Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2012, n. 252
Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese".


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle Imprese", che dispone che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi;
Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, secondo il quale gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati anche nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che demanda al Dipartimento della funzione pubblica la predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni regolamentari per valutarne l'impatto in termini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese;
Visto l'articolo 7, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che demanda al regolamento previsto dal precedente comma 2 anche l'individuazione, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, delle modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 11 che disciplina il principio di trasparenza al quale le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;
Udito il parere del Consiglio di Stato in data 19 luglio 2012, n. 3326;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 5 ottobre 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati. Il regolamento disciplina, altresi', le modalita' di presentazione dei reclami da parte di cittadini e imprese.
2. Il presente regolamento si applica soltanto alle amministrazioni dello Stato.
3. Per onere informativo si intende qualunque adempimento previsto per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalita' degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con periodiche cadenze. Non rientrano tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale, ne' quelli che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Criteri e modalita' per la pubblicazione

1. L'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati di cui all'articolo 1, comma 1, e' predisposto secondo i criteri e le modalita' individuate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento, al fine di garantire la massima trasparenza secondo criteri di chiarezza e omogeneita' onde agevolare la reperibilita' e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini, attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali.
2. I regolamenti e i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale corredati in allegato dall'elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati. Gli schemi degli atti normativi, all'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, sono corredati del predetto elenco, oltre che delle relazioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. In tutti i casi le pubbliche amministrazioni statali hanno l'obbligo di pubblicare gli atti e gli elenchi allegati sul proprio sito istituzionale in apposita sezione denominata: «Oneri informativi introdotti ed eliminati», in base alle modalita' definite nell'allegato A. Della allegazione dell'elenco di cui al comma 1 e' responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. Della pubblicazione e' responsabile il soggetto preposto alle attivita' di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
 
Art. 3

Modalita' di presentazione dei reclami

1. Al fine di agevolare la facolta' di presentare reclamo per la mancata o incompleta attuazione delle disposizioni del presente regolamento, all'interno della sezione del sito istituzionale di ogni amministrazione dello Stato, di cui al precedente articolo 2, sono segnalati il nominativo e i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami, nonche' la casella di posta elettronica cui poter inoltrare il reclamo. I reclami sono, altresi' inoltrati dall'amministrazione interessata all'ispettorato della Funzione Pubblica all'indirizzo telematico di quest'ultimo ai fini delle attivita' di controllo ad esso attribuite.
 
Art. 4

Modalita' di valutazione della prima attuazione
delle disposizioni regolamentari

1. Anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, procede, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad una valutazione sulle modalita' di attuazione delle disposizioni regolamentari, pure al fine di un'eventuale integrazione o modifica di queste ultime o delle linee guida ad esse allegate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 novembre 2012

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 114
 
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