Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2013 (vai al sommario) |
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LEGGE 7 febbraio 2013, n. 14 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.
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| Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, desiderosi di permettere ai condannati di scontare la loro pena privativa della liberta' nel Paese di cui sono cittadini, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale,
Hanno concordato le seguenti disposizioni:
Titolo 1 PRINCIPI GENERALI Art. 1.
Ai fini del presente Accordo, l'espressione: 1) «Condanna», significa esclusivamente qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un illecito penale; 2) «sentenza», significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna; 3) «Stato di condanna», significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita; 4) «Stato di esecuzione», significa lo Stato in cui la persona puo' essere, o e' gia' stata trasferita; 5) «Persona condannata», significa ogni persona nei cui confronti e' stata pronunciata una decisione di condanna.
Art. 2.
1) La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana si impegnano a cooperare, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo, in materia di trasferimento delle persone condannate. 2) Una persona condannata nel territorio di uno Stato, puo', conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.
Art. 3.
1) La domanda di trasferimento puo' essere presentata: a) dallo Stato di condanna; b) dallo Stato di esecuzione. 2) La persona condannata puo' esprimere presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione desiderio di essere trasferita in virtu' del presente Accordo. 3) Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni richieste ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
Art. 4.
1) Il presente Accordo si applica alle seguenti condizioni: a) il fatto che motiva la domanda deve essere punito come reato dalla legislazione di ciascuno dei due Stati; b) la decisione giudiziaria di cui all'articolo 1 deve essere irrevocabile ed esecutiva conformemente alle rispettive legislazioni dei due Stati; c) la persona condannata detenuta deve avere la nazionalita' dello Stato in cui sara' trasferito; d) la persona condannata detenuta deve essere consenziente conformemente alle condizioni previste dall'articolo 8; e) la persona condannata detenuta deve avere ancora, al momento della domanda di trasferimento, almeno un anno di pena privativa della liberta' da scontare. In casi eccezionali i due Stati possono concordare un trasferimento quando la durata della pena ancora da scontare e' inferiore a quella di cui sopra; f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. Ogni Stato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, valuta se il trasferimento e' tale da portare pregiudizio alla sua sovranita', alla sua sicurezza, al suo ordine pubblico, ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o ad altri suoi interessi essenziali. 2) Lo Stato di condanna puo' chiedere che il trasferimento della persona condannata sia sottoposto ad altre condizioni. In questo caso, se accetta le condizioni, lo Stato di esecuzione, previo consenso della persona condannata, si impegna a rispettarle. I Ministri della giustizia degli Stati contraenti sono competenti ad accettare le suddette condizioni.
Art. 5.
1) Lo Stato di condanna informa l'altro Stato di ogni condanna pronunciata contro un cittadino di questo Stato che potrebbe dare luogo ad un trasferimento, in applicazione del presente Accordo. 2) Le autorita' competenti dello Stato di condanna informano ogni cittadino dell'altro Stato che e' oggetto di una condanna irrevocabile, della possibilita' che gli e' offerta di ottenere, alle condizioni della presente Accordo, il suo trasferimento per scontare la sua pena nel Paese del quale ha la nazionalita'. 3) La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento nonche' delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
Art. 6.
Il trasferimento della persona condannata e' rifiutato da uno dei due Stati Parte: 1) se la richiesta di trasferimento e' relativa ad una pena inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne e' stata inflitta una in questo Stato, e' stata eseguita o e' prescritta; 2) se la condanna e' stata pronunciata per un reato puramente militare.
Art. 7.
Il trasferimento della persona condannata puo' essere rifiutato da uno dei due Stati parte: 1) se le autorita' competenti dello Stato di esecuzione hanno deciso di non avviare un procedimento o di porre fine ai procedimenti che hanno avviato per gli stessi fatti; 2) se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento nello Stato di esecuzione; 3) se la persona condannata non ha corrisposto le somme, le multe, le spese giudiziarie, il risarcimento dei danni e le pene pecuniarie di ogni genere a suo carico; 4) se la persona condannata possiede anche la nazionalita' dello Stato di condanna. Lo status di cittadino si valuta alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna; 5) se il massimo della pena privativa della liberta' prevista dalla legge dello Stato di esecuzione e' fortemente inferiore alla pena privativa della liberta' inflitta nello Stato di condanna.
Art. 8.
1) La persona condannata deve prestare proprio consenso al trasferimento volontariamente e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche derivanti. Quando, a causa dell'eta' o dello stato fisico o mentale della persona condannata, uno dei due Stati lo ritiene necessario, il consenso viene prestato dal suo rappresentante. La procedura da seguire in materia e' disciplinata dal diritto dello Stato di condanna. 2) Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione, su sua richiesta, la possibilita' di verificare, tramite l'intermediario di un funzionario consolare, che il consenso al trasferimento sia stato prestato alle condizioni previste dal paragrafo precedente.
Art. 9.
1) La pena inflitta dallo Stato di condanna e' eseguita nello Stato di esecuzione per la parte che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non deve superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. 2) Quando la pena inflitta dallo Stato di condanna non e' prevista nello Stato di esecuzione quest'ultimo Stato sostituisce a questa pena un'altra pena. Tale pena corrisponde per quanto possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la decisione da eseguire. 3) La pena sostituita non puo' aggravare, per natura o durata, la pena privativa della liberta' inflitta dallo Stato di condanna.
Art. 10.
Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna, se questo lo richiede, del seguito dato all'esecuzione della condanna.
Art. 11.
Le modalita' di esecuzione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, che e' l'unico competente a prendere tutte le decisioni relative.
Art. 12.
Solamente lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su qualsiasi ricorso di revisione presentato avverso la condanna.
Art. 13.
1) Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena. 2) Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione mettono fine all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere esecutivo.
Art. 14.
Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo puo' essere nuovamente oggetto di procedimento, arrestato o detenuto nello Stato di esecuzione per il reato che ha comportato la pena inflitta dallo Stato di condanna, che ha dato luogo al trasferimento.
Art. 15.
1) La presa in carico della persona condannata dallo Stato di esecuzione ha per effetto la prosecuzione dell'esecuzione della pena esclusivamente in tale Stato. 2) Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se questa e' stata interamente scontata nello Stato di esecuzione.
Titolo 2 PROCEDURA Art. 16.
Ogni domanda di trasferimento e' formulata per iscritto. Contiene l'indicazione dell'identita' del condannato, del suo luogo di detenzione nello Stato di condanna e del suo luogo di residenza nello Stato di esecuzione. Vi e' allegata una dichiarazione da cui risulta il consenso al trasferimento del condannato o del suo rappresentante.
Art. 17.
1) Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione l'originale o copia autentica della decisione di condanna. Certifica il carattere esecutivo della decisione e precisa, per quanto possibile, le circostanze del reato, il tempo ed il luogo dove e' stato commesso nonche' la sua qualificazione giuridica. Trasmette ogni informazione necessaria sulla durata della detenzione provvisoria gia' subita e sulle riduzioni di pena gia' concesse, nonche' sulla personalita' del condannato e sulla sua condotta nello Stato di condanna prima e dopo la pronunzia della decisione di condanna. 2) Se uno dei due Stati ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare il presente Accordo, richiede le informazioni complementari necessarie.
Art. 18.
Le domande di trasferimento vengono trasmesse da Ministero della giustizia a Ministero della giustizia.
Art. 19.
Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esenti da qualsiasi formalita' di legalizzazione; sono muniti della firma e del sigillo dell'autorita' competente.
Art. 20.
1) Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavia delle spese sostenute esclusivamente su territorio dell'altro Stato. 2) Lo Stato che si fa carico delle spese di trasferimento fornisce la scorta. 3) Lo Stato di esecuzione non puo' in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si e' fatto carico per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.
Art. 21.
Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonche' qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.
Art. 22.
Il presente Accordo sara' applicabile all'esecuzione delle condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.
Titolo 3 DISPOSIZIONI FINALI Art. 23.
1) Ognuno degli Stati notifichera' per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Le notifiche che danno atto dell'esecuzione di tali procedure verranno scambiate al piu' presto possibile. 2) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica. Ognuno dei due Stati potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo trasmettendo all'altro, per via diplomatica, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale avviso. Fatto a Il Cairo, il 15 febbraio 2001 In triplice copia, nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo francese. In fede di che i rappresentanti dei due Stati debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
p. Il Governo della Repubblica italiana
p. Il Governo della Repubblica araba d'Egitto
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| CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES Le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la Republique Arabe d'Egypte, desireux de permettre aux condamnes de purger leur peine privative de liberte' dans le pays dont ils sont les nationaux, afin de faciliter leur reinsertion sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes: Titre 1 PRINCIPES GENERAUX Art. 1.
Aux fins du present Traite', l'expression: 1) «Condamnation» designe exclusivement toute peine ou mesure privative de liberte' prononcee par un juge en raison d'une infraction penale; 2) «jugement» designe une decision de justice prononçant une condamnation; 3) «Etat de condamnation» designe l'Etat ou' a ete' condamne' la personne qui peut être transferee ou l'a deja' ete'; 4) «Etat d'execution» designe l'Etat vers lequel le condamne' peut être transfere' ou l'a deja' ete'; 5) «Personne condamnee» designe toute personne a' l'encontre de laquelle une decision de justice prononçant une condamnation a ete' rendue.
Art. 2.
1) La Republique Arabe d'Egypte et la Republique Italienne s'engagent a' cooperer, dans les conditions prevues par le present Traite', en matiere de transferement des personnes condamnees. 2) Une personne condamnee sur le territoire d'un Etat peut, conformerment aux dispositions du present Traite', être transferee vers le territoire de l'autre Etat pour y subir la condamnation qui lui a ete' infligee par la decision de justice.
Art. 3.
1) La demande de transferement peut être presentee: a) soit par l'Etat de condamnation; b) soit par l'Etat d'execution. 2) Le condamne' peut exprimer, soit aupres de l'Etat de condamnation, soit aupres de l'Etat d'execution le souhait d'être transfere' en vertu de la presente Convention. 3) L'Etat de condamnation fournit a' l'Etat d'execution les informations requises aux fins de l'application de la presente Convention.
Art. 4.
1) La presente Convention s'applique dans les conditions suivantes: a) les faits qui motivent la demande doivent être sanctionnes comme infraction penale par la legislation de chacun des deux Etats; b) la decision judiciaire visee a' l'article 1 doit être irrevocable et executoire conformement aux legislations respectives des deux Etats; c) le condamne' detenu doit avoir la nationalite' de l'Etat vers lequel il sera transfere'; d) le condamne' detenu doit être consentant conformement aux conditions prevues a' l'article 8; e) le condamne' detenu doit avoir encore, au moment de la demande de transferement, au moins un an de peine privative de liberte' a' executer. Dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent convenir d'un transferement lorsque la duree de la peine restant a' subir est inferieure a' celle prevue ci-dessus; f) l'Etat de condamnation et l'Etat d'execution sont d'accord sur le transferement. Chaque Etat, dans l'exercice de son pouvoir discretionnaire, considere si le transferement est de nature a' porter atteinte a' sa souverainete', a' sa securite', a' son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou a' d'autres de ses interêts essentiels. 2) L'Etat de condamnation peut demander que le transferement du condamne' detenu soit egalement soumis a' d'autres conditions. Dans ce cas-la', l'Etat d'execution, avec le consentement prealable de la personne condamnee, s'il accepte ces conditions, s'engage a' les respecter. Sont competents pour accepter lesdites conditions les Ministres de la Justice des Etats contractants.
Art. 5.
1) L'Etat de condamnation informe l'autre Etat de toute condamnation rendue contre un national de cet Etat qui pourrait donner lieu a' transferement, en application de la presente Convention. 2) Les autorites competentes de l'Etat de condamnation informent tout national de l'autre Etat, qui fait l'objet d'une condamnation irrevocable, de la possibilite' qui lui est offerte d'obtenir, dans les conditions de la presente Convention, son transferement pour executer sa peine dans le pays dont il a la nationalite'. 3) Le condamne' doit être informe' par ecrit de toute decision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transferement ainsi que des consequences juridiques qui en decoulent.
Art. 6.
Le transferement du condamne' est refuse' par l'un des deux Etats Parties: 1) si la demande de transferement est relative a' une peine prononcee pour des faits qui ont ete' juges definitivement dans l'Etat d'execution et pour lesquels la peine, s'il en a ete' prononce' une dans cet Etat, a ete' executee ou est prescrite; 2) si la condamnation a ete' prononcee pour une infraction purement militaire.
Art. 7.
Le transferement du condamne' peut être refuse' par l'un des deux Etats Parties: 1) si les autorites competentes de l'Etat d'execution ont decide' de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercees pour les mêmes faits; 2) si les faits qui ont motive la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat d'execution; 3) si le condamne' ne s'est pas acquitte' des sommes, amendes, frais de justice, dommages-interêts et condamnations pecuniaires de toute nature mises a' sa charge; 4) si le condamne' possede aussi la nationalite' de l'Etat de condamnation. La qualite' de national s'apprecie a' la date des faits qui ont donne' lieu a' la condamnation; 5) si le maximum de la peine privative de liberte' prevue par la loi de l'Etat d'execution est fortement inferieure a' la peine privative de liberte' infligee par l'Etat de condamnation.
Art. 8.
1) Le condamne' doit donner son consentement au transferement volontairement et en pleine connaissance des consequences juridiques qui en decoulent. Lorsque, en raison de l'âge ou de l'etat physique ou mental du condamne', l'un des deux Etats l'estime necessaire, le consentement est donne' par son representant. La procedure a' suivre a' ce sujet est regie par le droit de l'Etat de condamnation. 2) L'Etat de condamnation doit donner a' l'Etat d'execution, sur sa demande, la possibilite' de verifier, par l'intermediaire d'un fonctionnaire consulaire, que le consentement au transferement a ete' donne' dans les conditions prevues au paragraphe precedent.
Art. 9.
1) La peine prononcee dans l'Etat de condamnation est executoire dans l'Etat d'execution pour la partie qui reste a' subir dans l'Etat de condamnation, et ne doit pas exceder le maximum prevu par la loi de l'Etat d'execution pour le même type d'infraction. 2) Lorsque la peine infligee par l'Etat de condamnation est inconnue dans l'Etat d'execution, ce dernier Etat substitue a' cette peine une autre peine. Cette peine correspond autant que possible, quant a' sa nature et a' sa duree, a' celle infligee par la decision a' executer. 3) La peine substituee ne peut aggraver, par sa nature ou par sa duree, la peine privative de liberte' prononcee par l'Etat de condamnation.
Art. 10.
L'Etat d'execution informe l'Etat de condamnation, s'il le demande, des suites de l'execution de la condamnation.
Art. 11.
Les modalites d'execution de la peine sont regies par la loi de l'Etat d'execution qui est seul competent pour prendre toutes les decisions s'y rapportant.
Art. 12.
L'Etat de condamnation seul a le droit de statuer sur tout recours en revision introduit contre la condamnation.
Art. 13.
1) L'Etat de condamnation informe sans delai l'Etat d'execution de toute decision ou mesure qui met fin a' tout ou en partie a' l'execution de la peine. 2) Les autorites competentes de l'Etat d'execution mettent fin a' l'execution de la peine des qu'elles sont informees de toute decision ou mesure qui a pour effet d'enlever a' la peine son caractere executoire.
Art. 14.
Aucun condamne' transfere' en application de la presente Convention ne peut être a' nouveau poursuivi, arrête' ou detenu dans l'Etat d'execution pour l'infraction ayant entraine' la peine prononcee par l'Etat de condamnation, qui a donne' lieu au transferement.
Art. 15.
1) La prise en charge de la personne condamnee par l'Etat d'execution a pour effet de poursuivre l'execution de la peine exclusivement dans cet Etat. 2) L'Etat de condamnation ne peut plus executer la peine si celle-ci a ete' entierement purgee dans l'Etat d'execution.
Titre 2 PROCEDURE Art. 16.
Toute demande de transferement est formulee par ecrit. Elle indique l'identite' du condamne', son lieu de detention dans l'Etat de condamnation et son lieu de residence dans l'Etat d'execution. Elle est accompagnee d'une declaration constatant le consentement du condamne' ou de son representant au transferement.
Art. 17.
1) L'Etat de condamnation adresse a' l'Etat d'execution l'original ou une copie authentique de la decision de condamnation. Il certifie le caractere executoire de la decision et precise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu ou' elle a ete' commise ainsi que sa qualification legale. Il fournit tous renseignements necessaires sur la duree de la detention provisoire deja' subie et sur les reductions de peine deja' accordees ainsi que sur la personnalite' du condamne' et sa conduite dans 1'Etat de condamnation avant et apres le prononce' de la decision de condamnation. 2) Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la presente Convention, il demande le complement d'information necessaire.
Art. 18.
Les demandes de transferement sont transmises de Ministere de la Justice a' Ministere de la Justice.
Art. 19.
Les pieces et documents transmis en application de la presente Convention sont dispenses de toute formalite' de legalisation; ils sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorite' competente.
Art. 20.
1) Les frais de transferement sont a' la charge de l'Etat d'execution, a' l'exception toutefois des frais engages exclusivement sur le territoire de l'autre Etat. 2) L'Etat qui assume les frais de transferement fournit l'escorte. 3) L'Etat d'execution ne peut en aucun cas reclamer a' l'Etat de condamnation le remboursement des frais exposes par lui pour l'execution de la peine et la surveillance du condamne'.
Art. 21.
Les demandes de transferement et les pieces et documents a' l'appui ainsi que toute information echangee en vertu de la presente Convention seront rediges dans la langue de l'Etat requerant et seront accompagnees d'une traduction assermentee dans la langue de l'Etat requis ou en anglais ou en français.
Art. 22.
La presente Convention sera applicable a' l'execution des condamnations prononcees soit avant soit apres son entree en vigueur.
Titre 3 DISPOSITIONS FINALES Art. 23.
1) Chacun des deux Etats notifiera par voie diplomatique a' l'autre l'accomplissement des procedures requises par sa Constitution pour l'entree en vigueur de la presente Convention. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procedures seront echangees aussitôt que faire se pourra. 2) La presente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxieme mois suivant la date de la reception de la derniere de ces notifications. Chacun des deux Etats pourra denoncer la presente Convention a' n'importe quel moment en adressant a' l'autre, par la voie diplomatique, un avis ecrit de denonciation; dans ce cas, la denonciation prendra effet un an apres la date de reception dudit avis. Fait au Caire, Le 15 de Fevrier 2001 En triple exeniplaire, en langues italienne, arabe et française, les trois textes faisant egalement foi. En cas de divergence, le texte français prevaudra. EN FOI DE QUOI, les representants des deux Etats dûment autorises, ont signe' la presente Convention et y ont appose' leurs sceaux.
Le Gouvernement de la Republique Italienne Le Gouvernement de la Republique Arabe d'Egypte
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| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
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| Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino
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