Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259
Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;
Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni;
Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale;
Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;
Vista la nota n. 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota n. 10650 del 20 novembre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attuario»: un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) «COVIP»: la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
c) «fondi pensione»:
1) le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
3) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettivita' giuridica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali e' pubblicata nella GU L 235 del 23 settembre
2003.
- Si riporta il testo dell'art. 29-bis, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2004):
«3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e'
informata ai principi in essa contenuti in merito
all'ambito di applicazione della disciplina, alle
condizioni per l'esercizio dell'attivita' e ai compiti di
vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei
relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative
alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza,
in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure
dirette a conseguire la corretta gestione delle forme
pensionistiche complementari e ad evitare o sanare
eventuali irregolarita' che possano ledere gli interessi
degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di
carattere pecuniario, da parte della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, nonche' dei seguenti criteri direttivi:
nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di
25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce; deve essere sancita la responsabilita' degli enti
ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per
il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di
regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di
riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle
riserve tecniche da parte dei fondi pensione che
direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto
promotore e le forme pensionistiche complementari con
riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese
bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva
2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che
contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale,
fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e
delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune
nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve
prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della
direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste
dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei
relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita'
transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche
complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da
parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti, in particolare individuando i poteri di
autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con
riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in materia di
informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo
scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, le altre autorita' di vigilanza, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di
costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il
divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra
le suddette istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo
scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le
istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri,
al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive
funzioni.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28
(Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita'
e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo
2007, n. 70.
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari):
«Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione
che coprono rischi biometrici, che garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,
salvo che detti impegni finanziari siano assunti da
soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a
cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme
che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP,
sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi
patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3,
lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle
quali una forma pensionistica puo', per un periodo
limitato, detenere attivita' insufficienti.
3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al
comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo
qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali
adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2.
Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 19. Compiti della COVIP
(In vigore dal 23 agosto 2012)
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al
presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 20,
commi 1, 3 e 8, nonche' i fondi che assicurano ai
dipendenti pubblici prestazioni complementari al
trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi
configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero
determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle
forme istituite all'interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela
del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a
cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo
le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi
iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'art. 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto e valutandone
anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei
fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per
l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,
nonche' delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo
anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di
forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti
semplificati devono in particolar modo essere utilizzati
nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini
di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di
apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle
forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei
commi 11 e 13 dell'art. 6;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e
vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la
gestione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6,
nonche' alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare; il
rendiconto e il prospetto sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del
codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in
materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le
modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
raccolta delle adesioni sia per quella concernente
l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento
amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche
complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine
elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede
informative, i prospetti e le note informative da
indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme
pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni
periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila
sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in
generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei
rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di
pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la
raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le
modalita' con le quali le forme pensionistiche
complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale
e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli
iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle
risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio,
siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici
ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e
nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro
dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi interni di controllo delle forme
pensionistiche complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione delle forme pensionistiche complementari,
fissandone l'ordine del giorno;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita'
della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina
giuridica della professione di attuario) e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 marzo 1942, n. 69.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari). - 1. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita
l'attivita' di alta vigilanza sul settore della previdenza
complementare, mediante l'adozione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive
generali alla COVIP, volte a determinare le linee di
indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema di
previdenza complementare. La COVIP ha personalita'
giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalita' nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e
indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari
durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'art. 1,
quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216. Al presidente e ai commissari competono le indennita'
di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito
ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge
o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente
sovrintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene
informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti
delle risorse disponibili e sulla base dei principi di
trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio
e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio
funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per
il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore
generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti
della pianta organica, al trattamento giuridico ed
economico del personale, all'ordinamento delle carriere,
nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione
dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i
principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma,
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali
delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono
esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento,
ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi
sulle singole disposizioni. Il trattamento economico
complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP e' definito, nei limiti dell'ottanta
per cento del trattamento economico complessivo previsto
per il livello massimo della corrispondente carriera o
fascia retributiva per il personale dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di
comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla
eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte
dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per
assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento
e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i
provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP
per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche
complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza,
accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
di tali forme pensionistiche complementari con legge
regionale nel rispetto della normativa nazionale in
materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, con l'obbligo della gestione separata, sia
direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle
lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'art. 6, comma 1,
limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12;
i) i soggetti di cui all'art. 13, limitatamente alle
forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in
mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalita' di partecipazione,
garantendo la liberta' di adesione individuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421
(In vigore dal 23 agosto 2012)
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2,
alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4,
comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al
comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi
dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla
natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate
di strutture gestionali amministrative e contabili
separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto legislativo secondo i
criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle
suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per
l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma
sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi
atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
4. L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche
di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di
attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle
predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al
riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile
1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente
decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), non possono essere previste prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata
con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e
vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1
istituite all'interno di enti o societa' diversi da quelli
sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un
gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con
cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la
sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la
continuita' nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP
verifica la sussistenza delle predette condizioni.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite
in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano
gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata
una situazione di squilibrio finanziario derivante
dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare,
sotto la propria responsabilita', a derogare agli articoli
8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad
applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono
presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche'
documentazione idonea a dimostrare il permanere della
situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con
cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le
condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio
finanziario della gestione ed il progressivo allineamento
alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo parere della
COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al
comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse
le modalita' di presenza previste dagli articoli 20 e 21
del codice civile.».
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) copertura diretta dei rischi biometrici;
b) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni;
c) erogazione diretta delle rendite.
2. Le fattispecie di cui al comma 1 non trovano applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari
con meno di cento aderenti). - 1. La COVIP puo'
individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del
presente decreto e della normativa secondaria che non
trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con
meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'attivita' transfrontaliera puo' essere esercitata dai
fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano
applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».
 
Art. 3
Principi generali

1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attivita' supplementari, determinati secondo quanto previsto dal presente regolamento, adeguati al complesso degli impegni finanziari esistenti.
2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono o si avvalgono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.
3. Quando i fondi pensione affidano a terzi lo svolgimento delle attivita' e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche conformemente a quanto previsto dal comma 2, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. In particolare, il fondo pensione deve essere in grado di controllare e monitorare le attivita' esternalizzate e assicurarne la continuita'. L'esternalizzazione dei servizi non puo' ridurre l'efficacia dei controlli ne' impedire alla COVIP di controllare che i fondi pensione adempiano a tutti i loro obblighi. La responsabilita' finale delle attivita' esternalizzate rimane in capo al fondo pensione.
4. I fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale individuato tenendo conto delle norme statutarie e delle caratteristiche del fondo e comunque non inferiore a trenta anni.
 
Art. 4
Riserve tecniche

1. I fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attivita' sufficienti a copertura.
2. Il calcolo delle riserve tecniche e' eseguito e certificato da un attuario ed e' effettuato ogni anno. E' consentito che il calcolo possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruita' degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il fondo pensione effettua un nuovo calcolo.
3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'importo minimo e' calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui e' gia' iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti gia' maturati dagli aderenti;
b) le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli e sono individuate prendendo in considerazione i seguenti criteri:
i) i tassi d'interesse utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, tali tassi non potranno superare il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007;
ii) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;
c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni.
4. Qualora le attivita' non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione e' tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile. In relazione all'attuazione di detto piano puo' essere consentito ai fondi pensione di detenere, per un periodo limitato, attivita' insufficienti a copertura. Detto piano e' soggetto ad approvazione da parte della COVIP e, una volta approvato, e' messo a disposizione degli aderenti mediante specifica informativa.
5. Il piano di recupero deve indicare, sulla base di previsioni concrete e realizzabili, i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche.
6. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto della situazione specifica del fondo pensione e, in particolare, della struttura attivita-passivita', del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidita', del profilo d'eta' dei pensionati e degli iscritti attivi.
7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione e' tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una procedura per il trasferimento delle attivita' e delle passivita' corrispondenti ad altro soggetto abilitato, ai sensi della normativa vigente, all'erogazione delle stesse prestazioni. Tale procedura e' comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura e' messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.
8. Nel caso in cui il fondo pensione svolga attivita' transfrontaliera a norma dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29
novembre 2007 (Determinazione dei criteri per la redazione
dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di
previdenza obbligatoria):
«2. Il tasso di inflazione, la dinamica
dell'occupazione complessiva e della produttivita' per
occupato previste a livello nazionale di cui al comma 1,
lettera a) ed il tasso di interesse di cui al comma 1,
lettera d) sono annualmente verificati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento
di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla
base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni
elaborate a livello nazionale per l'intero sistema
pensionistico pubblico, e successivamente messi a
disposizione degli Enti.».
- Si riporta il testo dell'art. 15-bis del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 15-bis. Operativita' all'estero delle forme
pensionistiche complementari italiane
(In vigore dal 23 agosto 2012)
1. I fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, i fondi
pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il
principio della capitalizzazione, che risultino iscritti
all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla
COVIP previamente autorizzati allo svolgimento
dell'attivita' transfrontaliera, possono operare con
riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti
in uno Stato membro dell'Unione europea.
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per
il rilascio della predetta autorizzazione, anche
avvalendosi di procedimenti semplificati di
silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP,
secondo le modalita' dalla stessa definite, circa
l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.
3. Un fondo pensione che intenda operare con
riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti
nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a
comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP,
indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome
del soggetto interessato e le caratteristiche principali
dello schema pensionistico che sara' ivi gestito.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP
provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui
al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato
membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento,
dandone comunicazione al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la
struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero
l'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo e del responsabile
del fondo pensione siano compatibili con il tipo di
operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa
puo' non consentire al fondo pensione, anche mediante
revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita'
transfrontaliera comunicata, dandone se del caso
informazione anche all'Autorita' dello Stato membro
ospitante.
6. Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la
disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia
di informativa da rendere agli iscritti, nonche' le
disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto
della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino
applicazione nei confronti dei fondi pensione che
esercitano attivita' transfrontaliera.
7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a rispettare,
limitatamente alle attivita' svolte in quel particolare
Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli
investimenti previsti, in conformita' all'art. 18, comma 7,
della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato
membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei
fondi che esercitano attivita' transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni
di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse
dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A
decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero,
in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in
cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da
parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il
fondo pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato
membro ospitante a favore del soggetto interessato.
9. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro
ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP e'
competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni
indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte
dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che
un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al
comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita'
dello Stato membro ospitante, le misure necessarie
affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione
constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il
fondo pensione continua a violare le disposizioni dello
Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza
sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi
pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello Stato membro
ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le
misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove
irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente
necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi
servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi
pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per
le ipotesi di cui all'art. 7-bis, comma 1. La COVIP vigila
sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione,
puo' anche intervenire ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3.
Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori.
12. La COVIP puo' prescrivere, anche in considerazione
degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il
fondo pensione debba rispettare nello Stato membro
ospitante, la separazione delle attivita' e delle
passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato
membro dalle altre svolte sul territorio della
Repubblica.».
 
Art. 5
Attivita' supplementari

1. I fondi pensione devono detenere, su base permanente, attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Tali attivita' supplementari devono essere costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive nell'arco temporale di cui all'articolo 3, comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile.
2. L'importo delle attivita' di cui al comma 1 deve essere pari al 4% delle riserve tecniche dei fondi pensione.
3. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia' provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, la COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ed in conformita' con l'articolo 17, comma 2 della Direttiva 2003/41/CE, puo' determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma rischi di investimento, una percentuale diversa dal 4% e puo' definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attivita' supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attivita' del fondo pensione e delle previsioni statutarie.
4. I fondi pensione comunicano alla COVIP l'ammontare delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 5:
- Per il riferimento all'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005, vedasi nelle Note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata
direttiva 2003/41/CE:
«Art. 17 (Fondi propri obbligatori). - 1. Lo Stato
membro di origine provvede affinche' gli enti pensionistici
che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso,
e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a
copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un
rendimento degli investimenti o di un determinato livello
di prestazioni, detengano, su base permanente, attivita'
supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da
margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia
dei rischi e di attivita' in relazione al complesso degli
schemi che gestiscono. Tali attivita' sono libere da
qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di
garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e
ricavi previsti ed effettivi.
2. Per calcolare l'importo minimo delle attivita'
supplementari si applicano le disposizioni degli articoli
27 e 28 della direttiva 2002/83/CE.
3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati
membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio
di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme piu'
particolareggiate, purche' giustificate sotto il profilo
prudenziale.
 
Art. 6
Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati

1. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al presente regolamento, la COVIP, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, puo' limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.

Titolo II
Disposizioni transitorie e finali

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al testo dell'art. 7-bis, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, vedasi
nelle Note alle premesse.
 
Art. 7
Norma transitoria

1. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia' provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, le corrispondenti attivita' supplementari di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento attraverso accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da comunicare alla COVIP entro il primo anno.
 
Art. 8
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 356
 
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