Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259 |
Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; Visto l'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28; Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni; Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale; Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012; Vista la nota n. 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la nota n. 10650 del 20 novembre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attuario»: un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194; b) «COVIP»: la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; c) «fondi pensione»: 1) le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 2) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 3) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettivita' giuridica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali e' pubblicata nella GU L 235 del 23 settembre 2003. - Si riporta il testo dell'art. 29-bis, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004): «3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attivita' e ai compiti di vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti: 1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarita' che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attivita'; 2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili; 3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni; 4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative; 5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva; b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in materia di informazione agli aderenti; c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorita' di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra le suddette istituzioni; d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.». - Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita' e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 2007, n. 70. - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari): «Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme che li disciplinano. 2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per un periodo limitato, detenere attivita' insufficienti. 3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: «Art. 19. Compiti della COVIP (In vigore dal 23 agosto 2012) 1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 8, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate. 2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui all'art. 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito: a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1; b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere; c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'art. 6; d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti; e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6, nonche' alla lettera d); f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditivita', nonche' per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile; g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilita' della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita' dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse; h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalita' con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali; i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali; n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari. 4. La COVIP puo' altresi': a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari; b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita' della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. 5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. 6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. 7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25 marzo 1942, n. 69. - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: «Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attivita' di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. 2. La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. 4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP e' definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. 5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: «Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12; i) i soggetti di cui all'art. 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalita' di partecipazione, garantendo la liberta' di adesione individuale.». - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: «Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (In vigore dal 23 agosto 2012) 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate. 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 19, comma 1. 3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 4. L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o societa' diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni. 7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilita', a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche' documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalita' di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.». |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) copertura diretta dei rischi biometrici; b) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni; c) erogazione diretta delle rendite. 2. Le fattispecie di cui al comma 1 non trovano applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati. Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: «Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti). - 1. La COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attivita' transfrontaliera puo' essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.». |
| Art. 3 Principi generali
1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attivita' supplementari, determinati secondo quanto previsto dal presente regolamento, adeguati al complesso degli impegni finanziari esistenti. 2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono o si avvalgono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo. 3. Quando i fondi pensione affidano a terzi lo svolgimento delle attivita' e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche conformemente a quanto previsto dal comma 2, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. In particolare, il fondo pensione deve essere in grado di controllare e monitorare le attivita' esternalizzate e assicurarne la continuita'. L'esternalizzazione dei servizi non puo' ridurre l'efficacia dei controlli ne' impedire alla COVIP di controllare che i fondi pensione adempiano a tutti i loro obblighi. La responsabilita' finale delle attivita' esternalizzate rimane in capo al fondo pensione. 4. I fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale individuato tenendo conto delle norme statutarie e delle caratteristiche del fondo e comunque non inferiore a trenta anni.
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| Art. 4 Riserve tecniche
1. I fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attivita' sufficienti a copertura. 2. Il calcolo delle riserve tecniche e' eseguito e certificato da un attuario ed e' effettuato ogni anno. E' consentito che il calcolo possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruita' degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il fondo pensione effettua un nuovo calcolo. 3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi: a) l'importo minimo e' calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui e' gia' iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti gia' maturati dagli aderenti; b) le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli e sono individuate prendendo in considerazione i seguenti criteri: i) i tassi d'interesse utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, tali tassi non potranno superare il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007; ii) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti; c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni. 4. Qualora le attivita' non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione e' tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile. In relazione all'attuazione di detto piano puo' essere consentito ai fondi pensione di detenere, per un periodo limitato, attivita' insufficienti a copertura. Detto piano e' soggetto ad approvazione da parte della COVIP e, una volta approvato, e' messo a disposizione degli aderenti mediante specifica informativa. 5. Il piano di recupero deve indicare, sulla base di previsioni concrete e realizzabili, i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche. 6. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto della situazione specifica del fondo pensione e, in particolare, della struttura attivita-passivita', del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidita', del profilo d'eta' dei pensionati e degli iscritti attivi. 7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione e' tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una procedura per il trasferimento delle attivita' e delle passivita' corrispondenti ad altro soggetto abilitato, ai sensi della normativa vigente, all'erogazione delle stesse prestazioni. Tale procedura e' comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura e' messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza. 8. Nel caso in cui il fondo pensione svolga attivita' transfrontaliera a norma dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento. Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 (Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria): «2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttivita' per occupato previste a livello nazionale di cui al comma 1, lettera a) ed il tasso di interesse di cui al comma 1, lettera d) sono annualmente verificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e successivamente messi a disposizione degli Enti.». - Si riporta il testo dell'art. 15-bis del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: «Art. 15-bis. Operativita' all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane (In vigore dal 23 agosto 2012) 1. I fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea. 2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. 3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi gestito. 4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione. 5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo' non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante. 6. Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonche' le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attivita' transfrontaliera. 7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attivita' svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformita' all'art. 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attivita' transfrontaliera. 8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato. 9. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7. 10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita' dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante. 11. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'art. 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori. 12. La COVIP puo' prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.». |
| Art. 5 Attivita' supplementari
1. I fondi pensione devono detenere, su base permanente, attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Tali attivita' supplementari devono essere costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive nell'arco temporale di cui all'articolo 3, comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile. 2. L'importo delle attivita' di cui al comma 1 deve essere pari al 4% delle riserve tecniche dei fondi pensione. 3. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia' provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, la COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ed in conformita' con l'articolo 17, comma 2 della Direttiva 2003/41/CE, puo' determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma rischi di investimento, una percentuale diversa dal 4% e puo' definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attivita' supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attivita' del fondo pensione e delle previsioni statutarie. 4. I fondi pensione comunicano alla COVIP l'ammontare delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo. Note all'art. 5: - Per il riferimento all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, vedasi nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata direttiva 2003/41/CE: «Art. 17 (Fondi propri obbligatori). - 1. Lo Stato membro di origine provvede affinche' gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e di attivita' in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attivita' sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi. 2. Per calcolare l'importo minimo delle attivita' supplementari si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28 della direttiva 2002/83/CE. 3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme piu' particolareggiate, purche' giustificate sotto il profilo prudenziale. |
| Art. 6 Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati
1. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al presente regolamento, la COVIP, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, puo' limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.
Titolo II Disposizioni transitorie e finali Note all'art. 6: - Per il riferimento al testo dell'art. 7-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, vedasi nelle Note alle premesse. |
| Art. 7 Norma transitoria
1. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia' provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, le corrispondenti attivita' supplementari di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento attraverso accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da comunicare alla COVIP entro il primo anno.
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| Art. 8 Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 dicembre 2012
Il Ministro: Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 356
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