Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 novembre 2012 |
Integrazione all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, art. 4. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto in particolare l'art. 4 relativo alla informazione dei consumatori; Visto il Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 con il quale e' stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 2011 recante modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al suddetto decreto 31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni; Considerata la necessita' di apportare integrazione all'elenco di cui al decreto 31 gennaio 2008, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo con decreto del 12 agosto 2011; Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto; Sentita la Commissione Consultiva Centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 31 gennaio 2012 ha espresso, all'unanimita', parere favorevole alla proposta di doppia denominazione commerciale in lingua italiana della specie ittica Crystallogobius linearis in «Gobio cristallino» e/o «Ghiozzetto cristallino», ai fini del'inserimento della stessa specie nell'elenco suddetto;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 104/2000, art. 4, e' attribuita la doppia denominazione commerciale in lingua italiana «Gobio cristallino» e/o «Ghiozzetto cristallino» alla specie ittica indicata nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra l'elenco allegato al decreto ministeriale del 12 agosto 2011;
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| Allegato
|===========|==============|=====================|==================| | Ordine | Famiglia | Genere e Specie | Denominazione | |===========|==============|=====================|==================| |Perciformes| Gobiidae | Crystallogobius |Gobio cristallino | | | | linearis | e/o Ghiozzetto | | | | | cristallino | |===========|==============|=====================|==================|
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| Art. 2
Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore. Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto. Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi al decreto del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni e' consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai due precedenti commi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 novembre 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 13, foglio n. 321
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