Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 gennaio 2013 |
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. (Ordinanza n. 44). |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale lo stato di emergenza nella regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 e' stato esteso al sistema dei rifiuti speciali, pericolosi e in materia di bonifica e risanamento ambientali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana; Viste le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e n. 3048 del 31 marzo 2000, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010, e successive modifiche ed integrazioni; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche n. 23769 del 1° ottobre 2012 e n. 159 del 2 gennaio 2013; Viste le note del Commissario delegato per l'emergenza in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana del 26 ottobre 2012 n. 5966 e del 28 dicembre 2012, n. 7474; Acquisita l'intesa delle Regione Siciliana con nota del 10 gennaio 2013; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione siciliana e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. 3. Il Presidente della Regione Siciliana, Commissario delegato pro tempore, provvede entro dieci giorni, dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalita' specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla Regione Siciliana, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 5. Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi per dodici mesi, pari alla durata della contabilita' speciale di cui al successivo comma 6, di cinque unita' di personale di cui al comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010. Al predetto personale non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010 sopra citata. Egli puo' avvalersi, altresi', delle strutture organizzative della Regione Siciliana, oltre che del predetto Dipartimento, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, ivi compresa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'avvalimento del personale di cui al comma 5, primo periodo, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 2854, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana. 8. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 7, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 7. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 11. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 48, 49, 53, 54, 55, ,56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; 91; 92; 93 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 240, 241, 243, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa. 12. Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna. 13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2013
Il capo del Dipartimento Gabrielli
|
|
|
|