Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 dicembre 2012
Sospensione del decreto 8 ottobre 2012 con il quale la «AGRI-COOP - Societa' cooperativa», in Rocca Santa Maria e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto, in data 8 ottobre 2012, a firma del capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, d'ordine del Ministro, con cui la societa' cooperativa Agri-Coop. - Societa' Cooperativa, con sede in Rocca Santa Maria (TE) (codice fiscale 00664260676) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. ed e' nominato il commissario liquidatore nella persona del rag. Vanda Scimia, nata a L'Aquila il 21 dicembre 1958 ed ivi residente in via del Castelvecchio 1/A;
Vista l'istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla soc. Agricoop in data 18 dicembre 2012, a mezzo racc.ta a.r. ed anticipata a mezzo pec in pari data presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con cui il dott. Claudio Ciapanna, in qualita' di Presidente e legale rappresentante della soc. Agri-Coop. Societa' Cooperativa, «invita e diffida l'Amministrazione a voler annullare in via di autotutela il decreto n. 660/2012 in data 8 ottobre 2012 ed ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale anche se ignoto o sconosciuto»;
Considerato che la societa' cooperativa, in tale sede, afferma di avere inviato con nota fax del 24 luglio 2012 e con racc. ta del 30 luglio 2012 le proprie controdeduzioni nell'ambito del procedimento di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, avviato con nota del 7 giugno 2012, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990;
Considerato che il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, anche tenendo presente il termine di ricezione, indicato dalla societa' cooperativa nella data del 12 luglio 2012, andava a scadere il 27 luglio 2012 e che, pertanto, le controdeduzioni inviate a mezzo raccomandata il 30 luglio 2012 devono ritenersi tardivamente pervenute presso il Ministero dello sviluppo economico;
Considerato, tuttavia, che, nelle controdeduzioni richiamate dalla predetta istanza in autotutela, la Cooperativa faceva rilevare che la societa' era gia' stata sottoposta a revisione per il biennio 2009/2010 e che la perdita di esercizio per l'anno 2010 era gia' stata ripianata con l'utilizzo del «conto soci c/ finanziamento infruttifero» n. 00044.0021 e che, pertanto, occorre verificare la bonta' di tale affermazione ed i suoi effetti ai fini dei provvedimenti adottati ed adottandi dall'Amministrazione;
Considerata, pertanto, la necessita' di verificare la effettiva sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla societa' cooperativa de qua nonche' dei presupposti utili al fine di adottare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di altri provvedimenti previsti dalla legge, anche alla luce delle osservazioni fornite dalla societa' cooperativa interessata, sia pure pervenute tardivamente, nel corso del procedimento sfociato nel decreto in data 8 ottobre 2012;
Tenuto conto che tale accertamento, sia nell'interesse dell'Amministrazione che della medesima societa' cooperativa posta in LCA, va effettuato con ogni consentita urgenza;
Visto l'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale, l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che ha emanato l'atto;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di disporre ulteriori accertamenti istruttori, anche al fine di provvedere sull'istanza di annullamento in via di autotutela avanzata con il medesimo ricorso, previa sospensione cautelare del decreto adottato in data 8 ottobre 2012;

Decreta:
Articolo unico

1. Il decreto in data 8 ottobre 2012, sottoscritto dal Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro, con cui la societa' cooperativa Agri-Coop. Societa-Cooperativa e' posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. ed e' nominato il commissario liquidatore, e' sospeso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della predetta attivita' istruttoria e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.
2. L'attivita' di accertamento istruttorio di cui in premessa e' disposta dal direttore generale competente secondo le modalita' di legge.
3. La sussistenza di particolari esigenze di celerita' del procedimento evidenziate in premessa e la natura cautelare del provvedimento adottato, consentono di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento puo' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 28 dicembre 2012

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
Torsello
 
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