IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Napoli - Prot. n. 0000636 del 7 gennaio 2013, con la quale e' stata comunicata l'emanazione, in data 17 dicembre 2012, da parte del GIP del Tribunale di Napoli, dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) nei confronti del sig. Massimo Ianniciello, Consigliere regionale della Regione Campania, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 81 cpv. e 640, comma 2 del codice penale; Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli - del 7 gennaio 2013, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativi ai fascicoli processuali n. 40847/12 R.G.N.R. - n. 32629/12 R.G.G.I.P. e N. 735/12 R.O.C.C. a carico del signor Massimo Ianniciello, Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 17 dicembre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del Consigliere regionale della Regione Campania signor Massimo Ianniciello, per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv. e 640, comma 2 del codice penale; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresi' di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 17 dicembre 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno
Decreta:
A decorrere dal 17 dicembre 2012 e' accertata la sospensione del signor Massimo Ianniciello dalla carica di Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 11 gennaio 2013
Il Presidente: Monti
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