Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 febbraio 2013
Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Piemonte nelle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011 e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011. (Ordinanza n. 48).


IL CAPO
del Dipartimento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il medesimo territorio della regione Piemonte nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011, n. 3980 dell'11 novembre 2011, nonche' n. 4005 del 23 febbraio 2012;
Vista la nota n. 58896 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della Regione Piemonte, Commissario delegato per l'emergenza in questione, la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario;
Viste le note della Regione Piemonte n. 12689 del 26 settembre 2012, n. 14320 del 12 novembre 2012, n. 6654 del 25 gennaio 2013;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota n. 230 dell'8 gennaio 2013;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Piemonte e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011 e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla Regione Piemonte, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
3. Il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3964 del 7 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per 35 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Piemonte ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
8. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
9. Il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 febbraio 2013

Il Capo del Dipartimento
Gabrielli
 
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