Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2012, n. 253
Regolamento recante individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto il paragrafo 1 dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza, riferite - fra l'altro - alla produzione e al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda ad uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprieta' delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonche' la possibilita' di apporre limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012;
Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1
Individuazione delle attivita' di rilevanza strategica e delle
attivita' strategiche chiave nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale.

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi comprese le attivita' strategiche chiave, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, dei seguenti sistemi e materiali:
a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni (C4I), con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali ed aeronautiche e relative capacita' di difesa cibernetica;
2) sistemi di guerra elettronica ed acustica ad alto livello di automazione ed in grado di coprire l'intera gamma delle minacce attuali e future;
3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione e disseminazione dei prodotti dell'attivita' informativa tecnico-militare;
4) sistemi crypto e relativi algoritmi per la protezione e trasmissione sicura di informazioni, comunicazioni telefoniche e trasmissioni radio, includendo l'applicazione di nuove tecnologie e nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e decriptazione, comprese tecnologie quantistiche e steganografiche;
b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sensori acustici attivi e passivi e sensori integrati elettroottici ad alta risoluzione di tipo tradizionale ed iper spettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione elettronica;
2) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente terrestre sia in quella spaziale (inclusa l'attivita' gestionale dei relativi servizi), per l'osservazione terrestre (ottica e radar) e per le comunicazioni;
3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione idonei ad operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE), sia per combattimento (UCAV);
4) sistemi di esplorazione subacquea con connessi software per l'elaborazione di modelli e simulazioni, nonche' sistemi per l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali;
c) sistemi con e senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva e passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e di torrette dei veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED) e da mine, nonche' i relativi sistemi di fusione delle informazioni;
2) sistemi individuali di protezione;
d) sistemi d'arma avanzati, integrati nelle reti C4I, indispensabili per garantire un margine di vantaggio sui possibili avversari e quindi finalizzati alla sicurezza ed efficacia in operazioni; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilita' e precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e superficie/superficie, con particolare riferimento ai sistemi di guida;
2) munizionamento guidato di precisione a lunga gittata per artiglierie terrestri e navali;
3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilita' e precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure);
4) navi da guerra e integrazione di sistemi d'arma, sensori operanti nelle varie bande elettroottiche o elettromagnetiche, nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma e sistemi propulsivi;
e) sistemi aeronautici avanzati, dotati di sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari;
2) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni, con particolare riferimento alla velocita' e ai sistemi di controllo missione;
f) sistemi di propulsione aerospaziali e navali militari ad elevate prestazioni e affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici;
2) sistemi propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali.
2. Le attivita' di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come attivita' strategiche chiave quando sono inerenti a:
a) tecnologie di riduzione della segnatura radar (stealthness); nanotecnologie; tecnologie dei materiali compositi ad alto grado termico; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di meta materiali; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di Superfici a Selezione di Frequenza (FSS);
b) Materiali Radar Assorbenti (RAM); materiali per radome FSS (aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali per fabbricazione di satelliti, scudi spaziali e parti di armamenti (affusti, lanciatori e canne); materiali per l'abbattimento della traccia infrarosso e della traccia acustica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo dell'art. 346, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 346 - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano
alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.».
La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. Detta legge e' stata
ampiamente modificata ed integrata per effetto del decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante
nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento, in attuazione della
direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le
condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di
prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive
2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di
prodotti per la difesa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169.
Gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, indicano le funzioni e i
compiti attribuiti, rispettivamente, al Ministero
dell'interno e al Ministero della difesa. Se ne riporta il
testo, cosi' come risultante dalle modifiche apportate
all'art. 14 prima dall'art. 1 del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 243, poi abrogato dall'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (per l'effetto devono
intendersi abrogati i riferimenti alla protezione civile
operati nel presente articolo), e poi dall'art. 1 del
decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317:
«Art. 14 (Attribuzioni) - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.»
«Art. 20 (Attribuzioni) - 1. Al Ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale
operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
La legge 17 giugno 2003, n. 148 (Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il
Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della
Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure
per facilitare la ristrutturazione e le attivita'
dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge
9 luglio 1990, n. 185), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 2003, n. 146.
La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2007, n. 187.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
nell'ordinamento militare), e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Esso e' stato successivamente modificato dal decreto
legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'art.
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2012, n. 60.
Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, dall'art.
72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e infine
dall'art. 5, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69:
«Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
marzo 2012, n. 63, e convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
maggio 2012, n. 111:
«Art. 1 (Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su
proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del
Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo
economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno
o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in
relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente
alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia
di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della
difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla
sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo
delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla
lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di
essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero
della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo
scioglimento della societa', la modifica di clausole
statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'art. 2351,
terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'art. 3 del
presente decreto, le cessioni di diritti reali o di
utilizzo relative a beni materiali o immateriali o
l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da
parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti
pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
l'acquirente venga a detenere, direttamente o
indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive,
per interposta persona o tramite soggetti altrimenti
collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza
nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la
partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente
ha stipulato uno dei patti di cui all'art. 122 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di quelli
di cui all'art. 2341-bis del codice civile.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia
di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente
articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b)
del comma 1, il Governo considera, tenendo conto
dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei
beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita'
dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a
garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza
nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla
difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato,
la protezione del territorio nazionale, delle
infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere,
nonche' gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
considera, alla luce della potenziale influenza
dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della
entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita'
di finanziamento dell'acquisizione, della capacita'
economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente nonche' del progetto industriale, rispetto
alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle
attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni,
direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico
riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla
delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro
quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio
dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni all'impresa, tale
termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni
successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i
predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il
potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le
disposizioni di cui al presente comma e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per
cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel
contempo le informazioni necessarie, comprensive di
descrizione generale del progetto di acquisizione,
dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le
valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa'
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la
notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga
a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, e sono successivamente
notificate le acquisizioni che determinano il superamento
delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15
per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di
imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera
a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data della
notifica. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Eventuali richieste di informazioni successive alla prima
non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo'
essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente,
comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di
condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le
condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo
le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Le
deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni sono nulle.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate,
direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia
e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai
fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo
comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono
immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il
Ministro dello sviluppo economico, sono emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
di cui al primo periodo e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il
regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai
commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero,
per le altre societa', al Ministero della difesa o al
Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza.».
 
Art. 2

Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina
dei poteri speciali

1. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 - riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Note all'art. 2:
Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 21 del
2012, si veda nelle note all'art. 1.
Si riporta l'art. 2351, terzo comma, del codice civile,
nel testo recato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa' di
capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17:
«Art. 2351 (Diritto di voto). - 1. (Omissis).
3. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere che, in
relazione alla quantita' di azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura
massima o disporne scaglionamenti.
4. (Omissis).».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332 (Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° giugno 1994, n. 126 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in societa' per azioni), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177, cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 21 del
2012:
«Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa'
operanti nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni
e degli altri pubblici servizi, nonche' le banche e le
imprese assicurative, direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato o da enti pubblici anche
territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto
un limite massimo di possesso azionario non superiore, per
le societa' operanti nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni,
dell'energia e degli altri pubblici servizi, al cinque per
cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare,
comprendente il socio stesso, il coniuge non separato
legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza:
per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma
societaria, che esercita il controllo, le societa'
controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante, nonche' le societa' collegate; il limite
riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o
indirettamente, anche tramite controllate, societa'
fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi
ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al
trasferimento di azioni o quote di societa' terze o
comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4,
della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito
dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in
relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti
riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle
azioni con diritto di voto se si tratta di societa'
quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non
quotate.
2. (Omissis).».
 
Art. 3

Norma transitoria

1. Nelle more della emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 sono rese al Ministero della difesa - Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, che le trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico.
2. Quando le attivita' individuate con il presente decreto sono esercitate da societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 novembre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro della difesa
Di Paola

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli

Il Ministro degli affari esteri
Terzi di Sant'Agata

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2013 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 124
Note all'art. 3:
Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 21 del
2012, si veda nelle note all'art. 1.
 
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