Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2013 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2013
Posticipazione al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2012 delle societa' di capitali che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 31 gennaio 2013

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali e' stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate per disciplinare i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale lo stato emergenziale in rassegna e' stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
Visto l'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del predetto decreto-legge n. 74 del 2012;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 74 del 2012, ai sensi del quale i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, con la quale si e' data prima attuazione al suddetto articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012;
Visto l'articolo 1, commi 365 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Ritenuta la necessita', tenuto conto dello stato di emergenza, che i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attivita' in uno dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012, in via eccezionale possano approvare il bilancio dell'esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, primo comma, del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 delle societa' di capitali che hanno subito danni dal sisma, e' fissato al 30 settembre 2013.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2013

Il Presidente: Monti
 
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