal 12 agosto 2012)
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria
artigianato ed agricoltura territorialmente competenti
ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente
comma 49-bis.».
1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli
oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei
consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva
extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia"
o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana,
sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi
ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30
mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni
penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano
straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle
Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai
sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la
possibilita' di individuare gli oli che presentano
caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013,
2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di
analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione
di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto
di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono note le
risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate
mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente
comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE)
n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e
successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un
comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si
considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo
stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica
e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile
2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e
valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la
corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla
categoria di oli di oliva dichiarati.
1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il
responsabile dell'organizzazione e del funzionamento
dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di
convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario
stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile
dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della
preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la
prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui
al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici
lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei
campioni in base alle seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun
bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri
devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova
organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere
iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve
altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta
minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o
saponi il cui odore persista al momento della prova,
nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia
necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno
un'ora prima dell'assaggio.
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della
prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica
tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o
in condizioni psicologiche alterate, deve darne
comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone
l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove
organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono
risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con
riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo
prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio
responsabile della preparazione e della codificazione dei
campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di
valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di
cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione,
dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui
al comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano
all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle
condizioni per intervenire in una prova organolettica di
cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura
di prova.
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva
origine si intende il luogo di coltivazione o di
allevamento della materia prima agricola utilizzata nella
produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in
cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale».
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema
italiano delle imprese all'estero» sono inserite le
seguenti: «e la tutela del "Made in Italy''».".
L'allegato XII al Regolamento (CEE) della Commissione
n. 2568/91 dell'11 luglio 1991, relativo alle
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa
d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti, e' stato
pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248.
 
Art. 3

Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134

1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 43 del citato decreto legge
n.83 del 2012, come modificato dalla presente legge, si
veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 4
Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.
Note all'art. 4:
Si trascrive il testo degli articoli 21, 22, 22-bis e
23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005,
n. 235, S.O.:
"Art. 21. Azioni ingannevoli.
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale
che contiene informazioni non rispondenti al vero o,
seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella
sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad
indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o
piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e'
idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto,
quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi,
l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza
post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami,
il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita',
la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e
controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i
motivi della pratica commerciale e la natura del processo
di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o
l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio,
sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del
professionista o del suo agente, quali l'identita', il
patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento,
l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta'
industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del
presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica
commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce
o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di
commercializzazione del prodotto che ingenera confusione
con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri
segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la
pubblicita' comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista
degli impegni contenuti nei codici di condotta che il
medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un
impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi
in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale
che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo
la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne
notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
3-bis. E' considerata scorretta la pratica
commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un
intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione
di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto
corrente presso la medesima banca, istituto o
intermediario.
4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere
bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza.
4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi."
"Art. 22. Omissioni ingannevoli.
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale
che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti
del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale
contesto per prendere una decisione consapevole di natura
commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata
un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o
presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1,
tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non
indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora
questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche'
quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo
a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la
pratica commerciale imponga restrizioni in termini di
spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata
un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette
restrizioni e di qualunque misura adottata dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai
consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono
considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le
informazioni seguenti, qualora non risultino gia' evidenti
dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in
misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto
stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identita' del
professionista, come la sua denominazione sociale e, ove
questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico
e l'identita' del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la
natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure,
qualora tali spese non possano ragionevolmente essere
calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita' di pagamento, consegna, esecuzione
e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli
obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso o
scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1,
gli obblighi di informazione, previsti dal diritto
comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali,
compresa la pubblicita' o la commercializzazione del
prodotto."
"Art. 22-bis. Pubblicita' ingannevole delle tariffe
marittime.
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che,
riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che
operano sul territorio italiano direttamente o in
code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto
alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri
comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la
compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che
includa tutte queste voci."
"Art. 23. Pratiche commerciali considerate in ogni
caso ingannevoli.
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le
seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte
di un professionista, di essere firmatario di un codice di
condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di
qualita' o un marchio equivalente senza aver ottenuto la
necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice
di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di
altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un
professionista, le sue pratiche commerciali o un suo
prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da
un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate
le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o
dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di
ragionevoli motivi che il professionista puo' avere per
ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire
da un altro professionista quei prodotti o prodotti
equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita'
ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita' della
pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato
ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o
di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole,
oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un
campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro
prodotto;
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il
prodotto sara' disponibile solo per un periodo molto
limitato o che sara' disponibile solo a condizioni
particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori
della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una
decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a
consumatori con i quali il professionista ha comunicato
prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa
dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il
professionista e' stabilito e poi offrire concretamente
tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo
sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo
impegno a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare
comunque l'impressione che la vendita del prodotto e'
lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori
dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta
fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare
contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per
promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione
siano stati sostenuti dal professionista senza che cio'
emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per
quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la
sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se
egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello
fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare
deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,
contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo
stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di
promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore
fornisce un contributo in cambio della possibilita' di
ricevere un corrispettivo derivante principalmente
dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che
dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il
professionista e' in procinto di cessare l'attivita' o
traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare
la vincita in giochi basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un
prodotto ha la capacita' di curare malattie, disfunzioni o
malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle
condizioni di mercato o sulla possibilita' di ottenere il
prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a
condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si
organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire
i premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza
alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento
di prezzo rispetto al normale costo necessario per
rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi
recapitare il prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura
o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere,
contrariamente al vero, al consumatore di aver gia'
ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente
al vero, che il professionista non agisce nel quadro della
sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come
consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che
i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano
disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
venduto il prodotto.".
Per i riferimenti all'allegato XII al citato
Regolamento (CEE) della Commissione n. 2568/91, si veda
nelle note all'art. 1.
 
Art. 5
Illiceita' dei marchi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e' dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
Note all'art. 5:
Si trascrive il testo dell'art. 26 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30:
"Art. 26. Decadenza.
(In vigore dal 19 marzo 2005)
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13,
comma 4;
b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo
14, comma 2;
c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.".
 
Art. 6

Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del
marchio

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 49, della L. 24
dicembre 2003 n. 350, come modificato dalla presente legge.
"Art. 4. Finanziamento agli investimenti.
(Omissis).
49. L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione o la
commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato
ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in
Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai
sensi della normativa europea sull'origine; costituisce
fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e
la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di
segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai
sensi della disciplina sulle pratiche commerciali
ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al
dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere
sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura
ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto
di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o
sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata
sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione
dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in
Italy» .
49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del
marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con
modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della
normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano
accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad
evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere
accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o
del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a
sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione
sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti
alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola
utilizzata nella produzione e nella preparazione dei
prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione
sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 .
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa
del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo
che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e
spese del titolare o del licenziatario responsabile
dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui
documenti di corredo per il consumatore .
49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter
e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la
fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma
49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva
vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato
ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il
rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie amministrative di cui al precedente comma
49-bis.".
 
Art. 7

Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva
nei pubblici esercizi

1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche'
in materia di fiscalita' d'impresa), pubblicato nella Gazz.
Uff. 11 gennaio 2006, n. 8, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. Rafforzamento del contrasto alle frodi
agroalimentari e ambientali.
1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e
collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita
la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli
appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del
medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni
esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, puo'
altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica di
agente di pubblica sicurezza al personale di cui al
presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate.
All'onere relativo alle spese di formazione del predetto
personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni
di bilancio all'uopo finalizzate.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «ad una denominazione
protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o piu'
denominazioni protette»;
b) al numero 1), le parole: «quando la
denominazione e' il componente esclusivo della categoria
merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del
prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite
dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto
composto, elaborato o trasformato».
3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio
1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla
citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui
al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
4. I controlli di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento
(CEE) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e
successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari
erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo
forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale
repressione frodi, secondo le modalita' previste con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema
per l'identificazione e la registrazione degli animali e la
tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della
salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia'
svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si
avvalgono della societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al
sistema nazionale delle anagrafi animali e della
tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della
promozione internazionale del sistema Italia di
tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri
suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile
«Consorzio anagrafi animali», con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
compiti.
4-ter. La societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui
al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale
formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri
competenti, il coordinamento degli interventi necessari a
dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la
promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal
comma 4 -bis, anche altre amministrazioni ed enti dello
Stato possono avvalersi della societa' consortile
«Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero
della salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed
ai costi generali di struttura della predetta societa'
consortile, per lo svolgimento della funzione di ente
strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla
societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006
di un milione di euro. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere
dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 .
4-quater. (abrogato).
4-quinquies. (abrogato).".
 
Art. 8

Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini

1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
Note all'art. 8:
La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
 
Art. 9

Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva
vergini

1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
Note all'art. 9:
Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1986, n. 141:
"Art. 6. 1. I Ministri della sanita' e
dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
definiscono un programma sistematico di interventi miranti
alla piu' efficace lotta contro le frodi e le
sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.
2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al
fine di:
a) realizzare una costante collaborazione tra le
varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della
repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;
b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo
al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni
alimentari in base ad uniformi indirizzi;
c) proporre eventuali modifiche delle vigenti
disposizioni in materia di vigilanza.
3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato
annualmente con le stesse modalita' ivi indicate, tenendo
conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario
di cui all'articolo 8.
4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti
Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze,
impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi
centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il
Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16,
comma 5.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la
prevenzione e la repressione delle frodi e delle
sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei
prodotti alimentari.
6. I Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle
foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al
comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il
raccordo tra l'attivita' a livello regionale ed il
programma indicato al comma 1.
7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in
concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo
della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello
Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei
carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con
l'Agenzia delle dogane.
8. In situazioni di emergenza, al coordinamento
operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi
anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero
della sanita' e delle altre amministrazioni interessate e
degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende,
in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della
sanita', di intesa con gli altri Ministri interessati.
9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al
comma 8 e' assunto, in situazioni di emergenza, dal
prefetto.".
 
Art. 10
Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari

1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.
2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.
 
Art. 11

Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini

1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.
 
Art. 12

Responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti
da reato

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:
a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile.
Note all'art. 12:
Si trascrive il testo degli articoli 440, 442, 444,
473, 474, 515, 516, 517, 517-quater del codice penale:
"Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze
alimentari.
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze
destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o
distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla
salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci
anni.
La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo
pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari
destinate al commercio.
La pena e' aumentata se sono adulterate o
contraffatte sostanze medicinali."
"Art. 442. Commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate.
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti
dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone
in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque,
sostanze o cose che sono state da altri avvelenate,
corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso
alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente
stabilite nei detti articoli."
"Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio
ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate
all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma
pericolose alla salute pubblica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 51.
La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle
sostanze e' nota alla persona che le acquista o le
riceve.".
"Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio
segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo
di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o
segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti
industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro
anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque
contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta'
intellettuale o industriale ".
"Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi.
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti
dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello
Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con
marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno
a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione,
alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i
prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta'
intellettuale o industriale."
"Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o
quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e'
punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
euro 103."
"Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a euro 1.032 ."
"Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a ventimila euro
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 &
NOTXT=1 & KEY=05AC00003887+o+05AC00003885 & ."
"Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni
geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari.
Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni
geografiche o denominazioni di origine di prodotti
agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni
e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari.".
 
Art. 13

Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari

1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
Note all'art. 13:
Per il testo dell' articolo 517-quater del codice
penale, si veda nelle note all'art. 12.
Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice penale:
"Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di
condanna.
La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 &
NOTXT=1 & KEY=05AC00000621 & .
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata nel
sito internet del Ministero della giustizia. La durata
della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in
misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la
durata e' di quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 &
NOTXT=1 &
KEY=05AC00004257+o+05AC00004234+o+05AC00004038+o+05AC000039
15+o+05AC00003884+o+05AC00003857+o+05AC00003854+o+05AC00003
832+o+05AC00003546 & . In tali casi la pubblicazione ha
luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.".
 
Art. 14
Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi

1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non puo' essere superiore a venti mesi.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita' economica.
3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 266 del Codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
"Art. 266. Limiti di ammissibilita'.
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 &
NOTXT=1 & KEY=05AC00006241 & e di altre forme di
telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi
ai seguenti reati
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 &
NOTXT=1 & KEY=05AC00009935+o+05AC00006463 & :
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo
codice.
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
515, 516 e 517-quater del codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.".
Per il testo degli articoli 473, 474 e 517-quater del
codice penale, si veda nelle note all'art. 12.
 
Art. 15

Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di
adulterazione o contraffazione

1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:
a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Note all'art. 15:
Per il testo degli articoli 440, 442, 473, 474 e
517-quater del codice penale, si veda nelle note all'art.
12.
Si trascrive il testo degli articoli 439 e 441 del
codice penale:
"Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite
per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a
quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica
l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si
applica la pena di morte."
"Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose
in danno della pubblica salute.
Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso
alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse
da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con
la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non
inferiore a euro 309.".
 
Art. 16
Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
Note all'art. 16:
Il Regolamento di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n.
503 ( Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore
e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in
attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile
1998, n. 173) e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 30
dicembre 1999, n. 305.
Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
(Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),
f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94.
 
Art. 17
Invarianza degli oneri. Entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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