Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 che, in attuazione delle richiamate disposizioni ha approvato, in allegato, il «Piano nazionale di edilizia abitativa»;
Visto, in particolare, l'art. 11 dell'allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, che ha definito le modalita' per l'utilizzo di una dotazione finanziaria, fino ad un massimo di 150 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 11, comma 12, del piu' volte citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini della partecipazione a uno o piu' fondi immobiliari chiusi, attraverso la sottoscrizione delle relative quote;
Visto il comma 4 del richiamato art. 11 del suddetto allegato che individua i criteri per la definizione dei requisiti che devono essere contenuti nei regolamenti dei fondi immobiliari ai fini di poter utilizzare la somma fino ad un massimo di 150 milioni di euro;
Visto, in particolare, che tra tali criteri e' indicato che i regolamenti dei fondi immobiliari, ai fini della partecipazione agli investimenti locali, devono prevedere esclusivamente l'acquisizione di partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%;
Visto il bando di gara del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredato dai relativi disciplinare di gara e capitolato d'oneri, indirizzato all'individuazione delle societa' di gestione del risparmio cui attribuire la somma di 140 milioni di euro, attraverso la sottoscrizione delle relative quote;
Vista la previsione del punto 2 del capitolato d'oneri allegato al menzionato bando di gara che, in coerenza con le indicazioni contenute nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, definisce i requisiti essenziali che devono essere posseduti dai regolamenti dei fondi ai fini della partecipazione alla suddetta gara;
Visto, in particolare, il requisito indicato alla lettera f) del richiamato punto 2, secondo cui la partecipazione agli investimenti locali deve avvenire acquisendo partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%;
Considerata l'opportunita' di consentire che tale limite possa essere modificato nell'ambito del regolamento del fondo risultato aggiudicatario della gara medesima, ai fini di facilitare l'operativita' degli investimenti;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:
Articolo unico

Il regolamento del fondo immobiliare chiuso di cui all'art. 11, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, e' modificabile prevedendo il superamento del limite massimo del 40% per le partecipazioni da acquisire nell'ambito degli investimenti locali. Tale limite puo' essere innalzato in relazione alle autonome valutazioni dei sottoscrittori dei suddetti fondi immobiliari, fermo restando la necessita' di salvaguardare la partecipazione di capitali privati negli investimenti locali.
Roma, 10 luglio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 142
 
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