IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varieta' gia' iscritte al registro nazionale; Visto il decreto ministeriale n. 9876 del 30 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2010, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di pomodoro denominata «Baccus»; Vista la nota del 14 novembre 2012, con la quale il responsabile della conservazione in purezza della varieta' stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Baccus» a «Bacco»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali. Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che la stessa e' stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 6/2012; Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;
Decreta: Articolo unico
La denominazione della varieta' di pomodoro «Baccus», e' modificata come indicato nella tabella sotto riportata: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2013
Il direttore generale: Cacopardi Note all'articolo unico: Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |