Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2013 (vai al sommario) |
REGIONE ABRUZZO |
COMUNICATO |
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 70 «Determinazione aliquote addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta Regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012». |
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(Omissis);
Art. 1.
Addizionale regionale Irpef
1. Limitatamente all'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito: a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,27 punti percentuali; b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,39 punti percentuali; c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.
Art. 2.
Imposta regionale sulle attivita' produttive
1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) applicando: a) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, la maggiorazione di 0,70 punti percentuali; b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 446/1997, la maggiorazione di 0,92 punti percentuali. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 la riduzione di 0,22 punti percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, con la maggiorazione di 0,70 punti percentuali: a) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)», come modificata dall'art. 84, comma 5, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)»; b) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)»; c) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»; d) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).
Art. 3.
Irap settore agricolo
1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' stabilita nella misura del 1.9%. (Omissis);
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. (Omissis);
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