Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 gennaio 2013
Individuazione dei meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo.


IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto
con
IL CAPO DIPARTIMENTO
per l'impresa e l'internazionalizzazione
del Ministero dello sviluppo economico

Visto l'art. 132, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Considerato che il predetto art. 132, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nel prevedere, tra l'altro, che nelle polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli l'assicurato puo' acconsentire all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, al fine di fruire di riduzioni significative rispetto alle tariffe stabilite dallo stesso articolo, demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione di tali meccanismi elettronici, denominati scatola nera o equivalenti, o di ulteriori dispositivi;
Visti altresi' i commi 1-bis ed 1-ter dell'art. 32 del citato decreto legge n. 1 del 2012, come convertito, che prevedono che con diversi provvedimenti siano stabilite le modalita' di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati registrati dai predetti meccanismi elettronici, nonche' definito lo standard tecnologico hardware e software utile a tali fini;
Ritenuto quindi di procedere alla individuazione dei piu' volte citati meccanismi elettronici, denominati scatola nera o equivalenti, o degli ulteriori dispositivi, in considerazione delle predette modalita' di impiego dei dati che saranno raccolti;
Vista la direttiva 72/245/CE del Consiglio del 20 giugno 1972 relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilita' elettromagnetica) dei veicoli a motore cosi' come modificata dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione del 17 luglio 1989, dalla direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995 e dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004;
Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Viste le norme ISO 9001:2008 in materia di qualita', nonche' le specifiche norme ISO/TS 16949:2009 in ambito di progettazione e sviluppo di prodotti per il settore "automotive";
Vista la norma CEI 79-56 in materia di requisiti funzionali e prove per sistemi di tipo "black box";
Espletata la comunicazione ai sensi della direttiva 98/34/CE che stabilisce una procedura d'informazione in materia di norme e regole tecniche;

Decreta:

Art. 1
Individuazione dei dispositivi e funzioni minime

Ai fini del presente decreto sono definiti meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo stesso, che:
a) consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocita' del veicolo;
b) consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
c) consentono la diagnostica da remoto dell'integrita' funzionale del dispositivo;
d) garantiscano l'incorruttibilita' del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.
 
Art. 2
Dotazione dei dispositivi

Affinche' le suddette funzioni possano efficacemente essere assolte dai meccanismi elettronici di cui al presente decreto, e' richiesto che all'interno dei suddetti dispositivi siano presenti:
a) un ricevitore elettronico GPS, compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
b) un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilita' termica;
c) un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM - UMTS;
d) un banco di Memoria flash e uno di memoria RAM per la memorizzazione dei dati raccolti nell'intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
e) un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
f) una batteria ricaricabile.
 
Art. 3
Entrata in vigore

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto e' subordinata alla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1-ter dell'art. 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' del Regolamento ISVAP di cui al comma 1-bis del gia' citato art. 32, secondo le modalita' ivi previste.
Roma, 25 gennaio 2013

Il capo dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Fumero

Il capo dipartimento
per l'impresa e l'internalizzazione del Ministero dello sviluppo economico
Tripoli
 
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