Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 gennaio 2013
Disciplina delle nuove modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali assegnati in attuazione dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, il comma 3-quater dell'art. 13 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;
Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-quater alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
Visti i decreti ministeriali 25 febbraio 2010, 29 aprile 2010, 9 giugno 2010, 28 ottobre 2010, 10 febbraio 2011 e 16 maggio 2011 attuativi delle risoluzioni parlamentari delle Commissioni bilancio di Camera e Senato con i quali sono stati attribuiti i contributi statali per gli importi, gli interventi e a favore degli enti individuati negli elenchi allegati agli stessi decreti;
Visto l'art. 8, comma 25, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2012, n. 52 che ha introdotto il comma 3-quinquies dell'art. 13 sopra citato;
Visto il comma 3-quinquies del sopracitato art. 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici Territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma»;
Ritenuta la necessita' di definire, in base a quanto previsto dal comma 3-quinquies sopra citato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le modalita' di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi assegnati a valere sul Fondo per l'ambiente, di cui all'art. 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

1. I soggetti destinatari dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono tenuti a redigere un'apposita certificazione dalla quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite e il rispetto del vincolo di destinazione.
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Per i soggetti di diritto pubblico la certificazione di cui all'art. 1, da redigersi utilizzando l'allegato Modello A, che fa parte integrante del presente decreto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e asseverata dall'organo preposto al riscontro amministrativo contabile.
2. Il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' sostituito dalla certificazione redatta ai sensi del comma 1.
 
Art. 3

1. Per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 2 la certificazione di cui all'art. 1, da redigersi utilizzando l'allegato Modello B, che fa parte integrante del presente decreto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal responsabile addetto alla gestione di cassa o di tesoreria ove esistente; al Modello B deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente, in corso di validita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nonche' la documentazione comprovante il potere di rappresentanza.
2. La certificazione di cui all'art. 1 deve essere corredata, nel caso di interventi finanziati per la realizzazione di opere o per l'acquisto di beni e servizi, dal verbale di collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione dell'intervento finanziato, sottoscritti dal responsabile tecnico che ha eseguito la prestazione.
 
Art. 4

1. La certificazione redatta con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 deve essere trasmessa, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto pagamento delle somme dovute a conclusione dell'intervento complessivamente finanziato, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, che ne da comunicazione alla corrispondente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per il relativo controllo.
2. Al fine di consentire il rispetto del termine di cui al precedente comma, i soggetti destinatari dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono tenuti a comunicare alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo la data del completo pagamento dell'intervento finanziato.
3. Per i soggetti che hanno gia' presentato la relazione conclusiva e la certificazione previste dai decreti ministeriali 25 febbraio 2010, 9 giugno 2010, 28 ottobre 2010, 10 febbraio 2011 e 16 maggio 2011, ovvero che hanno gia' concluso gli interventi finanziati ed erogate le relative somme senza presentare la predetta documentazione, il termine di 60 giorni di cui al comma 1 per la trasmissione della certificazione ivi prevista decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
4. La documentazione contabile inerente i lavori realizzati non dovra' essere trasmessa in allegato alla certificazione di cui agli articoli 2 e 3 ma dovra' essere conservata presso la sede dell'ente, per un periodo non inferiore a dieci anni, per essere esibita qualora venga richiesta dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
 
Art. 5

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a. qualora l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
b. qualora le somme erogate non siano state oggetto di certificazione;
c. qualora i soggetti beneficiari utilizzino, anche parzialmente, i contributi assegnati per finanziare interventi diversi da quelli puntualmente individuati dalle commissioni parlamentari competenti.
 
Art. 6

1. Qualora i costi sostenuti complessivamente per la realizzazione dell'intervento finanziato risultino inferiori all'importo erogato, la differenza, rappresentante economia a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 - Capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (Codice IBAN: 19R0100003245348010236806).
2. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalita' previste al comma 1, sono altresi' obbligati i beneficiari che, successivamente all'erogazione del contributo, si trovino nell'impossibilita' di realizzare, per qualunque motivo, gli interventi finanziati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 gennaio 2013

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
 
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