Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2013 (vai al sommario)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013
Deroga al limite del venti per cento all'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 15 febbraio 2013

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali e' stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonche' ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100,
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale lo stato emergenziale in rassegna e' stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, ai sensi del quale i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, e 16 ottobre 2012, con le quali si e' data attuazione al suddetto articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 12;
Ritenuta la necessita' di integrare le predette delibere, dando attuazione all'articolo 1, comma 4, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2013

Il Presidente: Monti
 
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