Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 gennaio 2013 |
Aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, individua, sentita la conferenza Unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete nazionale dei gasdotti; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti e' effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Visto l'art. 52-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come introdotto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.18 del 23 gennaio 2001, con il quale e' stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti su conforme parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n.186/00 e della Conferenza unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, alle Regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto; Visti i successivi decreti in data 30 giugno 2004, 4 agosto 2005, 13 marzo 2006, 1° agosto 2008, 21 ottobre 2010 , con i quali sono stati inclusi nella Rete nazionale dei gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale; Visto in particolare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 che all'art. 2 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete nazionale dei gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che lo stesso Ministero procede, entro il 30 novembre, alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e le Regioni interessate intendendo acquisito il parere per comunicazione scritta o per intervenuto silenzio-assenso; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 dicembre 2011, relativo all'ultimo aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti; Vista l'istanza in data 19 aprile 2012 della societa' «SNAM rete gas S.p.a.» per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti dei seguenti metanodotti : 1. Terranuova Bracciolini - Montelupo Fiorentino (Toscana); 2. Montelupo Fiorentino - Palaia (Toscana); 3. Palaia - Collesalvetti (Toscana); 4. Collesalvetti - Suese (ex nuova derivazione per Livorno) (Toscana), al fine di permettere il collegamento del metanodotto denominato «Allacciamento terminale GNL OLT al largo della costa toscana - Suese»; 5. Allacciamento «Ital Gas Storage» di Cornegliano Laudense (Lombardia), al fine di permettere il collegamento del nuovo punto di entrata/uscita interconnesso con il campo di stoccaggio di Cornegliano Laudense in concessione a «Ital Gas Storage»; Vista l'istanza in data 24 luglio 2012 della societa' «Gasdotti Italia S.p.a.» per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti del seguente metanodotto: 1. Nuova dorsale DN 24 Chieti - Larino (Abruzzo, Molise); Vista l'istanza della societa' «Burns S.r.l.» in data 26 giugno 2012, relativa all'inserimento nella rete nazionale dei gasdotti dei tratti di gasdotto on shore e off shore in territorio italiano, dell'interconnector Eagle LNG in progetto fra l'Albania e l'Italia; Considerato inoltre il parere favorevole dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas richiesto il 25 settembre 2012 e delle regioni interessate richiesto nella medesima data e acquisito per comunicazione scritta o intervenuto per silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di dissenso, relativamente ai metanodotti succitati; Ritenuto che per le loro caratteristiche tecnico-funzionali i suddetti gasdotti sono riconducibili a quelli previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000; Ritenuto che tra i gasdotti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sono altresi' da comprendersi quelli in progetto;
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti
1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 dicembre 2011, sono aggiunti i seguenti tratti di gasdotti: Terranuova Bracciolini - Montelupo Fiorentino; Montelupo Fiorentino - Palaia; Palaia - Collesalvetti; Collesalvetti - Suese; Allacciamento «Ital Gas Storage» di Cornegliano Laudense; Nuova dorsale DN 24 Chieti - Larino. 2. All'elenco degli interconnectors di cui all'allegato 3 e' aggiunto l'interconnector Eagle LNG. 3. Negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono riportati, con la specifica definizione di cui al successivo comma 4, gli elenchi aggiornati al 1° gennaio 2013, ed in particolare: allegato 1: metanodotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti, inclusi i nuovi tratti di cui al precedente comma 1; allegato 2: gasdotti di importazione da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e gasdotti di coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale; allegato 3: interconnector, incluso l'interconnector Eagle LNG di cui al comma 2; allegato 4: metanodotti di collegamento a terminali di rigassificazione GNL. 4. La definizione di Rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e' cosi' intesa: a) gasdotti ricadenti in mare; tali reti o parti di reti sono individuati con la lettera «a» nell'allegato 1; b) gasdotti idi importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera «b» nell'allegato 1; c) gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti o parti di reti sono individuati con la lettera «c» nell'allegato 1; d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera «d» nell'allegato 1; e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera «e» nell'allegato 1; f) reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni o in costruzione; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera «f» nell'allegato 1. 5. I gasdotti relativi all'allacciamento del terminale di rigassificazione di Brindisi, sono trasferiti dall'allegato 1 all'allegato 4, in coerenza con gli altri metanodotti di allacciamento a terminali di rigassificazione.
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Trasmissione istanze aggiornamento Rete nazionale dei gasdotti
1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010, i soggetti gestori di tratti della Rete nazionale dei gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 2013, oltre alla istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno, anche quella relativa ai progetti di nuovi gasdotti in corso a tale data. In particolare all'istanza va allegato un elenco dei nuovi gasdotti in esercizio al 30 giugno dell'anno in corso, un elenco dei gasdotti in progetto a tale data, un elenco di tutti i gasdotti in esercizio alla stessa data. Inoltre, a partire dal 2013, le istanze ed i relativi documenti allegati devono essere inviati solo per via informatica in formato Word, e le tabelle in formato Excel, all'indirizzo: area.gas@mise.gov.it. 2. Per i futuri aggiornamenti, fermo restando il procedimento di acquisizione dei pareri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e delle regioni interessate con la procedura di cui al richiamato art. 2 del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione dell'elenco aggiornato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
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| Art. 3 Pubblicazione
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione. Roma, 28 gennaio 2013
Il Ministro: Passera
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