Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1
Testo del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 11 del 14 gennaio 2013), coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano (( le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. ))
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013.
(( 2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013» sono soppresse. ))
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni
urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio
della fase post emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile), convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2009, n. 302:
"2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31
dicembre 2012, le sole attivita' di raccolta, di
spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o
recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad
essere gestite secondo le attuali modalita' e forme
procedimentali dai comuni.".
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 27, lettera
f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2010, n. 125, S.O.:
"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
2003, n. 59, S.O.:
"Art. 6. Rifiuti non ammessi in discarica.
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
(H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R35 in concentrazione totale = 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo -
Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto
legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14
dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per
biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come
definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29
settembre 2000 del Ministro della sanita', e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi
derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB
come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209; in quantita' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da
diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti
costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e
HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al
materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non
identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca,
di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e
sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio
2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di
ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad eccezione dei
rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a
fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono
autorizzate discariche monodedicate che possono continuare
ad operare nei limiti delle capacita' autorizzate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine
di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 7.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione
della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e
della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei
rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2005, n. 175, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Modalita' e garanzie di finanziamento della
gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici.
1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai
centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonche' delle
operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di
RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici e' a carico
dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui
si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla
rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di
pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato
nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno
solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto
obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.
2. Il produttore puo' indicare esplicitamente
all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti,
i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il
recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il
distributore indica separatamente all'acquirente finale il
prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello
individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti
storici. I costi indicati dal produttore non possono
superare le spese effettivamente sostenute per il
trattamento, il recupero e lo smaltimento.
3. I produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di
comunicazione a distanza di cui al citato decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli
obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le
apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede
l'acquirente delle stesse, secondo modalita' definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, in conformita' alle disposizioni adottate a
livello comunitario.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di
apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto
5 dell'allegato 1A e' a carico dei produttori
indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dall'origine domestica o
professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
 
((Art. 1 bis

1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: «ad aprile» sono sostituite dalle seguenti: «a luglio».))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 35, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n.
284, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi
(Omissis).
35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare,
fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della
tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del
31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e
riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il
versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29
nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 e'
effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino
di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, sono stabilite le modalita' di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo
anche forme che rendano possibile la previa compilazione
dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento
del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della
maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento
e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono
variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.
Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata
e' comunque posticipato a luglio, ferma restando la
facolta' per il comune di posticipare ulteriormente tale
termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle
tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle
corrispondenti rate e' determinato in acconto,
commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove
occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente e'
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU
o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune
nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a
conguaglio e' effettuato con la rata successiva alla
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29.
Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al
comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di
sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla
tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre
rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della
maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del
pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in
unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.".
 
Art. 2

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, ((nonche' le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.)) Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2012, n. 113:
"Art. 3. Disposizioni transitorie e finali.
2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e
all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012,
n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a
continuare la gestione operativa della contabilita'
speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti
riferiti ad attivita' concluse o in via di completamento,
per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium
parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo
Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia,
avvalendosi, per lo svolgimento di tali attivita',
rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di
Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non
una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
per la prosecuzione dei relativi interventi trova
applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni
locali interessate.".
 
((Art. 2 bis

All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «possono essere concessi contributi» sono inserite le seguenti: «, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,».))

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2012, n. 131, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione
procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui
all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma
2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono,
con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e
percentuali entro le quali possono essere concessi
contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le
spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al
netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con
provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le
attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
La concessione di contributi a vantaggio delle imprese
casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata
dall'autorita' competente entro il 31 marzo 2013; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del
contributo si considera rispettato se il contributo
medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo 2013;
b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi per il risarcimento dei danni
economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture
ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano
in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli
oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi
temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e
socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti
pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro,
che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione di strutture e impianti.".
 
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