Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 dicembre 2012, n. 260 |
Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del consumo; Visto in particolare l'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo, recante i requisiti cui e' subordinata l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, con cui sono state adottate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le prescrizioni e le procedure ancora applicate per l'iscrizione nel predetto elenco; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, recante regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; Visto in particolare l'articolo 3 e gli allegati C e D del citato decreto ministeriale n. 156 del 2011 che stabiliscono, fra l'altro, per la designazione dei componenti del consiglio delle camere di commercio, le procedure per la determinazione della consistenza delle associazioni dei consumatori e i dati da fornire a tal fine, collegandoli anche al predetto elenco nazionale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 25351 del 13 dicembre 2012 e il successivo nulla osta della Presidenza medesima comunicato con nota n. 6723 del 17 dicembre 2012;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
a) "Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; b) "elenco": l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative al livello nazionale di cui all'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo; c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; d) "Direzione generale": la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; e) "associazione" o "associazioni": l'associazione o le associazioni dei consumatori e degli utenti; f) "quote": le quote di iscrizione versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari ai sensi dell'articolo 137, comma 2, lettera b) del Codice del consumo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo: «2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.». - Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20 (Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1999, n. 29. - L'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' stato abrogato dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2011, n. 222. - Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23: « Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6. 2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. 3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di essere iscritte a piu' associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. 4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche. 5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. 6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentativita' nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. 7. Il consiglio puo' comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso. 8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare: a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo; b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 156 del 2011, rinviando per gli allegati C e D al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2011, n. 222: «Art. 3 (Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori). - 1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilita', secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita' nella circoscrizione con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione di competenza. 2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente regolamento. 3. L'elenco di cui al comma 2 e' presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco e' presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7. 4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso. 5. La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2 Tenuta dell'elenco
1. L'elenco e' tenuto presso il Ministero, in continuita' con l'elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281. 2. L'elenco, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, e' tenuto dalla Direzione generale, competente per l'iscrizione nell'elenco, per l'istruttoria delle domande e per i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Note all'art. 2: - Per i riferimenti dell'articolo 5 dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281 , si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3 Requisiti e modalita' per l'iscrizione
1. Le associazioni che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'indicazione della denominazione dell'associazione e della sede legale e redatta nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica a tal fine pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero, attestando il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 137 del codice del consumo. 2. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione comprovante che la costituzione dell'associazione, quale associazione nazionale di consumatori ed utenti, sia avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda; b) copia autentica dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell'ultimo triennio comprovanti per l'intero triennio un ordinamento a base democratica e, come scopo esclusivo, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro, nonche', con riferimento al medesimo periodo, dei verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione in conformita' al modulo a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri contabili nonche' il numero totale degli iscritti alla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda e la loro ripartizione per regioni e province autonome anche ai fini della verifica del requisito relativo alla presenza sul territorio di cui alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo; resta ferma la necessita' di indicare nell'elenco anche la ripartizione degli iscritti per circoscrizione di Camera di commercio, ai soli fini degli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156; d) per ciascuno dei tre anni anteriori a quello di iscrizione, copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati; e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' e rilevanza dell'attivita' ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'associazione stessa e, fatto salvo il pluralismo delle scelte organizzative con conseguenti eventuali indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti indicatori: 1) disponibilita' di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori; 2) tipologia e numero delle attivita' di comunicazione, quali pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale; 3) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalita' e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza; 4) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori; 5) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione e' stata fornita assistenza; 6) tipologia, numero e esiti delle attivita' di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e extragiurisdizionale dei diritti dei consumatori; 7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'associazione o cui l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi; 8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attivita' ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi; f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima e che altresi' non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione; g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante attestante che l'associazione non svolge attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalita' dei consumatori. 3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione generale, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso. 4. Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volonta' di aderirvi. Ai soli fini del raggiungimento e del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente regolamento sono computate esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione. 5. In relazione alla liberta' di associazione ed a tutela del pluralismo associativo, ai fini di cui al comma 4 anche gli eventuali iscritti a piu' associazioni possono essere considerati per il raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono. Per evitare duplicazioni di rappresentanza e elusione dei requisiti per l'iscrizione, i controlli a campione per la verifica dell'effettiva adesione degli iscritti alle diverse associazioni sono intensificati relativamente alle associazioni che, anche se specializzate per tematica o settore di tutela degli utenti e consumatori, risultano collegate fra loro sulla base della coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni contenute nei rispettivi statuti. 6. Per la base di calcolo dell'aliquota di iscritti all'associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale, di cui alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo, fa fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile. 7. Per le associazioni costituite in forma di federazione di associazioni o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti di cui all'articolo 137 del Codice del consumo devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per il numero degli iscritti e per la presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, che possono essere dimostrati con riferimento al numero complessivo degli iscritti ed alle attivita' di tutte le associazioni federate, ferma restando la tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno di essi e' considerato una sola volta, anche se iscritto a piu' associazioni federate, escludendo le duplicazioni di cui al comma 5. Il requisito della triennalita' della costituzione e dell'attivita' e' riferito alla sola associazione federale o ad almeno una delle associazioni nazionali federate. 8. L'iscrizione dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di associazioni gia' iscritte nell'elenco e' sempre consentita con modalita' semplificate, su semplice comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali, corredata del relativo atto di fusione o federativo. Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: « Art. 38 (L-R) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 137 del Codice del consumo: «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.». - Per il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 4 Norme procedimentali
1. La Direzione generale conclude l'istruttoria entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 2. Qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti all'associazione interessata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il termine di cui al comma 1 e' interrotto e ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto. Qualora l'associazione non ottemperi alla richiesta entro novanta giorni il procedimento e' concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione. 3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria e' comunicato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto del Direttore generale competente, ferma restando la necessita' del preavviso dell'eventuale provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero. Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.». |
| Art. 5 Aggiornamento elenco
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Direttore generale competente, pubblicato sul sito internet istituzionale, il Ministero provvede all'aggiornamento dell'elenco previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi dell'articolo 6.
|
| Art. 6 Mantenimento dei requisiti
1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 5, entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco fanno pervenire alla Direzione i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti; b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati; c) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita'. 2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco, ivi compresi gli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorita' giudiziaria, la Direzione puo' effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione. 3. A semplice richiesta della Direzione generale l'elenco di cui al comma 2 e' depositato presso la Direzione stessa, per il tempo strettamente necessario ai controlli, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su apposito supporto digitale, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato, ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata. Il formato digitale da utilizzare per l'elenco e la tecnica con cui lo stesso e' eventualmente crittografato sono preventivamente indicate tramite pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. 4. La decifratura dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma 2 inviati in forma crittografata avviene utilizzando una apposita procedura formalizzata e le modalita' tecniche preventivamente indicate sul sito istituzionale del Ministero. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui al comma 2 non crittografati e' regolata da una apposita procedura formalizzata. Effettuati i controlli l'elenco e' restituito all'associazione. Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. - Per il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 25 (Firma autenticata).- 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5». |
| Art. 7 Sospensione o cancellazione dall'elenco
1. L'accertamento da parte della Direzione generale della mancanza dei requisiti dichiarati, fatte salve le eventuali sanzioni penali per falsa dichiarazione, o della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. Nel caso di carenze lievi, se l'associazione manifesta in modo concreto l'intendimento di recuperare i requisiti perduti, la Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di sospensione dell'iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti sono recuperati. Se la sospensione non e' revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale provvede comunque alla cancellazione dell'associazione dall'elenco. Per carenza lieve si intende le carenza temporanea e parziale di un singolo requisito, quale, la temporanea perdita di iscritti in misura tale da determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo prescritto, ovvero casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese, ovvero inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti, ovvero limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti, ovvero interruzioni o riduzioni dell'attivita' tali da farne venir meno temporaneamente la continuita'. 2. La sospensione o la cancellazione dall'elenco, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo svolgimento in contraddittorio con l'associazione interessata, e' adottata con decreto ministeriale e comunicata alla associazione stessa. 3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.
|
| Art. 8 Abrogazione e norma transitoria
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso provvedono entro un anno da tale data a predisporre un unico elenco nazionale dei propri iscritti con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), tenuto con modalita' idonee a consentire gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. I controlli delle dichiarazioni sostitutive relative al numero degli iscritti mediante richiesta del relativo elenco sono effettuati nei confronti di tutte le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, entro due anni da tale data. 3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 4, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono considerate valide anche le iscrizioni poliennali effettuate mediante pagamento tracciabile nel triennio precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai fini del computo dell'iscrizione poliennale pregressa agli effetti del presente regolamento, l'associazione acquisisce entro il predetto biennio conferma espressa di adesione mediante sottoscrizione di apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2012
Il Ministro: Passera Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 372 Note all'art. 8: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, si vedano le note alle premesse. |
|
|
|