Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2013 (vai al sommario)
IULM - LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 30 gennaio 2013
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle Universita' non statali legalmente riconosciute;
Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n.573, Conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 13 settembre 1996, n.475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
Visto lo Statuto di Autonomia della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico in data 29 ottobre 2012 e dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita' in data 20 novembre 2012;
Vista la nota rettorale prot. n. 4056/GP/gm in data 20 novembre 2012 con la quale sono state trasmesse al MIUR le proposte di modifica di Statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 co. 9 della legge 168/1989 e all'art. 2 della legge 240/2010;
Vista la nota ministeriale Prot. n. 686 del 16 gennaio 2013, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sulla proposta di modifica di Statuto;
Viste le successive deliberazioni assunte dal Senato Accademico in data 22 gennaio 2013 e dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2013 con le quali sono state recepite le osservazioni formulate dal MIUR, trattandosi di semplice richiamo normativo

Decreta:

Lo Statuto di Autonomia della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che e' parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Milano, 30 gennaio 2013

Il rettore: Puglisi
 
Allegato

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITA'
DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Denominazione e finalita'

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, con sede a Milano (Lombardia) e Feltre (Veneto), e' finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attivita' e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.
2. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' una comunita' universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM.
3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignita' secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.
4. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:
a) laurea (L)
b) laurea magistrale (LM);
c) dottorato di ricerca (DR);
d) diploma di specializzazione (DS);
e) master universitario I livello (MU I);
f) master universitario II livello (MU II).
Puo' inoltre organizzare
a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
b) master;
c) altre attivita' di formazione superiore.
5. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' costituire o aderire a organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalita' con le finalita' istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2.
Personalita' giuridica e fonti normative

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' dotata di personalita' giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
2. L'attivita' della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le universita' libere - e' disciplinata secondo il presente Statuto e dai seguenti regolamenti:
a) regolamento didattico di ateneo;
b) regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo;
c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Universita' o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.
Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, promossa e fondata dalla "Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori" di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa.
2. Le fonti di finanziamento della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprieta' nonche' da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei Garanti complessivamente con non piu' di due componenti.

Art. 4.
Liberta' di insegnamento

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, liberta' di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione Europea.

Art. 5.
Diritto allo studio

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.
2. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo.
3. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attivita' culturali e ricreative.
4. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.
Attivita' culturali, sportive e ricreative

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le Associazioni operanti in tali ambiti.

Titolo II
AUTORITA' ACCADEMICHE
Capo I
Generalita'
Art. 7.
Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Senato Accademico
c) il Rettore
d) il Consiglio dei Garanti
2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Universita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II
Il Consiglio di Amministrazione
Art. 8.
Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM.
2. Esso e' costituito:
a) dal Rettore;
b) dal Pro-Rettore Vicario;
c) da un Preside di Facolta', designato dal Senato Accademico tra i Presidi di Facolta' membri del Senato stesso;
d) da cinque rappresentanti dell'ente fondatore "Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori", tra i quali almeno tre non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far comunque parte dei ruoli universitari;
e) da un rappresentante della carriera diplomatica del Ministero degli Affari Esteri;
f) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.
3. La mancanza di una o piu' delle sue componenti non inficia la regolarita' delle sedute.
4. Il Rettore e' ex-officio Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore Amministrativo assiste ai lavori del Consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione.

Art. 9.
Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti, previo parere vincolante del Consiglio dei Garanti e provvede all'amministrazione dell'Universita' deliberando sul Budget Annuale, sul Bilancio consuntivo di ciascun esercizio e su ogni altra competenza definita e disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare;
b) elegge il Rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16;
c) puo' conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;
d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Direttore Amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati e puo' procedere alla nomina del Direttore Esecutivo scelto tra manager italiani e stranieri;
e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;
f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Universita' per quanto attiene all'attivita' didattica e di ricerca, su proposta del Senato Accademico;
g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica;
h) delibera sulle modifiche di Statuto anche su proposta del Senato Accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;
i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente Statuto, su proposta del Senato Accademico;
j) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'istituzione di nuove Facolta', corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attivita' didattica superiore;
k) delibera, sentito il Senato Accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni Facolta', Corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore;
l) formula al Rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione;
m) delibera in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

Art. 10.
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.
2. Esso:
a) elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Rettore, i Presidi di Facolta' e il rappresentante degli studenti. Puo' eleggere altresi', sempre a maggioranza assoluta, un Presidente onorario;
b) nelle materie diverse dalla nomina del Presidente, del Direttore Esecutivo e del Direttore Amministrativo delibera a maggioranza dei votanti. A parita' di voti prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;
c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente o il Rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purche' con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;
d) puo' nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;
e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente Statuto, puo' adottare un Regolamento interno.

Art. 11.
Indennita'

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformita' con la normativa vigente, la misura delle indennita' dovute:
a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) al Rettore e ai Pro-Rettori;
c) ai Presidi di Facolta' ed, eventualmente, ai Vice Presidi;
d) ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti non di diritto del Consiglio dei Garanti;
ed inoltre:
e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 12.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) ha la legale rappresentanza della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM;
b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;
c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del Presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al Rettore, Vice Presidente Vicario del Consiglio d'Amministrazione.

Capo III
Il Senato Accademico
Art. 13.
Composizione

1. Il Senato Accademico e' l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attivita' di didattica e di ricerca della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM.
2. Esso e' costituito:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dal Pro-Rettore Vicario;
c) dai Presidi di Facolta';
d) dai Rettori emeriti, qualora nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti;
e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.
Il Direttore Amministrativo assiste ai lavori e funge da Segretario.

Art. 14.
Attribuzioni

1. Il Senato Accademico:
a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne verifica l'attuazione;
b) propone al Consiglio di Amministrazione una terna di professori per la designazione del Rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16;
c) elegge i Presidi delle Facolta' secondo le modalita' di cui al successivo art. 29;
d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di Amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni Facolta';
e) provvede all'attribuzione per ogni Facolta', sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di Amministrazione, di posti di professore di ruolo di I e II fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato;
f) ratifica le deliberazioni dei Consigli di Facolta', circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica;
g) formula il parere, sentito il Consiglio di Facolta', sul numero programmato per ogni corso di studio;
h) propone al Consiglio di Amministrazione in materia di ordinamenti didattici modifiche di Statuto e da' parere su proposte avanzate da questo, propone il Regolamento Didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto;
i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;
j) delibera sulle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, secondo le modalita' previste dai regolamenti relativi alla ricerca e agli Istituti;
k) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del Codice Etico che non rientrano nella competenza del Collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del Rettore. L'inosservanza di norme contenute nel Codice Etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravita' dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per comportamenti lesivi del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo, comprese condotte volte a favorire o ad arrecare benefici, diretti o indiretti al coniuge, parenti e affini fino al quarto grado compreso con membri della comunita' universitaria;
l) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;
m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attivita' post-lauream;
n) valuta la fattibilita' delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;
o) formula al Rettore il parere sulla nomina del Nucleo di Valutazione.
2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del Rettore.

Capo IV
Il Rettore
Art. 15.
Compiti e attribuzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta la comunita' universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.
2. Il Rettore dura in carica cinque anni e puo' essere confermato.
3) Il Rettore:
a) convoca e presiede le adunanze del Senato Accademico e del Consiglio dei Garanti e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica e scientifica; in particolare puo' avvalersi di una apposita Commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruita' tra le risorse destinate per il personale e i-bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;
c) vigila sul funzionamento dell'Universita';
d) nomina con suo decreto i Presidi delle Facolta' eletti dal Senato Accademico, secondo le modalita' di cui al successivo art. 29;
e) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente;
f) emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonche' i decreti e gli atti di sua competenza;
g) nomina il Nucleo di Valutazione, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione, indicandone il Presidente;
h) adotta, in caso di necessita' e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;
i) nomina il Pro-Rettore Vicario tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno. Puo' nominare anche altri Pro-Rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;
j) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate;
k) esercita, sentito il Direttore Esecutivo, la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo;
l) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;
m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 16.
Elezione del Rettore

1. Il Rettore e' eletto dal Consiglio di Amministrazione:
a) tra i professori di ruolo di I fascia dell'Universita' su una terna di nomi proposta dal Senato Accademico, che comprende il Rettore uscente. Qualora il Senato Accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione procede alla designazione scegliendo il Rettore fra tutti gli aventi diritto;
b) in casi eccezionali, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e previo parere favorevole della maggioranza qualificata del Senato Accademico, tra personalita' della cultura a condizione che siano professori universitari di I fascia in quiescenza.
2. Il Rettore eletto e' nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
3. Al Rettore che ha svolto almeno tre mandati consecutivi, alla conclusione della sua attivita' rettorale, viene conferito il titolo di Rettore emerito.

Capo V
Il Consiglio dei Garanti
Art. 17.
Composizione

1. Il Consiglio dei Garanti, organo di vigilanza e indirizzo, e' costituito dai seguenti membri di diritto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) da un rappresentante designato dall'Ente fondatore, "Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori";
c) da un rappresentante designato dalla Camera di Commercio di Milano.
E' composto inoltre da un massimo di due membri cooptati dallo stesso Consiglio in rappresentanza di eventuali finanziatori privati o pubblici in rapporto alla consistenza e alla durata della partecipazione contributiva, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 18.
Attribuzioni

1. Il Consiglio dei Garanti ha il compito di:
a) monitorare le attivita' e verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo dell'Ateneo;
b) esprimere parere vincolante sul piano di sviluppo strategico dell'Ateneo;
c) esprimere pareri su eventuali interventi straordinari in materia di investimenti finanziari e attivita' connesse;
d) fornire pareri su quesiti posti dagli Organi Collegiali dell'Ateneo.
2. Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Rettore lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del Consiglio stesso.

Titolo III
ORGANI SUSSIDIARI
Capo I
Generalita'
Art. 19.
Organi sussidiari

1. Sono Organi sussidiari della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM:
a) il Nucleo di Valutazione;
b) il Collegio di Disciplina;
c) il Comitato per le Pari Opportunita'.

Capo II
Il Nucleo di Valutazione
Art. 20.
Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione interna e' nominato, ai sensi dell'art.1 della legge 19.10.99 n. 370, dal Rettore, con proprio decreto, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico. Il Nucleo e' composto da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno tre esterni all'ateneo stesso e dura in carica tre anni.

Capo III
Collegio di Disciplina
Art. 21.
Finalita'

1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori, dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per attivita' di didattica e di ricerca.
2. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Il procedimento disciplinare avanti al Collegio e' disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 22.
Composizione

1. Il Collegio di Disciplina e' composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 23.
Nomina

1. I componenti sono scelti dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale.
2. I componenti del Collegio di disciplina durano in carica due anni e sono rinnovabili.

Art. 24.
Criteri di ripartizione della competenza

1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari.
2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati.
3. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per attivita' di didattica e di ricerca.
4. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal professore ordinario piu' anziano nel ruolo.
5. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento, puo' sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Capo IV
Comitato per le Pari Opportunita'
Art. 25.
Finalita'

1. E' istituito il Comitato per le Pari Opportunita' al fine di valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e allo scopo di prevedere tutte le garanzie volte ad eliminare oltre che le discriminazioni legate al genere, anche ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere dall'eta', orientamento sessuale, religioso o politico, razza, origine etnica, disabilita' e lingua.

Art. 26.
Composizione e attribuzioni

1. La composizione del Comitato per le Pari Opportunita' e le attribuzioni ad esso riconosciute, sono disciplinate da apposito Regolamento.

Titolo IV
LE STRUTTURE E LORO ORGANI
Capo I
La Facolta'
Art. 27.
La Facolta'

1. La Facolta' organizza e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Art. 28.
Gli organi della Facolta'

1. Sono organi della Facolta':
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facolta'.

Art. 29.
Il Preside di Facolta'

1. Il Preside rappresenta la Facolta' ad ogni effetto ed e' responsabile della conduzione della stessa.
2. Il Preside e' eletto dal Senato Accademico tra i professori di I fascia, a tempo pieno, afferenti alla Facolta', sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Facolta', che comprende il Preside uscente, nella composizione di cui alle lettere a) e c) del successivo art. 30, comma 3.
3. Qualora il Consiglio di Facolta' non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il Senato Accademico procede alla designazione del Preside fra tutti gli aventi diritto.
4. Il Preside e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato.
5. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta';
c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Universita'.
6. Il Preside puo' nominare uno o piu' Vice Presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del Senato Accademico. I Vice Presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.

Art. 30.
Il Consiglio di Facolta'

1. Il Consiglio di Facolta' e' l'organo collegiale che organizza e coordina l'attivita' didattica della Facolta'.
2. Il Consiglio di Facolta':
a) propone al Senato Accademico una terna di professori di I fascia afferenti alla Facolta', contenente il Preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 29.
b) destina le risorse per la didattica deliberate dal Senato Accademico;
c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;
d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;
e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di I e di II fascia attribuiti dal Senato Accademico;
f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonche' altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;
g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla Facolta';
h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo.
3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia;
b) i professori aggregati, ad esclusione delle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;
c) tre rappresentanti dei ricercatori universitari, eletti tra i ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e i titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attivita' didattiche e di ricerca;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
e) tre rappresentanti degli studenti;
f) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la Facolta' per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.
g) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.
4. Il Regolamento elettorale determina le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette.
5. Il Consiglio di Facolta' puo' avvalersi di Commissioni istruttorie per specifici argomenti.
6. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facolta' deve avvenire, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.
7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di Facolta' delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti per attivita' di insegnamento di corsi ufficiali e' deliberato in Consiglio di Facolta' dai professori di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attivita' didattiche e di ricerca. I professori emeriti, i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la Facolta', il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo. I ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e i titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attivita' didattiche e di ricerca possono essere invitati dal Preside di Facolta' alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo, per le questioni attinenti la vita e lo sviluppo della Facolta'.
8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del Preside.

Capo II
Gli Istituti
Art. 31.
L'Istituto

1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM) e' la struttura che coordina l'attivita' scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di Facolta', allo svolgimento dell'attivita' didattica.
2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, coopera con il Direttore dell'Istituto nel:
a) promuovere e coordinare l'attivita' di ricerca e culturale;
b) organizzare e coordinare l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il Direttore;
b) il Consiglio d'Istituto.

Art. 32.
Il Direttore di Istituto

1. Il Direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 31 comma 2.
2. Il Direttore e' nominato con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio d'Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto puo' essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'Istituto puo' essere affidata a un professore di ruolo di altra Universita', titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il Direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e puo' essere rieletto.
3. Il Direttore puo' designare un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il Vice Direttore, nominato con Decreto Rettorale, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 33.
Il Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto espleta le competenze attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento degli Istituti e dal vigente ordinamento universitario.
2. Il Consiglio d'Istituto e' costituito:
a) dai professori di ruolo;
b) dai professori aggregati;
c) dai professori a contratto per corsi ufficiali;
d) dai ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dai titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attivita' didattiche e di ricerca afferenti all'Istituto.

Capo III
I centri di ricerca
Art. 34.
I Centri di ricerca

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' istituire Centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di ricerca di Istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attivita' delle altre strutture didattiche. Il Consiglio di Amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato Accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.
2. I Centri di ricerca sono istituiti o disattivati con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.
3. Sono organi del Centro:
a) il Comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Universita', responsabili delle sezioni, oltre al Direttore, nominati con Decreto del Rettore sentito il Senato Accademico;
b) il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.
4. Il Direttore e il Comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Titolo V
I SOGGETTI
Capo I
Il personale docente
Art. 35.
Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:
a) professori di prima fascia;
b) professori di seconda fascia.
2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 20 posti.
3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 40 posti.
4. Il regime di impegno dei professori puo' essere a tempo pieno o a tempo definito.
Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito.
I docenti sono tenuti a svolgere attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.
6. I professori della prima fascia che all'atto del collocamento a riposo hanno maturato almeno trenta anni effettivi di ruolo possono essere nominati professori emeriti, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, previa delibera del Senato Accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, restano incardinati nella Facolta' presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

Art. 36.
Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Universita' dello Stato.
2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S. ex INPDAP.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.
5. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' statali.

Art. 37.
Ricercatori universitari

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e' posto ad esaurimento.
2. Il regime di impegno dei ricercatori puo' essere a tempo pieno o a tempo definito.
Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito.
I ricercatori sono tenuti a svolgere attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.
4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' dello Stato.
5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S. ex INPDAP.
7 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.
8. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' statali.

Art. 38.
Professori aggregati

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti Organi Accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di Professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.
Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore fruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.
Il valersi del titolo di Professore aggregato e' consentito unicamente per finalita' connesse alla didattica e alla ricerca e, piu' in generale, per finalita' strettamente connesse agli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.
Essi non godono dell'elettorato attivo e passivo in ordine alla elezione dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facolta'.

Art. 39.
Ricercatori a tempo determinato

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'Universita', nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, previo espletamento di procedure pubbliche di selezione disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, che assicurino la pubblicita' degli atti, puo' stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonche' di ulteriori requisiti definiti dal citato regolamento interno di Ateneo.
2. I contratti possono avere le seguenti tipologie:
a) contratti junior di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte;
b) Contratti senior:
nei sei mesi che precedono la conclusione del contratto junior, eventualmente prorogato, il Senato Accademico accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale conferimento di un contratto di cui alla lettera b) dell'art 24, comma 3 della legge n. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile.
Tale tipologia di contratto puo' essere conferita a:
soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (junior) della durata di tre anni, eventualmente rinnovati per altri due;
soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge n. 230/2005.
3. I contratti di cui al comma 2 lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 2 lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore annue per il regime di tempo definito.
4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera b), e' facolta' dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e secondo modalita' disciplinate da apposito regolamento di Ateneo, l'attivita' di ricerca del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera e) della citata legge.
In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura e' data pubblicita' sul Portale dell'Ateneo.
5. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, versera' i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S. ex INPDAP.

Art. 40.
Docenti a contratto

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento di corsi integrativi, puo' stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell' art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale, non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento a docenti, a ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e a ricercatori a tempo determinato titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo o mediante affidamento a docenti e ricercatori universitari esterni all'Ateneo, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti esterni all'Universita', in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, professori e ricercatori universitari in quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell' art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Capo II

Il Direttore Esecutivo - Il Direttore Amministrativo - Il personale
dirigente e tecnico-amministrativo
Art. 41.
Il Direttore Esecutivo

1. Il Direttore Esecutivo, laddove nominato:
a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Universita' e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, in conformita' alle direttive e alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Rettore;
b) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalita' e con i limiti e procedure indicati nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo;
c) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.

Art. 42.
Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo, scelto all'interno o all'esterno del sistema dell'Alta Formazione tra personalita' in servizio o in quiescenza, di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, svolge le seguenti funzioni:
a) coopera con il Direttore Esecutivo nell'attivita' gestionale dell'Ateneo;
b) sovrintende all'attivita' amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i Presidi di Facolta';
c) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.

Art. 43.
Il personale dirigente e tecnico amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli Uffici e dei servizi cui e' preposto.
3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Universita' ai quali e' assegnato ed e' tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.
4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.
5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.
6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalita' di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM stipulato dal Consiglio di Amministrazione con le rappresentanze sindacali.
7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria.

Capo III
Gli studenti
Art. 44.
Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attivita' di formazione superiore.
2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione.
3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di I e II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.
5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste.
6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.

Capo IV
Altri soggetti
Art. 45.
Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attivita' di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master non universitari, limitatamente al loro periodo di permanenza e formazione, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
2. I soggetti che frequentano la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Titolo VI
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Art. 46.
Facolta' attivate

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' articolata in Facolta' che sono determinate dal Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alle esigenze organizzative e modulari dell'offerta formativa.
2. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con Decreto del Rettore.
3. Gli ordinamenti degli studi delle Facolta', dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, sono determinati dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 47.
Altre attivita' didattiche

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' organizzare e promuovere:
a) corsi di formazione post-lauream (Master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite Convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati;
b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Universita'. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purche' sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della Facolta';
c) corsi per studenti provenienti da Universita' straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;
d) corsi e attivita' di cui all'art.6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) corsi a distanza (Corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarita' le lezioni e le esercitazioni;
f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati;
g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo tutto l'arco della vita, operando anche attraverso strutture specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie, in modo autonomo o congiuntamente all'Ateneo.
2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 48.
Attivita' di tutorato

1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM istituisce con proprio Regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.
2. Il Regolamento per il tutorato e' approvato dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Facolta', e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

Titolo VII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 49.
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo di legittimita' degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalita' e le procedure indicate nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo. Il Consiglio d'Amministrazione puo' anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una Societa' specializzata.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti e' cosi' composto:
a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca con funzioni di Presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero
b) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti tra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Esso e' nominato dal Rettore con suo Decreto, sentito il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi, dura in carica un triennio ed e' rinnovabile.
Nei casi in cui, nel corso del mandato, si rendesse necessaria la sostituzione del Presidente, si procedera' a una nuova designazione dello stesso da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
Le nomine di tutti i componenti del Collegio, compreso il Presidente che subentri nel corso del mandato, scadono alla naturale scadenza dello stesso.
3. La carica di revisore contabile e' incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Universita'.
4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.

Titolo VIII
FONDAZIONI UNIVERSITARIE
Art. 50.
Fondazioni universitarie

1. Allo scopo di coadiuvare l'Universita' nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione continua e manageriale, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' avvalersi della Fondazione universitaria, avente personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua le attivita' e le risorse che possono essere conferite alla Fondazione, secondo il criterio di strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Universita'.

Titolo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 51.
Disposizioni riguardanti gli Organi di governo dell'Ateneo

1. La composizione attuale del Consiglio di Amministrazione rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 52.
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Rettore di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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