Gazzetta n. 26 del 31 gennaio 2013 (vai al sommario) |
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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 |
Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici. 2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. 3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica. 4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita. 5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1: Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2010: "Art. 4. Designazione dell'origine. 1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento. 2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento, non puo' essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva». 3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in conformita' dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di: a) miscela di oli di oliva comunitari; b) miscela di oli di oliva non comunitari; c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari. La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento. 4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di piu' Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica piu' grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e 5 del regolamento. 5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui e' situato il frantoio nel quale e' stato estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.". |
| Art. 2 Comitato di assaggiatori
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova. 1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalita': a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi': a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova; b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore; c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio. 1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro. 1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente legge: "Art. 43. Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy. (In vigore dal 12 agosto 2012) 1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: «49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.». 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. 1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova. 1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalita': a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi': a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova; b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore; c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio. 1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro. 1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova. 1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale». 1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy''».". L'allegato XII al Regolamento (CEE) della Commissione n. 2568/91 dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248. |
| Art. 3
Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 43 del citato decreto legge n.83 del 2012, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 4 Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive. 2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva. 3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni. Note all'art. 4: Si trascrive il testo degli articoli 21, 22, 22-bis e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.: "Art. 21. Azioni ingannevoli. 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessita' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta' industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice. 2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita' comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice. 3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. 4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. 4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi." "Art. 22. Omissioni ingannevoli. 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia' evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalita' di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' o la commercializzazione del prodotto." "Art. 22-bis. Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime. 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci." "Art. 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli. 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo' avere per ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita' ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita' della pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto; g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara' disponibile solo per un periodo molto limitato o che sara' disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cio' emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di cessare l'attivita' o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilita' di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver gia' ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.". Per i riferimenti all'allegato XII al citato Regolamento (CEE) della Commissione n. 2568/91, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 5 Illiceita' dei marchi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. 2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e' dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. 4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza. Note all'art. 5: Si trascrive il testo dell'art. 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: "Art. 26. Decadenza. (In vigore dal 19 marzo 2005) 1. Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4; b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2; c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.". |
| Art. 6
Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale». Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003 n. 350, come modificato dalla presente legge. "Art. 4. Finanziamento agli investimenti. (Omissis). 49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy» . 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 . 49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore . 49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. 49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.". |
| Art. 7
Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data. 2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene. 3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto. 4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati. Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali. 1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate. 2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o piu' denominazioni protette»; b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato». 3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. 4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia' svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile «Consorzio anagrafi animali», con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. 4-ter. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal comma 4 -bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della societa' consortile «Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta societa' consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . 4-quater. (abrogato). 4-quinquies. (abrogato).". |
| Art. 8
Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto. 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione. Note all'art. 8: La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. |
| Art. 9
Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini
1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Note all'art. 9: Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1986, n. 141: "Art. 6. 1. I Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. 2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di: a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari; b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi; c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza. 3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalita' ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8. 4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari. 6. I Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attivita' a livello regionale ed il programma indicato al comma 1. 7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane. 8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanita' e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanita', di intesa con gli altri Ministri interessati. 9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 e' assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.". |
| Art. 10 Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato. 2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.
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| Art. 11
Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini
1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.
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| Art. 12
Responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile. Note all'art. 12: Si trascrive il testo degli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517, 517-quater del codice penale: "Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali." "Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli." "Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.". "Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale ". "Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale." "Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103." "Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 ." "Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00003887+o+05AC00003885 & ." "Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.". |
| Art. 13
Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale. 2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini. Note all'art. 13: Per il testo dell' articolo 517-quater del codice penale, si veda nelle note all'art. 12. Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice penale: "Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna. La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00000621 & . La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni. La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00004257+o+05AC00004234+o+05AC00004038+o+05AC000039 15+o+05AC00003884+o+05AC00003857+o+05AC00003854+o+05AC00003 832+o+05AC00003546 & . In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.". |
| Art. 14 Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi
1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non puo' essere superiore a venti mesi. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita' economica. 3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale». Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'art. 266 del Codice di procedura penale come modificato dalla presente legge: "Art. 266. Limiti di ammissibilita'. 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00006241 & e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00009935+o+05AC00006463 & : a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice. f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale. 2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.". Per il testo degli articoli 473, 474 e 517-quater del codice penale, si veda nelle note all'art. 12. |
| Art. 15
Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione
1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere: a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. Note all'art. 15: Per il testo degli articoli 440, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale, si veda nelle note all'art. 12. Si trascrive il testo degli articoli 439 e 441 del codice penale: "Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte." "Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.". |
| Art. 16 Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale
1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi. Note all'art. 16: Il Regolamento di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 ( Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305. Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94. |
| Art. 17 Invarianza degli oneri. Entrata in vigore
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino
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