Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 novembre 2012, n. 254
Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 8;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, che sancisce l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno 10 anni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 1, che, al comma 4, prevede «l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo», aventi carattere sperimentale;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la circolare ministeriale 18 aprile 2012, n. 31, con la quale sono stati fissati i criteri per la revisione delle Indicazioni nazionali da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Considerati gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo le indicazioni fornite con circolare ministeriale 4 novembre 2011, n. 101;
Considerati gli esiti della consultazione rivolta alle scuole del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione, disposta con circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, sulla base della bozza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, resa pubblica il 30 maggio 2012;
Considerati gli esiti delle iniziative di informazione e ascolto a supporto della consultazione, realizzate su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni fornite con circolare ministeriale 24 maggio 2012, n. 46;
Considerati altresi' i contributi di soggetti qualificati, richiesti ai sensi della citata circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, e pervenuti nelle forme previste dalla stessa;
Preso atto dei lavori svolti dal nucleo redazionale costituito con decreto direttoriale del 28 marzo 2012, prot. n. 1948, integrato con decreto direttoriale dell'11 maggio 2012, prot. n. 2849, e incaricato della revisione delle nuove Indicazioni nazionali in base ai criteri definiti dalla circolare ministeriale del 18 aprile 2012, n. 31 con il contributo di consulenti esperti;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2012, con particolare riferimento alla richiesta di riformulazione dell'articolo 3;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 10095 del 7 novembre 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le Indicazioni nazionali, allegate al presente decreto, sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le successive Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007.
2. A partire dall'anno scolastico 2012-2013, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualita', le Indicazioni nazionali contenute nel documento allegato, che e' parte integrante del presente decreto.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2012-2013 i collegi docenti utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e coerenti con il piano dell'offerta formativa adottato, le esperienze maturate nell'ambito del contesto scolastico, le esigenze del territorio e le condizioni di fattibilita' in cui la singola scuola opera.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133):
«Art. 1 (Previsioni generali). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'art.
1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di
istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso
modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad
introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di
assicurare migliori opportunita' di apprendimento e di
crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
3. In sede di prima attuazione del presente
regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010,
si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati
A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli
assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli
obiettivi previsti dal presente regolamento.
4. Nel corso del triennio scolastico
2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle
Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi
mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' effettuata, sulla base
degli esiti di apposito monitoraggio sulle attivita' poste
in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato
all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI).».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-3. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4-4ter. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della
liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)
e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art.
13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato
al personale docente con adeguata anzianita' di servizio,
in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro
della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi
generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e
indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attivita' costituenti la quota
nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei
curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
della quota obbligatoria riservata alle istituzioni
scolastiche;
e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attivita' della quota
nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli
alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti
formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi
formativi finalizzati all'educazione permanente degli
adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato
di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza
unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano
dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i
propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
quota definita a livello nazionale con la quota loro
riservata che comprende le discipline e le attivita' da
esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del
curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il
carattere unitario del sistema di istruzione ed e'
valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel
rispetto delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo
e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle
diverse esigenze formative degli alunni concretamente
rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni di
continuita' e di orientamento, delle esigenze e delle
attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte
possibilita' di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica,
definito anche attraverso una integrazione tra sistemi
formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti
locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, puo' essere
personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la
variazione di scelte gia' effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto
alla conclusione del corso di studi prescelto.».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
- Si riporta il testo dei commi 605, lettera f) e 622,
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a)-e) (Omissis);
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli
attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio.».
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
"Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter. Le procedure per l'accesso alle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
"Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, si veda la
nota al titolo.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
agosto 2009, n. 191.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2010 (Approvazione dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento
dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2010, n. 105.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31
luglio 2007 (Indicazioni per la scuola d'infanzia e del
primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre
2007, n. 228.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia
di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
agosto 2007, n. 202.
- Si riporta il testo della circolare del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 18
aprile 2012, n. 31 (Revisione delle Indicazioni nazionali
per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di
istruzione):
«Come e' noto l'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, prevede l'eventuale
revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione "sulla
base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attivita'
poste in essere dalle istituzioni scolastiche durante il
triennio 2009/2010 - 2011/2012".
La stessa norma prevede inoltre un periodo non
superiore a tre anni scolastici durante il quale le scuole
applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A,
B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
"come aggiornate" dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo di cui al decreto ministeriale del 31 luglio
2007.
Con circolare ministeriale n. 101 del 4 novembre 2011,
la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha
avviato il monitoraggio previsto dalla legge con la
collaborazione tecnico-scientifica dell'ANSAS. A tale
rilevazione ha partecipato la stragrande maggioranza degli
istituti scolastici statali e paritari e i suoi esiti sono
in corso di pubblicazione.
I risultati del monitoraggio, e i numerosi contributi
che sono emersi dalle attivita' di ricerca e documentazione
sviluppate sul territorio direttamente dalle scuole anche
con il sostegno degli uffici scolastici regionali, inducono
questa Amministrazione ad assumere le seguenti
determinazioni:
a) procedere alla revisione delle Indicazioni nazionali
per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di
istruzione per pervenire, entro il termine del 31 agosto
2012, ad un testo definitivo;
b) assumere il documento "Indicazioni per il curricolo"
di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007 come base per
un lavoro di revisione e consolidamento;
c) imperniare il processo di revisione su un intenso,
anche se necessariamente breve, processo di consultazione
delle scuole.
Sulla base di tali determinazioni si intendono
esplicitare i criteri e le modalita' di lavoro che verranno
adottati per predisporre il testo delle Indicazioni
nazionali entro la scadenza su indicata.
Criteri di revisione delle Indicazioni nazionali
Il nuovo documento non sara' rielaborato ex novo ma
dovra' essere il frutto della revisione del testo allegato
al decreto ministeriale 31 luglio 2007 e a suo tempo
consegnato a tutte le istituzioni scolastiche.
Le eventuali criticita' che siano emerse nel triennio
di adozione sperimentale, andranno affrontate consultando
esperti dei diversi settori.
La definizione dei profili di competenze dovra' essere
chiara e priva di ambiguita', anche al fine di consentire
una coerente definizione del modello nazionale di
certificazione delle competenze previsto dall'art. 8, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, anch'esso in via di emanazione.
Il testo dovra' richiamare, nelle forme piu' opportune,
le competenze sociali e civiche inerenti l'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione introdotto dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169.
Il testo dovra' tener conto del ruolo sempre piu'
rilevante delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
La struttura e la forma linguistica del testo andranno
curati con particolare attenzione affinche' lo stesso sia
leggibile e comprensibile anche da parte di cittadini non
esperti del settore scolastico.
Modalita' di lavoro
Il processo di revisione delle Indicazioni e di
consultazione delle scuole seguira' le seguenti fasi.
Fase 1. Restituzione alle scuole degli esiti del
monitoraggio svolto secondo le indicazioni date con
circolare ministeriale n. 101/2011.
Fase 2. Predisposizione di una prima bozza del
documento sulla base degli esiti del monitoraggio, della
consultazione diretta delle scuole e dei contributi degli
esperti. Si terra' conto, inoltre, delle memorie inviate
dalle societa' scientifiche, dalle associazioni
disciplinari e professionali e dalle organizzazioni
sindacali gia' audite in occasione della elaborazione delle
Indicazioni nazionali del 2007.
Fase 3. Consultazione telematica delle scuole sui nodi
principali della bozza del nuovo testo.
Fase 4. Il testo definitivo, integrato con le modifiche
suggerite dalla consultazione, dopo un'ultima revisione
linguistica e grafica, verra' adottato mediante regolamento
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998,
n. 400.
Il capo dipartimento per l'istruzione, valutera' tempi
e modalita' per l'organizzazione di incontri di carattere
nazionale o regionale per raccogliere le esperienze piu'
significative che sono state realizzate negli ultimi tre
anni scolastici e per acquisire utili suggerimenti non solo
sui contenuti specifici del documento nazionale ma anche
sugli strumenti, normativi ed organizzativi, che potranno
favorire l'autonoma progettazione curriculare delle
istituzioni scolastiche.».
- Il testo della raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 30 dicembre 2006.
- Si riporta il testo della circolare del Dipartimento
per l'istruzione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 4 novembre 2011, n.
101 (Indicazioni per le scuole dell'infanzia e del primo
ciclo - Monitoraggio):
«Come e' noto, il regolamento di "Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, ha disposto che per un periodo non superiore a
tre anni scolastici decorrenti dal 2009-2010 siano
applicate le Indicazioni nazionali, di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - emanate dal Ministro
Moratti - come aggiornate dalle Indicazioni per il
curricolo, di cui al decreto ministeriale in data 31 luglio
2007 - emanate dal Ministro Fioroni.
Con successivo atto di indirizzo del Ministro
dell'istruzione, in data 8 settembre 2009, sono stati
individuati i criteri generali necessari ad armonizzare
agli obiettivi previsti dal regolamento gli assetti
pedagogici, didattici ed organizzativi di quelle
Indicazioni; obiettivi che, introdotti dall'art. 64 della
legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 4 della legge 30
ottobre 2008, n. 169, hanno innovato notevolmente i settori
scolastici del primo ciclo e dell'infanzia.
Conseguentemente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione, avvalendosi delle opportunita' offerte
dall'autonomia scolastica, sono state impegnate a svolgere
attivita' funzionali al conseguimento degli obiettivi delle
innovazioni introdotte, mediante l'applicazione, autonoma e
responsabile, delle suddette Indicazioni.
In vista della eventuale revisione delle Indicazioni
per una loro definitiva strutturazione, da valere per tutte
le scuole statali e paritarie, il citato regolamento n.
89/2009 ha previsto che sulle attivita' svolte in proposito
dalle scuole sia effettuato un apposito monitoraggio,
affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI).
La scrivente Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici ha affidato all'ANSAS il compito di predisporre
uno specifico questionario per tale monitoraggio, fornendo
opportuni criteri per la sua definizione e validandone la
stesura finale.
Il questionario costituisce una opportunita' per
dirigenti scolastici e docenti per mettere in evidenza le
potenzialita' dell'innovazione, le eventuali criticita'
connesse, nonche' le esperienze per sostenere efficacemente
i processi di cambiamento e di qualificazione dell'offerta
formativa.
Con il monitoraggio, dunque, si intende raccogliere gli
esiti delle esperienze condotte e della relativa
valutazione.
Poiche' le risultanze del questionario serviranno a
sostenere l'eventuale revisione delle Indicazioni, e' di
tutta evidenza che l'ampio concorso delle scuole alla sua
compilazione potra' contribuire a tale rilevante
operazione. In ugual modo tali risultanze saranno tanto
piu' probanti in quanto frutto di approfondimenti da parte
di tutto il personale scolastico coinvolto e di valutazione
il piu' possibile condivisa.
Oltre al questionario, questa Direzione generale ha
allo studio ulteriori iniziative-focus per raccogliere
dalle scuole significative esperienze sull'applicazione
delle Indicazioni, al fine di disporre di una qualificata
base di riferimento per l'eventuale revisione.
Indicazioni tecniche
Il questionario e' visibile sul sito dell'Ansas
(http://www.indire.it/indicazioni/ monitoraggio) dove va
compilato esclusivamente on line.
Per accedere alla compilazione del formulario le scuole
devono utilizzare come codice di accesso il codice
meccanografico del sistema informativo del Ministero e la
password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di
Puntoedu.
Le scuole che non sono in possesso della password
d'istituto possono richiederla via fax compilando il modulo
allegato alla presente oppure scaricabile online dal sito
sopra richiamato, inviandolo al n. 055 2380393. I codici
saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica della
scuola indicato nel fax.
Le istituzioni scolastiche, dopo l'accreditamento
secondo le modalita' sopra richiamate, potranno procedere
alla compilazione del questionario da restituire entro il
30 novembre prossimo.
Nel procedere alla compilazione del questionario
l'istituzione scolastica potra' prevedere modalita' aperte
e forme autonome di coinvolgimento del personale scolastico
interessato, in quanto non si ritiene opportuno vincolare
la compilazione a schemi o criteri predeterminati.
In considerazione del fatto che il questionario e'
strutturato in quattro parti, una di carattere generale e
le altre riferite a ciascuno dei tre settori scolastici
interessati (infanzia, primaria e secondaria di I grado),
e' possibile prevedere, a titolo esemplificativo, che il
dirigente, eventualmente insieme al proprio staff di
direzione, proceda alla compilazione degli aspetti
generali, lasciando ai docenti l'incarico di rispondere
alle domande sugli specifici aspetti del proprio settore,
eventualmente tramite il personale docente incaricato di
funzioni strumentali oppure mediante gruppi di lavoro o
commissioni specificamente predisposte.
Si consiglia di stampare copia del questionario,
scaricabile in formato pdf sul sito dell'ANSAS sopra
ricordato, per farne oggetto preliminare di conoscenza,
approfondimento e discussione prima della sua compilazione
formale.
Si confida nella piu' ampia collaborazione da parte dei
dirigenti scolastici e di tutti gli insegnanti.».
- Si riporta il testo della circolare del Dipartimento
per l'istruzione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 31 maggio 2012, n. 49
(Indicazioni nazionali per le scuole dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione. Trasmissione bozza e modalita'
per la consultazione delle scuole):
«Come disposto con la circolare ministeriale n. 31 del
18 aprile 2012, il processo di revisione delle Indicazioni
nazionali e' stato avviato, anche sulla base del
monitoraggio effettuato ai sensi della circolare n.
101/2011, nel rispetto delle seguenti determinazioni:
a) procedere alla revisione delle Indicazioni nazionali
per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di
istruzione per pervenire, entro il termine del 31 agosto
2012, ad un testo definitivo;
b) assumere il documento "Indicazioni per il curricolo"
di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007 come base per
un lavoro di revisione e consolidamento;
c) imperniare il processo di revisione su un intenso,
anche se necessariamente breve, processo di consultazione
delle scuole.
Per consentire a tutte le istituzioni scolastiche di
partecipare alla consultazione, entro tempi compatibili con
i vincoli posti dalla legge, un nucleo redazionale ha
proceduto alla elaborazione di una prima bozza di testo da
sottoporre a consultazione in vista della successiva
redazione definitiva.
Trattandosi di una consultazione pubblica, sia pure
riservata ai docenti e ai dirigenti scolastici, e volendo
garantire una effettiva e concreta utilita' dell'intero
processo di partecipazione, si ritiene utile puntualizzare
i seguenti aspetti procedurali:
la bozza che si rende pubblica e' stata predisposta,
con il contributo di esperti disciplinari, seguendo i
criteri indicati nella stessa circolare ministeriale n.
31/2012. Si tratta, dunque, di una revisione delle
Indicazioni per il curricolo emanate nel 2007 e non di un
documento elaborato ex novo;
in particolare, il documento sul quale si chiede il
parere e' articolato nelle seguenti parti:
1) profilo dello studente al termine del primo ciclo
(unica sezione non presente nel testo del 2007);
2) l'organizzazione del curricolo;
3) la scuola dell'infanzia;
4) la scuola del primo ciclo di istruzione;
alle scuole si chiede di esprimersi specificamente su
alcuni aspetti di merito e di fornire una valutazione utile
ai fini del completamento dell'opera di revisione;
l'editing linguistico dell'intero testo verra'
effettuato dopo la consultazione;
la consultazione avviene tramite un questionario a
risposte chiuse e sara' reso disponibile sul sito
dell'Ansas.
Si ribadisce che il testo della bozza non e' in alcun
modo un testo definitivo essendo prevista una seconda
sistemazione finale sulla base dei risultati della
consultazione e di altri contributi di soggetti
qualificati.
Data la rilevanza didattica della consultazione, si
ritiene opportuno che le modalita' di compilazione adottate
siano condivise dai docenti nei modi e nelle forme che ogni
scuola riterra' piu' opportune.
Ulteriori, brevi osservazioni da parte di docenti e
soggetti interessati potranno essere inviate all'indirizzo:
indicazioninazionali2012@istruzione.it.
Indicazioni tecniche
La bozza del testo delle Indicazioni (in formato pdf)
e' disponibile sul sito di questo Ministero
(www.istruzione.it) e sul sito dell'Ansas a partire dal 31
maggio 2012.
Il questionario e' visibile dal 1° giugno 2012 sul sito
dell'Ansas insieme alla bozza delle Indicazioni in formato
pdf all'indirizzo (http://www.indire.it/indicazioni/
consultazione2012) e andra' compilato esclusivamente
online. Per accedere alla compilazione del formulario le
scuole devono utilizzare gli stessi codici di accesso
utilizzati per il monitoraggio ex circolare ministeriale n.
101/2011.
Le scuole che non avessero ancora ottenuto tali codici
possono richiederli via fax compilando il modulo allegato
alla presente oppure scaricabile online dal sito sopra
richiamato, inviandolo al n. 055 2380393. I codici saranno
inviati all'indirizzo di posta elettronica della scuola
indicato nel fax.
Le istituzioni scolastiche, dopo l'accreditamento e
secondo le modalita' sopra richiamate, potranno procedere
alla compilazione entro il 30 giugno 2012.
Si consiglia di stampare copia del questionario,
scaricabile in formato pdf sul sito dell'ANSAS sopra
ricordato, per farne oggetto preliminare di conoscenza,
approfondimento e discussione prima della sua compilazione
formale.
Si confida nella consueta collaborazione da parte dei
dirigenti scolastici e degli insegnanti.».
- Si riporta il testo della circolare del Dipartimento
per l'istruzione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2012, n. 46
(Iniziative a supporto della consultazione sulla revisione
delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e
il primo ciclo di istruzione):
«In relazione a quanto previsto dalla circolare
ministeriale n. 31 del 18 aprile 2012, con la quale e'
stato avviato il processo di revisione delle Indicazioni
nazionali per la scuola di base, si richiamano alcune
scadenze operative dell'itinerario delineate dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
favorire la partecipazione della scuola alle diverse fasi
di tale processo.
Nei prossimi giorni sara' resa pubblica una prima
"bozza" generale del testo delle Indicazioni, cosi' come
revisionato dagli esperti consultati dall'amministrazione,
anche sulla base degli esiti dell'azione di monitoraggio
effettuata nei mesi scorsi, ai sensi della circolare
ministeriale n. 101/2011.
Contestualmente sara' attivato un apposito spazio web
nel sito istituzionale ANSAS per consentire ad ogni scuola
di intervenire sull'ipotesi di revisione, che sara' attivo
fino al 20 giugno 2012.
In relazione a tale opportunita', le SS.LL. sono
invitate ad agevolare l'iniziativa, promuovendo eventuali
conferenze di servizio territoriali rivolte ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e da docenti
da essi individuati, per analizzare modalita', nodi
culturali, prospettive della consultazione.
Per dette iniziative e' possibile avvalersi della
collaborazione, anche in presenza, dei membri del nucleo
redazionale operante presso l'Amministrazione centrale (per
contatti dott. Maria Rosa Silvestro, tel. 06-58492235,
indicazioninazionali2012@istruzione.it) e comunque potranno
essere riattivati, a cura delle SS.LL., a livello regionale
gli appositi nuclei di lavoro impegnati a suo tempo per
l'implementazione delle Indicazioni /2007.
Ogni ufficio scolastico regionale presentera' anche le
eventuali iniziative da promuovere sul territorio per
accompagnare il percorso di revisione.
A titolo di esempio, si indicano:
a) seminari tematici gestiti in collaborazione con
scuole, reti di scuole, enti locali, associazioni,
universita';
b) focus group in alcune scuole (tra quelle a suo tempo
segnalate dalle SS.LL. per le azioni di monitoraggio);
c) elaborazione di memorie, proposte, segnalazioni a
cura di gruppi di consultazione costituiti ad hoc.
Gli esiti delle azioni di consultazione in presenza
dovranno essere inoltrati in forma di sintetico report,
entro il 20 giugno 2012, alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e potranno essere oggetto di
apposito incontro nazionale aperto a rappresentanze degli
uffici scolastici regionali, che sara' organizzato nei
giorni immediatamente successivi.
Ci si riserva di inviare a breve ulteriori istruzioni
circa le modalita' di realizzazione della consultazione
telematica.
Tenuto conto dei tempi ristretti in cui si dovranno
svolgere le operazioni richiamate dalla citata circolare
ministeriale n. 31/2012, ma anche della rilevanza culturale
e professionale delle stesse, si raccomanda una particolare
collaborazione.».

Note all'art. 1:
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, recante definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n.
51, supplemento ordinario.
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione del 31 luglio 2007 recante Indicazioni per la
scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Indicazioni per il curricolo, si vedano le note alle
premesse.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Le discipline di insegnamento impartite nel primo ciclo di istruzione sono: italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» e' assicurato nei modi previsti dal decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L'insegnamento della Religione Cattolica e' disciplinato dagli accordi concordatari secondo quanto previsto nelle Indicazioni nazionali - Finalita' generali, allegate al presente decreto.
Note all'art. 2:
- Per il testo del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
e universita', convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2008, n. 169, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si vedano
le note al titolo.
 
Art. 3

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' costituito un «Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento» incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative di formazione e di ricerca per aumentare l'efficacia dell'insegnamento in coerenza con le finalita' e i traguardi previsti nelle presenti Indicazioni.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da non piu' di dodici componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra accademici ed esperti di comprovate professionalita', capacita' ed esperienza nel campo dell'innovazione didattica e della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. I componenti del Comitato rimangono in carica due anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma 1, e possono essere confermati per altri due bienni.
3. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso.
 
Art. 4

1. L'Amministrazione scolastica promuove azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio delle esperienze che consenta di raccogliere dati e osservazioni per il miglioramento dell'efficacia del sistema di istruzione e per successivi eventuali aggiornamenti delle Indicazioni stesse.
 
Art. 5

1. L'editoria scolastica adegua, a partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014-2015, i contenuti dei libri di testo destinati alle scuole del primo ciclo alle Indicazioni nazionali emanate con il presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 novembre 2012

Il Ministro: Profumo
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 202
 
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