Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2012, n. 227
Testo del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2012 ), coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.".

AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonche' alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'art. 1, comma 17, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.
18. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 1, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 1, comma 23, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unita' navali e per lo svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
29. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.
30. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonche' effetti di vestiario. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.
31. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.
32. Il Governo italiano e' autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215 (Proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per
l'amministrazione della difesa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, e' il seguente:
«Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro
747.649.929 per la proroga della partecipazione di
personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 4,
comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2), di cui all'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art.
4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'art. 4, comma 8, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'art. 4,
comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'art. 4, comma 11, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per
la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean
Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'art. 4,
comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per
la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'art. 4,
comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la
partecipazione di personale militare alla missione militare
dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui
all'art. 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la
Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e
nell'Oceano indiano occidentale.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per
la stipulazione dei contratti di assicurazione e di
trasporto di durata annuale e per la realizzazione di
infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente
decreto.
15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della popolazione locale, compreso il ripristino dei
servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa
complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga
alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato,
disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti
dei contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali di cui al presente decreto, entro il limite
di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano,
euro 185.360 nei Balcani.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 9.742.928 per
l'impiego di personale militare in attivita' di assistenza,
supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni
2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2
dicembre 2011. Per l'impiego di personale militare nel
periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si
provvede a valere sulle risorse disponibili
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 19,
del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si
applica l'art. 6, commi 1, 2, lettera c), e 3, del
decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.
16-bis. Il Ministero della difesa e' autorizzato a
cedere, a titolo gratuito, al Governo provvisorio libico
mezzi non piu' in uso alle Forze armate. Per la finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2012,
la spesa di euro 1.025.000.
16-ter. E' autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 338.947 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 4, comma 12, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la
partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata
United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla
risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.
18. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere,
a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle
Forze armate della Repubblica di Gibuti. Per la finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro
430.000.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 4, comma 20, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 4, comma 21, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'art. 4, comma 22, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2011, n. 130.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'art. 4, comma 23, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2011, n. 130.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata
International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'art. 4, comma 24, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze
denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs)
costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di
cui all'art. 4, comma 26, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la
proroga della partecipazione di sei magistrati collocati
fuori ruolo, personale del Corpo della polizia
penitenziaria e personale amministrativo del Ministero
della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la
partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla
missione in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di
cui all'art. 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la
partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla
missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union
Police Mission (EUPM), di cui all'art. 4, comma 29, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per
il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del
personale delle Forze armate impiegato nelle missioni
internazionali, in attuazione delle missioni affidate
all'AISE dall'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007,
n. 124.».
- Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
«2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.».
 
Art. 2

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'art. 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'art. 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. L'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:
a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, ((EUJUST)) LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'art. 1, commi 5 e 11, del presente decreto e all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'art. 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali:
a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;
b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita' concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 3, commi da 1, alinea, a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il
seguente:
«1. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta,
al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) - f) omissis;
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all' art. 2, comma 11, non si applica l' art. 28, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'
art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica
l' art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente art., in
sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all' art. 2, primo comma,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio
permanente o volontari in ferma breve trattenuti in
servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari
in ferma prefissata. Si applicano l' art. 19, primo comma,
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall' art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono
essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all' art. 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 2009, e' il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del
Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, che abbia
presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107 [Proroga delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure
urgenti antipirateria], convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, e' il
seguente:
«2. Il personale militare componente i nuclei di cui al
comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole
di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al
comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la
responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto
militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente
sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale
e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a
quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti,
previa riassegnazione delle relative risorse versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le
indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita'
della Marina negli spazi marittimi internazionali e si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita
alla necessita' delle operazioni militari la necessita' di
proteggere il naviglio di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
[Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)],
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente
in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da
corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'art.
12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3
nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con
le stesse modalita' previste dal presente art., anche ai
volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per
cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi
corrispondenti.».
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 1990, e' il
seguente:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
- Il testo dell'art. 1791, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma
annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e
aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata
quadriennale.».
- Il testo della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno
1982, e' il seguente
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il
seguente:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a
danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto
mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree
in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14,
sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la
competenza e' attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e
6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere
ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera e), della
citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore
militare delle persone che hanno commesso o che sono
sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se
previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da
Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
- Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
citato decreto-legge n. 152 del 2009 e' il seguente:
«1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'art. 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
 
Art. 4

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 312, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali», e' inserita la seguente: «anche»;
2) alla lettera a), le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
b) all'art. 2132, comma 1, primo periodo:
1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», e' inserita la seguente: «anche».
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 1.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge n. 152 del 2009 e' il seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.».
- Il testo degli articoli 312, comma 1, e 2132, comma
1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2010, come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 312 (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito
nell'ambito delle missioni internazionali). - 1. Su
disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata,
previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della
difesa, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente
e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle
Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita'
locali, a organizzazioni internazionali anche non
governative ovvero a organismi di volontariato e di
protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale
d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa
di unita' militari all'estero, per i quali non risulta
conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi;
b) i mezzi e materiali, escluso il materiale
d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore
dell'atto che autorizza la missione internazionale.»;
«Art. 2132 (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito
nell'ambito delle missioni internazionali da parte del
Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e materiali,
escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio
1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita'
operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non
risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi
costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto
che autorizza la missione internazionale, su disposizione
del Comando generale del medesimo Corpo possono essere
ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in
cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia
estere, ad autorita' locali, a organizzazioni
internazionali anche non governative ovvero a organismi di
volontariato e di protezione civile, prioritariamente
italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le
modalita' attuative.».
 
Art. 5

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge ((24 dicembre 2012, n. 228)). A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, puo' essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unita' tecnica di cui all'art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.
2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi Somalia, Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge ((24 dicembre 2012, n. 228)), nonche' la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, puo' essere inviato nel territorio della Repubblica Federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterra' il proprio coordinamento con l'Unita' tecnica di cui all'art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, d'intesa tra loro, identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i fini umanitari.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 13 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
1987, e' il seguente:
«Art. 13 (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo). - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui
all'art. 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti
tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale
assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di
cui all'art. 16, comma 1, lettera c) ed e), che risponde,
al capo della rappresentanza diplomatica competente per
territorio 5. Le unita' tecniche sono dotate dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei
fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento
dei compiti ad esse affidati.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2013), e' pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 29
dicembre 2012. La tabella C prevede gli stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione annua e' demandata alla legge di
stabilita'.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
 
Art. 6
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel ((periodo di applicazione delle disposizioni)) del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 700.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East ((and)) North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso l'ONU.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 570.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.450.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteri stico, al fondo fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del personale militare in esubero e al fondo fiduciario NATO Mauritania per la messa in sicurezza e distruzione di munizioni.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.039.323 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, e' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 26.225.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attivita' rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 2.647.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, per il rifinanziamento dell'Italian African Peace Facility Fund e per l'erogazione di un contributo all'UNOPS.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 191.028 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'art. 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.
12. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualita' e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'art. 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta una indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 190.710 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed e' acquisito dopo quattro mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 222.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario e' corrisposta una indennita' pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco ((per un periodo)) non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
14. E' autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.818.704 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
15. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
16. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 400.000 per l'anno 2013.
Riferimenti normativi

- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
- Il testo degli articoli 171 e 181, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
«Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'art. 189.»;
«Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie). - 1.
Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate
ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio
per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il
relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8
mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.».
- Il testo dell'art. 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il
seguente:
«159. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per
provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli
uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e
delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a
decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con
decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.».
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente:
«1. Il limite previsto dall'art. 2, comma 618, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella
misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato art. 2 e i limiti e gli obblighi informativi
stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed
undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le
deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni
diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di
controllo verificare la correttezza della qualificazione
degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni.».
- La legge 18 dicembre 1982, n. 948 (Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 358 del 30 dicembre 1982.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile
2002, n. 78 (Aumento del contributo ordinario
all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in
Menaggio), pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
aprile 2002, e' il seguente:
«1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso
all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in
Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161,
viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874
euro a decorrere dall'anno 2003.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 4 giugno 1997, n.
170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni
Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi
gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla
desertificazione, in particolare in Africa, con allegati,
fatta a Parigi il 14 ottobre 1994), pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20
giugno 1997, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a
decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri.».
 
Art. 7

Regime degli interventi

1. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni , ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita' tecniche, di cui all'art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'art. 5, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'art. 5 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'art. 3, commi 1 e 5, e l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
6. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, e all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'art. 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6-bis, e all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
7. All'art. 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali». Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto agli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per l'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. L'art. 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, confermato dall'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 184, si applica anche agli stanziamenti di cui all'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, e a quelli del presente decreto.
9. Nei limiti delle risorse di cui all'art. 5, nonche' degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente art., sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'art. 5, loro accreditati, non si applica l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
11. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applicano anche al datore di lavoro di impresa privata del coniuge del personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate, destinato a prestare servizio di lunga durata presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 13 e 15, comma 9, primo
periodo, nonche' dell'art. 16 della citata legge n. 49 del
1987, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 13 (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo). - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12 e da
esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da
personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12, che
risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei
fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza
diplomatica competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.»;
«Art. 15 (Omissis). - 9. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono essere impegnate
nell'esercizio successivo.»;
«Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo). - 1. Il personale addetto
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
e' costituito da :
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati
dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'art. 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai
limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni
normative o contrattuali;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
missione all'estero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
(Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26
febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3
giugno 1988, e' il seguente:
«2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere
attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede
la rappresentanza diplomatica presso la quale sono
istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali
altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate
dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu'
di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla
competente rappresentanza diplomatica.».
- Il testo degli articoli 9, comma 28, e 6, commi 7 e
14, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' il
seguente:
«Art. 9 (Omissis). - 28. A decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,
fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per
personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad
altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo'
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono principi generali ai fini
del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.»
«Art. 6 (Omissis). - 7. Al fine di valorizzare le
professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere
dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Omissis).
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.».
- Il testo dell'art. 57, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006. e' il seguente:
«6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
- Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (Interventi
urgenti a favore della popolazione irachena), convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto
2003, e' il seguente:
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo art..
(Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.»
«Art. 4 (Omissis). - 2. Il Ministero degli affari
esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di
cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da
altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in
posizione di comando oppure reclutato a seguito delle
procedure di mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del
medesimo decreto legislativo.».
- Il testo degli articoli 60, comma 15, e 61, commi 2 e
3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e' il
seguente:
«Art. 60 (Omissis). - 15. Al fine di agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della
sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente
impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della
spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni
e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non
frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative
ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La
violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli
effetti della responsabilita' contabile.»
«Art. 61 (Omissis). - 2. Al fine di valorizzare le
professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo
ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'art. 1,
comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti».".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.».
- Il testo dell'art. 1, comma 56, della citata legge n.
266 del 2005, e' il seguente:
«56. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.».
- Il testo degli articoli 7, commi 6 e 6-bis, e 36,
comma 2, del citato n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 7 (Omissis). - 6. Per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.»;
«Art. 36 (Omissis). - 2. Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni
in ordine alla individuazione delle necessita'
organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle
vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'art. 70 del decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'art. 3
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il
lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
da ogni successiva modificazione o integrazione della
relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.».
- Il testo dell'art. 6, comma 6, della legge 12
novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il
triennio 2012-2014), pubblicata Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, n. 265, e'
il seguente:
«6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli
affari esteri, variazioni compensative in termini di
competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma
«cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione
«l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, relativamente agli
stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati
nella Tabella, allegata alla legge di stabilita', di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15,
comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 215
del 2011, e' il seguente:
«Art. 7 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo). -
1. Per iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e del Pakistan e' autorizzata, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di
euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A
valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente
comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del
1987, puo' essere inviato o reclutato in loco personale da
organizzare presso la sede della cooperazione civile
italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unita'
tecnica di cui all'art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n.
49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze
dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del
1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, d'intesa tra
loro, identificano le misure volte ad agevolare
l'intervento di Organizzazioni Non Governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini
umanitari.
3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq,
Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi
ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati
nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' la
spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di programmi
integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7
marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.
Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 di cui al
primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n.
49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro
per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con
decreto adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere
dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare
risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per
iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le
quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo
di applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49
del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle
attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle
iniziative di cui al presente art., nell'ambito degli
stanziamenti previsti dal presente art., il Ministro degli
affari esteri e il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non
regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono
provvedere alla costituzione di strutture operative
temporanee.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al
Governo in materia di normativa antimafia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, e' il
seguente:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei
sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente art. ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
- Il testo dell'art. 5, commi 3, 4, 5 e 6, della legge
17 dicembre 2010, n. 227 (Disposizioni concernenti la
definizione della funzione pubblica internazionale e la
tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni
internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304
30 dicembre 2010, e' il seguente:
«3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa
privata, il cui coniuge presta servizio all'estero in
qualita' di funzionario internazionale ai sensi della
presente legge, e' tenuto, su richiesta del dipendente
stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con
mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al
trattamento economico. La disposizione di cui al presente
comma si applica esclusivamente alle imprese private con un
numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti
di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta
dipendenti.
4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3
ha una durata minima di un anno e massima di tre anni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente
art., si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio
1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facolta' di
procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.
6. Ai fini di cui al presente art., sono comunque fatte
salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti,
contenute nei contratti collettivi di lavoro.».
 
Art. 8

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'art. 6, commi 14 e 15, pari complessivamente a euro 935.471.703 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della citata legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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