Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 gennaio 2013 |
Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 11 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2007, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»; Visto il decreto 11 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Valtellina Casera» conformemente allo schema tipo di controllo e considerato che la documentazione corretta e' stata trasmessa in data 12 dicembre 2012; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Valtellina Casera», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.
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| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Valtellina Casera», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare «Valtellina Casera» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Valtellina Casera» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Valtellina Casera» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 11 gennaio 2013
Il direttore generale: La Torre
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