Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 novembre 2012
Definizione del periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che con distinti regolamenti del Ministro della sanita', da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, concernente «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, dispone che con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012 (Rep.Atti n. 204/CSR), sulla definizione dei tempi minimi di validita' dell'attestato di esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Considerato che, con il richiamato Accordo, per l'individuazione del periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione, e' stato convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilita' di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie «Internazional Classification of Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»;
Tenuto conto che con il richiamato Accordo e' stato convenuto, altresi', di differenziare il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;

Decreta:

Art. 1

1. All'Allegato l del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e' indicato il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, per le malattie e alle condizioni individuate dal decreto medesimo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fissare periodi di validita' dell'attestato piu' lunghi di quelli indicati nel medesimo Allegato 1.
3. In occasione del rinnovo degli attestati gia' in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validita' non inferiore a quella fissata dal presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano la procedura per acquisire le informazioni relative all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la durata di validita' dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli archivi.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte di conti il 10 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 1, foglio n. 94
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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