IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195; Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura; Vista la delibera in data 5 dicembre 2012 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modifi cato l'art. 18 del Regolamento interno;
Decreta:
La modifica dell'art. 18 R.I. nei termini di seguito indicati.
Art. 18
Rilascio di copia degli atti
1. Tutti hanno diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica. 2. Ai sensi dell'art. 24 legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso: a) i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; b) i documenti che riguardino la tutela dell'ordine pubblico, l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; c) i documenti che riguardino la sicurezza personale dei magistrati; d) i documenti che riguardino la sfera sanitaria delle persone; e) i documenti concernenti la sfera privata delle persone; f) i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi, fatta eccezione per la fase pubblica dei procedimenti; g) i documenti attinenti alla dispensa dal servizio. 3. E' comunque garantito ai richiedenti l'accesso ed il rilascio di copia dei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 4. La prevalenza dell'accesso difensivo sul diritto alla riservatezza va verificata in concreto rispetto alle effettive esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso. 5. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta consiliare sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione, a richiesta di tutti i soggetti privati e pubblici, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione puo' essere negata, in relazione alle fattispecie di cui ai commi precedenti. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro il diniego di autorizzazione anche parziale, e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni. 6. Per i procedimenti non ancora definiti, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento, sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano strettamente necessari al richiedente per far valere propri diritti o interessi in giudizio nei limiti di cui ai commi precedenti. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni. 7. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.ยป. Roma, 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Visconti, Segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura
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