Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 gennaio 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza inerente alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara (Ordinanza n. 45).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 novembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, n. 3974;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del Presidente della regione Toscana del 28 settembre 2012, del 21 dicembre 2012 e del 17 gennaio 2013;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Toscana e' individuata, a partire dal 1° dicembre 2012, quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' determinatosi in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011, come risultanti dal Piano degli interventi approvato dal Commissario delegato ivi compresi quelli finanziati dalla raccolta fondi tramite sms di cui alle convenzioni sottoscritte in data 21 dicembre 2011, nonche' quelli realizzati in emergenza dalle amministrazioni e completamente finanziati con le ulteriori disponibilita' finanziarie regionali derivanti dal gettito dell'imposta regione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398 per l'anno 2012.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data del 30 novembre 2012. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 4, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. Per quanto attiene al completamento degli interventi di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana stipula appositi accordi con le Amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti ivi indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo al trasferimento delle risorse residue indicate nell'allegato suddetto.
3. Per il completamento degli interventi di messa in sicurezza della scuola materna di Villafranca in Lunigiana, di riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla e di realizzazione di tre ponti sul fiume Magra e sui torrenti Marigiola e Teglia, di cui all'allegato 3 della nota del Presidente della regione Toscana del 21 dicembre 2012, e' autorizzata la deroga, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 48, commi 1 e 2, 66, commi 7 e 8, 84, 86, comma 2, e 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, nonche' alle disposizioni regolamentari strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme.
4. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale.
5. Il predetto Dirigente, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione Toscana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974/2011, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2014 e con le restanti risorse che saranno trasferite dal Dipartimento della protezione civile a fronte delle convenzioni di cui al comma 1. Sulla predetta contabilita' speciale sono riversate le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale di cui al comma 1 e finalizzate agli interventi di cui al comma 2.
7. Il predetto Dirigente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
9. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative allo stesso Piano, giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Toscana o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 9 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
11. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
12. Il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2013

Il Capo del dipartimento
Gabrielli
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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